Aiuti di Stato, ammissibili se la finalità è realmente ambientale
Disposizioni trasversali/Aua
Lo dice la Commissione Ce (decisione 2009/389/Ce), legittimando - parzialmente - gli aiuti concessi dall’Italia a un impianto siderurgico, per interventi di tutela ambientale che altrimenti non sarebbero stati realizzati.
È la seconda decisione dell’Esecutivo Ue sulla questione, dopo la parziale censura (sentenza Tribunale di primo grado 19 settembre 2006) della totale incompatibilità degli aiuti, contenuta nella decisione 21 dicembre 2000.
La Commissione ora riconosce, in misura leggermente inferiore a quanto stabilito dal Giudice Ue, la compatibilità di parte degli aiuti relativi a cokeria e impianto idrico, i quali permettono una migliore tutela ambientale senza comportare benefici alla produzione, e non sarebbero stati realizzati “comunque” (per motivazioni economiche o per l’età degli impianti).
Il caso è disciplinato alla luce della vecchia disciplina Ue in materia di aiuti di Stato per l’ambiente (comunicazione 2001/C 37/03), sostituita a partire dal 2 aprile 2008 (Informazione 1° aprile 2008).
Ceca - Aiuti di Stato - Aiuti all'ambiente - Aiuto dell'Italia a favore dell'impresa siderurgica Lucchini - Diniego di autorizzazione dell'aiuto in esame - Quadro normativo applicabile - Ammissibilità degli investimenti notificati agli aiuti a tutela dell'ambiente - Condizioni di compatibilità degli aiuti con il mercato comune - Motivazione
Aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese siderurgiche Lucchini Spa e Siderpotenza Spa
Aiuto di Stato C 25/2000 (ex N 149/99) cui l’Italia intende dare attuazione a favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica Spa