Disastro ambientale, risarcibili danni non patrimoniali
Danno ambientale e bonifiche
Il reato di disastro ambientale legittima al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai soggetti che sono in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento e consistenti in patemi d’animo e sofferenze interne.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 15 maggio 2009 n. 11059) le condotte punite dall’articolo 449 del Codice penale (“Delitti colposi di danno”, consistenti in incendi o altri disastri) hanno carattere plurioffensivo ed incidono sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti coinvolti, in ragione della residenza o frequentazione abituale, con i luoghi inquinati da sostanze altamente tossiche.
Disastro ambientale - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Risarcibilità dei danni non patrimoniali subiti dai soggetti che sono in concreta relazione con i luoghi - Patemi d’animo e sofferenze interne - Ammissibilità