Tariffa idrica, per i rimborsi si paga l’imposta di bollo
Acque
Agenzia delle entrate: l’istanza di rimborso per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, ex sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale, è soggetta al bollo nella misura di euro 14,62.
Il bollo è dovuto (risoluzione Agenzia delle entrate 7 aprile 2009, n. 98/E) in virtù del fatto che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione non è un tributo, ma un corrispettivo per un servizio reso, e quindi non può rientrare nell’esenzione prevista dal Dpr 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo), in favore delle istanze di rimborso relative a “qualsiasi tributo”.
La procedura per il rimborso delle somme che le Autorità d’ambito devono restituire agli utenti non serviti da impianti di depurazione, in seguito alla sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale, è stata recentemente disciplinata dalla legge di conversione del Dl 208/2008, in base alla quale dovranno essere i gestori, entro il prossimo luglio, a determinare il computo totale delle somme da rimborsare.
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti
Tariffa servizi depurazione acque - Istanza di rimborso - Regime Iva
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente