Agenzia delle entrate, chiarimenti su “certificati verdi” e “certificati CO2”
Energia
L’Iva si applica sempre alla cessione dei cd. “certificati verdi”, utilizzabili solo in Italia; per la cessione delle cd. “quote di emissione”, invece, va individuato il luogo di utilizzo delle stesse.
La cessione dei certificati verdi, in quanto cessione di diritti immateriali, è considerata ai fini Iva una “prestazione di servizio”. Ed è sempre assoggettata all'Iva, anche se effettuata nei confronti di un soggetto extra Ue (ad esempio un intermediario commerciale o un produttore di energia con sede all'estero); si considera infatti effettuata sul territorio italiano, poiché tale soggetto dovrà comunque re-introdurre i certificati nel mercato italiano per la loro utilizzazione.
Ma mentre i “certificati verdi” sono spendibili sul solo mercato nazionale, le “quote di emissione” possono essere liberamente vendute e utilizzate in tutta l’Ue, a imprese e trader; in tali casi, secondo l’Agenzia, bisogna individuare concretamente il luogo di utilizzo delle quote, perché in ipotesi, “qualora la prestazione resa da un operatore nazionale ad un operatore extracomunitario non sia utilizzata in Italia, la stessa non rientra nella sfera applicativa dell’Iva per mancanza del presupposto territoriale” (risoluzione 71/2009).
Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative a Certificati CO2 e Certificati verdi - Articolo 7, Dpr n. 633 del 1972