Rifiuti da manutenzione infrastrutture, regime di favore “condizionato”
Rifiuti
In assenza di oggettiva riutilizzabilità dei rifiuti, non trova applicazione il regime di favore riservato dal Dlgs 152/2006 al deposito dei beni a fine vita derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza 4 marzo 2009, n. 9856 ha ricordato come l’articolo 230 del Codice ambientale consente di considerare “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti dalle citate attività (purché effettuate direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi) anche il diverso spazio nel quale tali rifiuti vengono trasportati, dopo la loro effettiva produzione avvenuta in altro luogo, per una successiva valutazione tecnica (da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori) finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Rifiuti - Regime eccezionale ex articolo 230, Dlgs 152/2006 - Rifiuti da attività di manutenzione infrastrutture - Deposito - Necessità di condizioni di e oggettiva riutilizzabilità