News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 4 dicembre 2008

Recupero del materiale plastico di scarto, l'Iva è ordinaria

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

L'Agenzia delle entrate puntualizza: l'aliquota ridotta in relazione ai rifiuti speciali si applica esclusivamente ai casi previsti dall'articolo 184, comma 3, lettera g) del Dlgs 152/2006.

La risoluzione 1° dicembre 2008, n. 454, arriva in risposta a un interpello presentato da una società sull'aliquota da applicare in relazione ad attività di controllo, trasporto e macinazione di materiale plastico di scarto (rottame), classificato come "rifiuto speciale", effettuate da soggetti terzi.

 

Secondo l'Agenzia delle entrate, che si esprime anche in relazione all'applicabilità del cd. "reverse-change" nel caso specifico, tali attività vanno assoggettate ad aliquota ordinaria (20%), in virtù del fatto che il Dpr 633/1972 sottopone ad aliquota ridotta le prestazioni di servizi relativi a gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei soli rifiuti speciali "derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti", nonché dei fanghi derivanti dai trattamenti delle acque e da abbattimento di fumi.

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