Valutazione rischi, delegabile controllo su funzionamento attrezzature
Sicurezza sul lavoro
La non delegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi riguarda la "scelta" a monte delle attrezzature di lavoro, ma non la loro corretta installazione ed il controllo del funzionamento.
Arriva dalla Corte di Cassazione la ricognizione sui confini del divieto di delega della valutazione dei rischi, divieto sancito dall'articolo 1, comma 4-ter del Dlgs 626/1994 ed ora riprodotto (con continuità normativa) nell'articolo 17 del Dlgs 81/2008 (cd. "Testo unico sulla sicurezza").
La pronuncia della Corte, contenuta nella sentenza 27 febbraio 2008 n. 8620 ed avente ad oggetto il citato precetto del Dlgs 626/1994, sottolinea infatti che la norma in parola "non contempla, invece, che sia indelegabile l'esecuzione di attività che abbiano formato oggetto della anzidetta valutazione, segnatamente gli obblighi che possono emergere successivamente alla scelta dell'attrezzatura di lavoro, in relazione, ad esempio, proprio alla corretta installazione ed al funzionamento della medesima.".
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni - Valutazione dei rischi