"Seveso-bis", ricorso della Commissione Ue contro l'Italia
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
I dati trasmessi confermano che non tutti gli stabilimenti obbligati sono dotati dei piani di emergenza esterni, necessari per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti; parola alla Corte di Giustizia Ue.
Le censure mosse da Bruxelles riguardano la inosservanza della direttiva 96/82/Ce (cd. "Direttiva Seveso bis", come modificata dalla direttiva 2003/105/Ce) nella parte in cui prevedeva l'adozione, entro il 2002, dei piani di emergenza esterni nelle zone limitrofe ad alcuni stabilimenti industriali nei quali si trovano grandi quantità di sostanze pericolose.
La presentazione del ricorso da parte dell'Esecutivo Ue (effettuata il 22 maggio 2008, causa C-218/08), segue alla valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, in risposta al parere motivato che l'esecutivo Ue aveva inviato a Roma nell'ottobre dello scorso anno.
Le linee-guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterni, ricordiamo, sono contenute nel Dpcm 25 febbraio 2005.
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334