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Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Lazio 8 aprile 1999 n. 1023

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 8 aprile 1999 n. 1023

 

(omissis)

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 8 aprile 1999

Visto l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso n. 8153/98 proposto da (...);

contro

il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero delle politiche agricole ed il Ministero della sanità, in persona dei rispettivi Ministri p.t.

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi, nonché del decreto del medesimo Ministero del 19 novembre 1997, n. 503, recante norme pre la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentato da parte ricorrente;

Udito il relatore Presidente Bianchi;

e uditi altresì per le parti (...);

 

Considerato che i profili di doglianza dedotti nei motivi di ricorso, in sede di sommaria "cognitio" propria dell'azione cautelare, appaiono non sforniti di fumus e, pertanto, meritevoli di confluire nel procedimento seguito dall'Amministrazione intimata pe l'emanazione del provvedimento;

Ritenuto che, prima facie, dal provvedimenti impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato depositati in giudizio, non è dato desumere che le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche indicate nei predetti motivi, siano state valutate dall'Amministrazione ai fini dell'emanazioni del provvedimento impugnato;

Considerato, pertanto, che una rinnovata valutazione della situazione giuridica definita con il provvedimento impugnato può discendere, ove l'Amministrazione ne ravvisi autonomamente i presupposti, dalla attivazione discrezionale della potestà di autotutela — ai fini della eventuale conferma, integrazione, modifica, annullamento o revoca del provvedimento impugnato — alla quale l'amministrazione dovrà procedere previa audizione delle parti eventualmente assistite da propri tecnici di fiducia,

Ritenuto che sussistono i presupposti, di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva ai fini e per gli effetti di cui sopra.

 

PQM

 

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, dell'efficacia del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depostata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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