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Milano, 12 ottobre 2005

Stazioni radio-base sul tetto di un condominio e deprezzamento degli immobili sottostanti, il Tribunale di Bologna affronta il problema

(Alessandro Klun - Avvocato del Foro di Bologna)

In data 28 giugno 2005 il Collegio della II Sezione Civile del Tribunale di Bologna ha rigettato i reclami proposti dall'amministratore del Condominio di via Calzolari 14 in Bologna e dalla Spa H3G avverso l'ordinanza 8 marzo 2005 emessa dal Giudice designato dello stesso Tribunale in forza della quale veniva disposta in via cautelare la sospensione dei lavori di installazione di una stazione radio base per telefonia mobile sull'edificio condominiale, confermando in tal modo la fondatezza e la validità delle argomentazioni che avevano indotto quest'ultimo ad adottare tale provvedimento.

 

Nell'ordinanza collegiale si rileva che una lesione del diritto di proprietà è ravvisabile nel pericolo di deprezzamento dell'immobile conseguente all'incertezza scientifica e alla diffusa diffidenza soggettiva circa le conseguenze per la salute derivanti da una persistente esposizione ad emissioni elettromagnetiche quali quelle promananti da simili impianti.

 

In particolare, sottolinea il Collegio, tale situazione incide direttamente, in termini negativi, sulle valutazioni effettuate nell'ambito del mercato immobiliare determinando una minore appetibilità di un appartamento esposto a tale pericolo rispetto ad altro che ne è esente.

 

Inoltre, sulla scia del provvedimento adottato dal Giudice designato, anche il Collegio ravvisa una violazione del diritto di proprietà sotto il profilo psicologico, pure meritevole di tutela, sotto il profilo di una limitata fruizione quotidiana del proprio immobile: in particolare vivere in un appartamento col dubbio che ne possano derivare danni alla salute riduce notevolmente la godibilità dello stesso.

 

Sul punto, va ricordato che il contenzioso era sorto in seguito all'impugnazione da pare di un condomino dissenziente, delle delibere in forza delle quali il Condominio di via Calzolari 14, ove egli risiede, aveva autorizzato l'installazione di una stazione radio base sull'edificio condominiale, adottate a maggioranza qualificata e non all'unanimità.

Senonché, iniziati nel frattempo i lavori di installazione del manufatto, il medesimo condomino si è rivolto al Tribunale per ottenerne la sospensione in via cautelare ricorrendo allo strumento processuale della denunzia di nuova opera.

 

Tornando alla decisione assunta dal Collegio va sottolineato che la stessa assume rilevanza anche sotto un altro profilo: infatti, sia pur incidentalmente, esso si è pronunziato anche sulla validità delle delibere già impugnate concludendo per la nullità delle stesse.

In particolare, afferma l'organo collegiale, la stazione radio base in oggetto costituisce innovazione in quanto idonea a determinare non soltanto una riduzione d'uso e di godimento delle parti comuni interessate dalla installazione (nella fattispecie tetto e sottotetto) ma anche una radicale trasformazione della destinazione residenziale delle stesse in quanto sostituita da una funzione tipicamente industriale inconciliabile con la prima.

 

Sulla base di tali osservazioni, conclude il Collegio, le delibere in questione dovevano essere adottate non con la maggioranza qualificata ma soltanto con il consenso unanime dei condomini.

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