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Comunicazione Commissione Ce 28 aprile 2000

Iniziativa comunitaria 'Urban II' - Rivitalizzazione economica e sociale delle città in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile

Commissione delle Comunità europee

Comunicazione 28 aprile 2000

(Guce 19 maggio 2000 n. C 141)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28 aprile 2000 recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - Urban II

1. La Commissione delle Comunità europee ha deciso, in data 28 aprile 2000, di istituire un'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (in appresso denominata "Urban II") conformemente all'articolo 20 del regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, di seguito denominato "regolamento generale".

2. Nell'ambito di Urban II la Comunità mette a disposizione un contributo finanziario, conformemente agli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione, a favore di misure e di regioni comprese nei programmi d'iniziativa comunitaria (Pic) presentati dalle autorità designate dagli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

 

I. Principi e obiettivi generali

3. A cinque anni dal loro avvio, nel 1994, i programmi finanziati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Urban cominciano a dare i primi frutti e le azioni previste da tali programmi stanno migliorando notevolmente la qualità della vita nelle zone beneficiarie. I promettenti risultati dimostrano la validità dell'impostazione integrata proposta da Urban per affrontare l'insieme di problemi economici, ambientali e sociali concentrati in misura crescente nei centri urbani. Ciò comporta una serie di interventi che abbinano l'ammodernamento di infrastrutture obsolete ad iniziative economiche ed occupazionali, integrati da misure di lotta contro l'emarginazione e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

4. Nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, Urban ha finanziato programmi in 118 zone urbane. Il contributo totale Ce è ammontato a circa 900 milioni di euro , a prezzi 1999, cui è corrisposto un investimento ammissibile complessivo di 1,8 miliardi di euro a favore di 3,2 milioni di persone in tutta Europa. L'iniziativa Urban è quindi riuscita a mobilitare importi notevoli nelle zone in questione, con una media di 560 euro pro capite.

5. Inoltre, nel periodo 1989-1999, 164 milioni di euro sono stati destinati a 59 progetti pilota urbani (Ppu), nel quadro delle azioni innovative del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Si tratta di progetti di innovazione urbana e sperimentazione in materia ambientale, sociale ed economica su scala ridotta rispetto ad Urban, ma che hanno dato risultati incoraggianti, in particolare per quanto riguarda la rivitalizzazione delle aree cittadine, impostata in modo da privilegiare l'integrazione e la partecipazione.

6. L'esperienza maturata con Urban e i Ppu ha contribuito al dibattito generale sulla politica urbana degli ultimi anni. Le conclusioni di tale dibattito sono raccolte nella comunicazione della Commissione. "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea" [Com(1998) 605 def.], che illustra la posizione della Commissione sui futuri interventi di politica urbana.

Il quadro d'azione afferma l'importanza dell'integrazione della dimensione urbana nelle politiche comunitarie, in particolare negli interventi attuati mediante i Fondi strutturali; occorre quindi che i programmi di sviluppo regionale comprendano un'esplicita componente urbana. Per le regioni dell'obiettivo 1 e le zone dell'obiettivo 2, tale impostazione implica l'inserimento, nei vari documenti di programmazione per l'intervento dei Fondi strutturali, di pacchetti organici di misure sotto forma di azioni di sviluppo urbano integrato per le principali zone urbane della regione. Tali misure possono fornire un contributo determinante allo sviluppo regionale o alla riconversione equilibrati, come illustrato nella parte III A ("Sviluppo urbano nell'ambito di una politica regionale integrata") degli orientamenti indicativi (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento generale), mediante un'impostazione territoriale integrata analoga a quella elaborata da Urban.

Inoltre, le misure che beneficiano del contributo del Fse nell'ambito dell'obiettivo 3 sono finalizzate a promuovere la coesione sociale anche nei centri non interessati dagli obiettivi 1 e 2.

Il quadro d'azione pone altresì in rilievo l'esigenza di sviluppare le conoscenze e lo scambio di esperienze e di buone prassi di gestione urbana in materia economica, sociale, ambientale e amministrativa. A tal fine è richiesto un maggiore coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e altri strumenti finanziari della Comunità che interessano le zone urbane (ad esempio, diverse azioni chiave del quinto programma quadro di RST tra cui "La città del domani e il patrimonio culturale", Life, Save e il quadro di cooperazione previsto dalla Commissione per agevolare l'attuazione a livello locale della politica e della normativa comunitaria in materia ambientale).

7. Occorre assolutamente che la nuova iniziativa comunitaria fornisca un valore aggiunto specifico e sia complementare rispetto ai programmi generali. Tale obiettivo può essere realizzato destinando le risorse di Urban II all'elaborazione e all'attuazione di specifiche strategie innovative di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile, che promuovano mutamenti visibili d'avanguardia in un ristretto numero di zone urbane sparse sul territorio europeo. La nuova iniziativa Urban II può inoltre favorire la transizione dai progetti innovativi su piccola scala (come i progetti pilota urbani dell'articolo 10 e Life) all'impostazione integrata e partecipativa dell'intervento generale dei Fondi strutturali, nonché costituire uno strumento di divulgazione e di illustrazione delle buone pratiche.

8. In tale contesto, la nuova iniziativa comunitaria si propone i seguenti obiettivi:

a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione socioeconomica sostenibile dei centri urbani medio-piccoli o di quartieri degradati delle grandi città;

b) favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nella Comunità.

Il perseguimento di tali obiettivi può favorire il passaggio dalla fase innovativa a quella consolidata, con riconoscimento del carattere dimostrativo e rappresentativo dei programmi nelle zone urbane interessate.

9. Per realizzare gli obiettivi summenzionati, le strategie di rivitalizzazione urbana (cfr. punto 12) devono rispettare i seguenti principi:

— Sufficiente massa critica di popolazione e di strutture di sostegno connesse, al fine di agevolare l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo urbano innovativo e sostenibile e di impostare in modo creativo la gestione urbana e i mutamenti sostenibili.

— Un forte partenariato locale che sappia definire le problematiche, la strategia, le priorità, la ripartizione delle risorse, e possa attuare, sorvegliare e valutare la strategia. Deve trattarsi di una forma di partenariato ampia ed efficace che preveda la partecipazione dei partner economici e sociali, delle Ong e delle associazioni locali, compresi quanti operano nel settore dell'ambiente, nonché di altri organismi pertinenti conformemente all'articolo 8 del regolamento generale.

— Sviluppo di un approccio territoriale integrato anche attraverso la promozione del partenariato fra istituzioni.

— Nesso tra il piano strategico per la zona in questione e la struttura materiale, ambientale e socioeconomica. Strategie per l'agglomerato urbano o la regione globalmente intesi.

— Presa in considerazione degli aspetti economici, sociali, di sicurezza, ambientali e dei trasporti, anche per quanto concerne le possibilità di accesso al lavoro e alla formazione per chi risiede in zone con gravi problemi di emarginazione.

— Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

— Promozione dell'attuazione a livello locale delle politiche e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale.

— Complementarità rispetto ai principali tipi d'intervento ("generali") previsti dai Fondi strutturali e da altri programmi o iniziative comunitarie.

 

II. Zone ammissibili e azioni prioritarie

10. La nuova iniziativa interesserà una cinquantina di zone urbane, aventi ciascuna di norma almeno 20.000 abitanti; tale soglia può essere portata a 10.000 abitanti in casi debitamente giustificati.

Ogni città o area urbana beneficiaria deve presentare un unico problema che possa essere affrontato nell'ambito di una zona geografica coerente. Ciascuna zona deve inoltre comprovare l'esigenza di rivitalizzazione socioeconomica o una situazione di crisi urbana riferendosi a pertinenti indicatori proposti dagli Stati membri e discussi con la Commissione. Dovranno essere prese in considerazione le esigenze specifiche di città medio-piccole con grossi problemi socioeconomici.

11. Sono ammissibili all'iniziativa aree urbane situate sia all'interno che all'esterno di zone interessate dagli obiettivi 1 e 2, e che soddisfino almeno tre dei seguenti criteri:

— elevato tasso di disoccupazione di lunga durata;

— scarsa attività economica;

— notevole povertà ed emarginazione;

— esigenza specifica di riconversione a seguito di problemi socioeconomici locali;

— forte presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze, profughi;

— basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;

— elevata criminalità;

— andamento demografico precario;

— ambiente particolarmente degradato.

A titolo complementare, gli Stati membri potranno prendere in considerazione altri criteri pertinenti.

12. Nell'ambito dei Pic, devono essere messe a punto strategie che rendano massimo l'impatto e la visibilità delle zone prescelte sia all'interno dello Stato membro che a livello della Comunità e che sottolineino il ruolo specifico dell'azione proposta rispetto agli interventi generali, rispettando le seguenti priorità:

— Riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa la tutela e la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate, nonché la conservazione del patrimonio culturale e storico), ai fini della creazione di possibilità occupazionali sostenibili, della maggiore integrazione delle comunità locali e delle minoranze etniche, del reinserimento degli emarginati, della maggiore sicurezza e prevenzione della delinquenza, nonché di una minore spinta all'urbanizzazione delle zone verdi e all'espansione urbana incontrollata.

— Imprenditorialità e patti per l'occupazione, comprese iniziative per l'occupazione in ambito locale e possibilità occupazionali connesse, in particolare, a misure di prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del miglioramento e della tutela dell'ambiente, conservazione e diffusione del patrimonio culturale nonché offerta di servizi, tra cui quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata situazione demografica. Assume particolare rilievo l'obiettivo delle pari opportunità.

— Strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione attraverso azioni che favoriscano le pari opportunità e si rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati ed i rifugiati.

— Definizione di sistemi di trasporti pubblici integrati significativamente più funzionali, economicamente efficienti ed ecocompatibili, di itinerari ciclabili e pedestri e di sistemi di comunicazione intelligenti che riducano gli spostamenti con autoveicoli privati.

— Riduzione all'origine della quantità di rifiuti e loro smaltimento, gestione efficiente delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento acustico e dei consumi di energia da idrocarburi mediante lo sviluppo di efficienti sistemi di gestione dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili, con conseguente riduzione quantificabile delle emissioni di CO2 e di altre sostanze tossiche.

— Sviluppo di tutte le potenzialità tecnologiche della società dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi di interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo così l'integrazione, l'innovazione e la rivitalizzazione economica, le politiche e la gestione ambientale integrate, la gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali, nonché la gestione efficiente di servizi nel campo della sanità, dell'istruzione e della formazione e dei servizi di prossimità.

Nella scelta tra le priorità summenzionate, le strategie devono dimostrare un chiaro intento di riorganizzazione, gestione partecipativa, rafforzamento dei poteri locali e costituzione di un potenziale trasferibile agli interventi generali in ambito locale e a livello più ampio.

13. L'allegato I riporta un elenco di misure sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa. L'elenco, indicativo e non esaustivo, comprende una serie di misure che figuravano nella precedente iniziativa Urban e nei progetti pilota urbani finanziati in base all'articolo 10 del regolamento (Cee) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (Cee) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Cee) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale.

14. Ciascun programma deve anche contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio e divulgazione di esperienze e di buone pratiche in materia di rivitalizzazione socioeconomica delle zone urbane e di sviluppo urbano sostenibile.

15. Infine, occorre coordinare e migliorare l'insieme degli interventi mediante la definizione di un meccanismo che faciliti l'individuazione e il consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, gli scambi strutturati di esperienze, la sorveglianza e la valutazione (compresi i metodi di quantificazione e l'impiego di indicatori pertinenti) e traendo utili insegnamenti dai progetti pilota urbani in corso, dall'audit urbano, dall'integrazione nei programmi degli obiettivi 1 e 2, dalla valutazione dell'incidenza urbana di altre politiche comunitarie, ecc. Un importo massimo di 15 milioni di euro può essere destinato all'incentivazione degli scambi di esperienze e di buone pratiche attraverso misure di assistenza tecnica, in particolare tramite azioni in rete (cfr. punto 32).

 

III. Preparazione, presentazione e approvazione dei programmi

16. Tenuto conto degli stanziamenti indicativi per Stato membro, del livello minimo di spesa pro capite e del numero indicativo di zone urbane per Stato membro fissati dalla Commissione (cfr. capitolo V), gli Stati membri stabiliscono le zone e ripartiscono tra queste gli stanziamenti tenendo conto dei criteri fissati al punto 11.

Le strategie vengono scelte in base alla loro qualità, al carattere innovativo e alla provata capacità di affrontare i problemi e sviluppare tutte le potenzialità individuate ai fini di una maggiore sostenibilità urbana e del miglioramento della qualità della vita. La scelta tiene conto della possibilità di trasformare le strategie in programmi rappresentativi a livello nazionale ed europeo e di agevolare la diffusione delle buone pratiche negli Stati membri e in altre parti del territorio europeo.

17. I Pic sono elaborati dalle autorità locali competenti per le zone sovvenzionabili, se del caso nell'ambito del partenariato con le autorità regionali e nazionali, in funzione dell'ordinamento di ciascuno Stato membro, conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai precedenti punti da 7 a 14.

Ciascun programma interessa una zona urbana omogenea dal punto di vista funzionale, geografico e dei problemi esistenti. In casi eccezionali, debitamente giustificati, un unico programma può interessare più di una zona urbana (avente ciascuna almeno 10.000 abitanti) appartenenti allo stesso contesto territoriale.

18. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della rivitalizzazione economica e sociale sostenibile delle zone urbane. Essi devono comprendere in particolare i seguenti elementi:

— la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza della zona considerata nonché all'impatto atteso, segnatamente per quanto concerne l'ambiente e le pari opportunità per uomini e donne;

— una descrizione della procedura di programmazione, comprese le disposizioni di consultazione delle parti;

— una descrizione della strategia e degli assi prioritari fissati per lo sviluppo della zona urbana oggetto del programma tra cui: le priorità, gli obiettivi specifici quantificati, nella misura in cui la loro natura lo consente, e l'indicazione di come tale strategia e tali assi prioritari contribuiscono alla realizzazione dello sviluppo sostenibile e hanno tenuto conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento generale;

— una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare gli interventi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nonché la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del Pic e i criteri da adottare per stabilire il tipo di interventi o la loro rilevanza per le zone urbane;

— un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun asse prioritario e per ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fesr e, ove opportuno, della Bei, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o parapubblici e la stima di quelli privati corrispondenti a tale partecipazione. La partecipazione totale del Fesr prevista annualmente deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

— le disposizioni di attuazione del Pic, tra cui:

— il nome delle autorità e delle strutture che partecipano al programma, segnatamente:

— l'autorità di gestione [ai sensi dell'articolo 9, lettera n), del regolamento generale] responsabile della gestione del Pic;

— l'organismo (se diverso dall'autorità di gestione) che fungerà da autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o), e dell'articolo 32 del regolamento generale;

— il comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale (cfr. punto 22); se necessario, un comitato di gestione (cfr. punto 23);

— la descrizione delle modalità di gestione del Pic, comprese quelle relative agli inviti a presentare proposte e alla selezione degli interventi, nonché, se del caso, al ruolo dei comitati di gestione;

— la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza e dei pertinenti partner associati alle varie fasi del programma;

— la definizione dei meccanismi finanziari atti a consentire un trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali;

— la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del Pic, con indicazione delle varie competenze in materia finanziaria e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39;

— indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

19. I programmi elaborati vengono presentati alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri in questione.

Per ciascun programma approvato, la Commissione concede un contributo a titolo del Fesr. La Commissione può inoltre decidere, d'intesa con gli Stati membri interessati, di concedere una sovvenzione globale per l'intero programma o per una sua parte.

20. Ciascun Pic è integrato dal complemento di programmazione di cui all'articolo 9, lettera m), del regolamento generale e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, dello stesso regolamento, salvo qualora l'intero programma benefici di una sovvenzione globale.

21. Il complemento di programmazione viene trasmesso alla Commissione entro tre mesi dalla sua decisione di approvazione del Pic. Il complemento di programmazione viene preparato nel rispetto delle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il Pic.

 

IV. Sorveglianza, attuazione e valutazione degli interventi

22. Il programma è seguito dal comitato di sorveglianza competente, conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è incaricato, in particolare, di approvare il complemento di programmazione di cui sopra e le successive modifiche apportate al programma o al complemento di programmazione, di sorvegliare e valutare il programma nel suo insieme, nonché di approvare il disciplinare per gli inviti a presentare proposte. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti delle autorità locali ed eventualmente delle autorità regionali e nazionali interessate dal programma. È opportuno che ne facciano parte, secondo quanto disposto all'articolo 8 del regolamento generale, anche i partner socioeconomici e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti nel settore ambientale. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della Bei può partecipare ai lavori del comitato con funzioni consultive.

23. Qualora un programma riguardi più di una zona urbana, gli interventi relativi a ciascuna zona vengono selezionati e sorvegliati da un comitato di gestione. Tale comitato opera nel rispetto degli stessi principi di cooperazione e partenariato vigenti per il comitato di sorveglianza. Ai lavori del comitato può partecipare un rappresentante della Commissione, in veste di osservatore. Per i programmi che riguardano soltanto una zona urbana, il comitato di sorveglianza può assumere le competenze del comitato di gestione.

24. L'autorità di gestione ha le competenze illustrate all'articolo 34 del regolamento generale, tra cui organizzare la preparazione delle decisioni che verranno adottate dal comitato di sorveglianza e, se del caso, dal comitato di gestione; in particolare, esamina e valuta preliminarmente gli interventi per i quali si chiede un contributo o coordina tali compiti. L'autorità di gestione coordina inoltre le attività delle autorità od organismi preposti all'attuazione delle varie misure.

25. Il contributo Fesr viene versato su un conto bancario intestato all'autorità di pagamento o all'autorità di gestione che funge da autorità di pagamento. L'autorità di pagamento (o l'autorità di gestione), a sua volta, versa l'importo, conformemente alle decisioni del comitato di sorveglianza e, se del caso, del comitato di gestione, alle autorità od organismi preposti all'attuazione delle varie misure, oppure ai beneficiari finali.

26. Al Pic si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento generale (partecipazione e gestione finanziaria dei Fondi) e le disposizioni in materia di sorveglianza, valutazione e controllo finanziario. Per la definizione degli indicatori di cui all'articolo 36 del regolamento generale, l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza tengono conto della metodologia indicativa e degli esempi pubblicati dalla Commissione. A seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, i Pic possono essere riesaminati su iniziativa degli Stati membri, o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento generale.

 

V. Finanziamento

27. L'iniziativa comunitaria Urban II è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.

28. In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale, per il periodo 2000-2006 è assegnato ad Urban II uno stanziamento complessivo del Fesr pari a 700 milioni di euro , a prezzi 1999. La partecipazione Fesr a ciascun Pic è indicizzata in ragione del 2% annuo fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento. Entro il 31 dicembre 2003, la Commissione stabilisce l'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006. Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, il Fesr può contribuire per una quota massima del 75% del costo totale nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50% nelle altre regioni.

La Commissione decide gli stanziamenti indicativi per ciascuno Stato membro e il numero indicativo di zone urbane per Stato membro interessate dall'iniziativa (cfr. allegato II).

Nella ripartizione dell'importo indicativo, gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna zona ammissibile sia destinato un importo minimo di 500 euro pro capite della spesa totale.

La Commissione è disposta ad esaminare eventuali domande di aumento del numero di programmi indicato nell'allegato II, purché tali domande rispettino il limite di 500 euro pro capite (cfr. sopra) e quello di 20.000 abitanti di cui al punto 10.

Sono inoltre possibili prestiti Bei.

29. Conformemente all'articolo 21 del regolamento generale e ai fini dell'attuazione dell'iniziativa Urban II, il Fesr finanzia misure di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili tramite il Fse e, se del caso, misure nel settore della pesca a titolo dello Sfop.

30. Le iniziative comunitarie possono fornire l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 20 del regolamento generale dei Fondi strutturali.

31. Nell'ambito dei programmi, la Commissione può fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione delle misure proposte nell'ambito di Urban II. In proposito, a norma dell'articolo 29 del regolamento generale, ogni qualvolta l'assistenza tecnica è prestata a richiesta di uno Stato membro si applicano i tassi di partecipazione normali.

In via eccezionale, l'assistenza tecnica può essere finanziata fino al 100% qualora sia prestata su iniziativa della Commissione.

32. Un importo massimo di 15 milioni di euro può essere destinato all'incentivazione degli scambi di esperienze e di buone pratiche, in particolare tramite azioni in rete.

Quando tali misure sono chieste dagli Stati membri, si applicano i tassi di partecipazione normali.

Se invece le misure in questione sono adottate su iniziativa della Commissione, esse possono essere finanziate fino al 100%.

33. Il finanziamento al 100% deciso su iniziativa della Commissione e compreso nei due tipi di assistenza tecnica descritti ai punti 31 e 32 non può superare il 2% dello stanziamento complessivo del Fesr di cui al punto 28.

 

VI. Termini

34. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di Urban II sono invitati a presentare proposte di Pic o, se del caso, domande di sovvenzioni globali per le zone urbane, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nell'allegato II figura il numero indicativo di programmi per ciascuno Stato membro. La Commissione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le proposte pervenute dopo tale termine.

35. Tutta la corrispondenza inerente alla presente comunicazione dev'essere inviata al seguente indirizzo:

 

Commissione europea

Direzione generale "Politica regionale"

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B — 1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

 

Allegato I

Elenco indicativo delle misure sovvenzionabili

A norma del regolamento generale, tutti gli interventi che beneficiano di un contributo del Fesr devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali e rispettare le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese; devono inoltre essere conformi alle altre politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

 

Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani

 

— Risanamento di siti urbani degradati e di terreni contaminati.

— Recupero di spazi pubblici, compreso il verde pubblico.

— Ristrutturazione sostenibile ed ecocompatibile di edifici per insediarvi attività socioeconomiche.

— Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

— Rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione della criminalità, coinvolgimento della popolazione ai fini della sorveglianza dei quartieri; migliore illuminazione stradale; sorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Non possono beneficiare di contributo le aree private.

— Formazione del personale.

Il Fesr non può finanziare l'edilizia abitativa. Tuttavia, qualora ogni tentativo di intervenire efficacemente nell'ambito dello sviluppo urbano non possa prescindere dal miglioramento delle condizioni abitative, i programmi devono comprovare l'assegnazione a tal fine di pertinenti stanziamenti a carico delle autorità locali e/o nazionali aggiuntivi rispetto all'importo complessivo ammissibile ai fini del programma Urban II. I programmi devono inoltre indicare la coerenza degli interventi nel settore abitativo rispetto alle azioni cofinanziate dal Fesr.

 

Imprenditorialità e patti per l'occupazione

 

— Sostegno alle attività economiche, commerciali, cooperative, consortili e di servizi per le Pmi; creazione di centri di promozione aziendale, strutture per il trasferimento di tecnologia.

— Costituzione di partenariati pubblici/privati, segnatamente per la gestione dei programmi integrati di sviluppo economico e la promozione di attività economiche ecologiche.

— Costituzione di una rete di consulenti in materia di gestione e commercializzazione; consulenza su misura per operatori; consulenza per i nuovi operatori.

— Formazione nell'ambito delle nuove tecnologie, ad esempio produzione assistita da computer per tecnologie commerciali e/o ecologiche.

— Sostegno a progetti ad elevata intensità di manodopera a livello locale.

— Infrastrutture culturali, ricreative e sportive, qualora contribuiscano alla creazione di posti di lavoro duraturi e alla coesione sociale.

— Tutela e diffusione della cultura.

— Asili nido e giardini d'infanzia.

— Offerta di servizi di assistenza alternativi e di altri servizi, in particolare per gli anziani e i bambini.

— Consulenza in materia di sicurezza e di difesa contro la criminalità.

 

Integrazione degli emarginati e offerta di servizi di base economicamente accessibili

 

— Consulenza mirata, programmi di formazione e corsi di lingua adeguati, in particolare, alle esigenze specifiche delle minoranze.

— Unità mobili di consulenza in materia di occupazione e formazione.

— Programmazione di esperienze lavorative nell'ambito di progetti di recupero locale.

— Miglioramento dei servizi sanitari; centri di recupero per i tossicodipendenti.

— Investimenti nelle strutture scolastiche e sanitarie (compresi i centri di recupero per i tossicodipendenti) su scala adeguata ai fini dello sviluppo e dell'occupazione locale.

— Promozione di programmi di istruzione e formazione integrati, mirati al reinserimento di gruppi svantaggiati ed emarginati.

— Trasporti pubblici verso i poli di occupazione e formazione all'interno e all'esterno della zona.

 

Trasporti pubblici integrati e comunicazioni

 

— Riorganizzazione del sistema dei trasporti, compresa l'introduzione di pedaggi per l'accesso a determinate zone, creazione di isole pedonali, sistemi di controllo intelligente del traffico, parcheggi in prossimità di una fermata dei mezzi pubblici ("park and ride").

— Creazione di trasporti pubblici integrati.

— Aumento della sicurezza dei trasporti pubblici.

— Servizi telematici di informazione ai viaggiatori, prenotazione e pagamento.

— Mezzi di trasporto pubblici ad alto rendimento energetico.

— Itinerari ciclabili e pedestri sicuri e piacevoli, corridoi ambientali.

— Formazione del personale.

 

Riduzione all'origine della quantità di rifiuti e smaltimento degli stessi; gestione efficiente delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento acustico e dei consumi di idrocarburi

 

— Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, riciclaggio completo, raccolta e smaltimento selettivi.

— Controllo della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico (piani d'azione locali).

— Interventi per la riduzione dei consumi idrici e la promozione dell'impiego di acque meteoriche; gestione più efficiente delle acque reflue.

— Promozione dell'efficienza energetica e riduzione dei consumi.

— Promozione delle fonti di energia rinnovabili.

— Formazione nel campo della gestione e della tutela ambientale.

 

Sviluppo delle potenzialità tecnologiche della società dell'informazione

 

— Formazione e infrastrutture a favore del telelavoro, dell'utilizzazione di Internet e di altre applicazioni telematiche.

— Agevolazione dell'accessibilità e dell'uso dei servizi telematici da parte dei cittadini.

— Sistemi informatici di gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali.

— Promozione dell'impiego di tecnologie informatiche e della comunicazione nell'ambito della formazione, dell'occupazione, dell'istruzione e della cultura.

— Messa a punto di servizi d'interesse pubblico, in particolare nei campi dell'istruzione e della formazione, della sanità, dell'informazione ambientale, del sostegno alle Pmi, segnatamente per quanto riguarda il commercio elettronico, e dei servizi di prossimità.

— Sostegno alle autorità locali ai fini del trasferimento di know-how e tecnologia sfruttando esperienze acquisite a livello cittadino nella Comunità europea.

 

Miglioramento della gestione

 

— Studi e consulenza in materia di riorganizzazione e miglioramento dei servizi pubblici.

— Promozione di strutture d'avanguardia in materia di gestione urbana; formazione del personale.

— Introduzione di indicatori della sostenibilità locale, sorveglianza sulla loro applicazione e possibili miglioramenti.

— Campagne informative (anche al fine di ridurre la stigmatizzazione), misure volte a migliorare l'accesso all'informazione, anche nel settore ambientale, e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.

— Scambio di esperienze e buone pratiche, nonché messa a punto della banca dati dell'Unione europea sulle buone pratiche in materia di gestione urbana e sostenibilità.

 

Allegato II

Numero indicativo di zone urbane interessante
B 2
DK 1
D 10
EL 2
E 8
F 7
IRL 1
I 8
L -
NL 2
A 1
P 2
FIN 1
S 1
UK 9

 

 

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