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Decisione Parlamento europeo 1513/2002/Ce

Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione - Periodo 2002-2006

N.d.R.: La decisione 786/2004/Ce ha modificato la presente decisione e integralmente sostituito l'allegato II.

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Decisione 786/2004/Ce (30/04/2004)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Parlamento europeo

Decisione 27 giugno 2002, n. 1513/2002/Ce

(Gu delle Comunità europee 29 agosto 2002 n. L 232)

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo 2 del trattato, l'articolo 163 del trattato stabilisce per la Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie in base ad altre politiche comunitarie.

(2) L'articolo 164 del trattato elenca le azioni che la Comunità deve svolgere nel perseguire tali obiettivi e che integrano quelle intraprese dagli Stati membri.

(3) Il trattato prevede l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Rst). Tale programma quadro rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

(4) A norma dell'articolo 165 del trattato, la Comunità e gli Stati membri devono coordinare la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

(5) Nel corso del 2000 la Commissione ha presentato due comunicazioni, la prima sulle prospettive e gli obiettivi della creazione di uno Spazio europeo della ricerca, e la seconda sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e sugli orientamenti per le azioni dell'Unione europea in materia di ricerca nel periodo 2002-2006. Nel 2000 la Commissione ha altresì presentato la comunicazione "L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza".

(6) I Consigli europei di Lisbona del marzo 2000, di Santa Maria da Feira del giugno 2000 e di Stoccolma del marzo 2001, nelle loro conclusioni, hanno sollecitato la rapida istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nella prospettiva di una crescita economica sostenibile, di una maggiore occupazione e coesione sociale al fine ultimo di consentire all'Unione di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

Sulla base dell'obbligo di cui all'articolo 6 del trattato, il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile aggiungendo una terza dimensione, la dimensione ambientale, alla strategia di Lisbona.

In particolare, il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa della Commissione denominata e-Europe, intesa a garantire una società dell'informazione per tutti, mentre il Consiglio europeo di Stoccolma ha sottolineato anche la necessità di compiere sforzi particolari nel campo delle nuove tecnologie, specie della biotecnologia.

(7) Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni si sono anch'essi espressi a favore della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(8) Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha presentato le conclusioni, corredate delle sue osservazioni, della valutazione esterna della realizzazione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa.

(9) Il sesto programma quadro dovrebbe esercitare un effetto strutturante sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa, inclusi gli Stati membri, i paesi associati candidati e altri paesi associati, e contribuire in maniera significativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione.

(10) A norma dell'articolo 166, paragrafo 1 del trattato, è necessario fissare gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità delle azioni previste, stabilire l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al sesto programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste, e indicare le grandi linee di dette azioni che saranno attuate tenendo debitamente conto dell'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Occorre assicurare la buona gestione finanziaria del sesto programma quadro.

(11) È opportuno dare particolare rilievo alle esigenze delle piccole e medie imprese (Pmi), tenendo conto della Carta europea delle piccole imprese approvata dal Consiglio europeo di Feira, i cui principi e la linea d'azione 8 mirano a potenziare la capacità tecnologica delle piccole imprese e ad agevolarne l'accesso alle migliori ricerche e tecnologie.

(12) Il sesto programma quadro dovrebbe fornire un notevole contributo, a partire dalla ricerca fondamentale fino alla ricerca applicata, allo sviluppo dell'eccellenza scientifica e tecnica e al coordinamento della ricerca europea. Il programma quadro dovrebbe sottolineare l'importanza del coinvolgimento dei paesi associati candidati nella politica comunitaria di ricerca e nello Spazio europeo della ricerca.

(13) Progetti specifici mirati e azioni di coordinamento possono altresì essere utilizzati quali "scale di eccellenza", al fine di facilitare l'accesso alle azioni del presente programma quadro di operatori della ricerca di dimensioni minori, di eccellenza scientifica, incluse le Pmi, nonché operatori di ricerca dei paesi associati candidati.

(14) La partecipazione di Regioni ultraperiferiche alle azioni comunitarie Rst, mediante opportuni meccanismi adatti alla loro situazione particolare, dovrebbe essere agevolata.

(15) La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante in un'ottica di vantaggio reciproco. Il sesto programma quadro è aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso i necessari accordi a tale effetto nonché, a livello di progetto, e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cooperazione scientifica. Saranno avviate attività specifiche a supporto della partecipazione di scienziati e istituzioni di paesi in via di sviluppo, paesi mediterranei compresi i Balcani occidentali, nonché la Russia e i Nuovi Stati indipendenti (Nsi).

(16) Il Centro comune di ricerca dovrebbe contribuire all'attuazione del programma quadro, laddove può fornire un supporto indipendente e orientato al cliente per la formulazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, compreso il monitoraggio dell'attuazione di tali politiche, nei settori di sua competenza specifica.

(17) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del sesto programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli che figurano nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(18) A seguito della comunicazione della Commissione "Una strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca", sarà incentivata la mobilità dei ricercatori in vista dell'adeguata realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(19) In seguito alla comunicazione della Commissione "Donne e scienza" e alle risoluzioni del Consiglio del 20 maggio 1999 e del 26 giugno 2001 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000 sullo stesso tema, è stato avviato un piano d'azione destinato a consolidare e incrementare lo spazio e il ruolo delle donne nel campo della scienza e della ricerca. È necessario un ulteriore potenziamento di tali azioni.

(20) La Commissione dovrebbe presentare regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sesto programma quadro. Tenendo conto del contributo del sesto programma quadro all'instaurazione dello Spazio europeo della ricerca è inoltre opportuno che essa, in tempo utile e comunque prima della presentazione della proposta del settimo programma quadro, faccia eseguire una valutazione indipendente della realizzazione delle azioni intraprese, che dovrebbe essere compiuta in uno spirito di apertura nei confronti di tutti gli operatori interessati.

(21) L'attuazione del sesto programma quadro può dar luogo alla partecipazione della Comunità a programmi avviati da vari Stati membri o alla creazione di imprese comuni o ad altri accordi ai sensi degli articoli 169, 170 e 171 del trattato.

(22) È stato consultato il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest),

 

hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Per il periodo 200-2006 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominato il "sesto programma quadro".

2. Il sesto programma quadro comprende tutte le azioni della Comunità previste dall'articolo 164 del trattato.

3. Il sesto programma quadro contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione.

4. L'allegato I fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità e indica le grandi linee delle azioni previste.

Articolo 2

1. L\'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all\'insieme del sesto programma quadro ammonta a 16.270 milioni di Eur. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all\'allegato II.

1. L\'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all\'insieme del sesto programma quadro ammonta a 17.883 milioni di Eur. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all\'allegato II.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee, integrate dall'allegato III.

Articolo 3

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del sesto programma quadro devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 4

Lo stato di avanzamento del sesto programma quadro, e in particolare dei suoi obiettivi e delle sue priorità, quali indicati per ciascuna sezione dell'allegato I, è illustrato in maniera dettagliata nella relazione che la Commissione presenta ogni anno ai sensi dell'articolo 173 del trattato. Tale relazione include altresì informazioni sugli aspetti finanziari e sull'utilizzazione degli strumenti.

Articolo 5

Il sesto programma quadro è attuato mediante programmi specifici. Tali programmi definiscono gli obiettivi precisi e le norme dettagliate per l'attuazione.

Articolo 6

1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente, con l'aiuto di esperti qualificati indipendenti, l'attuazione del sesto programma quadro e dei suoi programmi specifici.

2. Prima di presentare la sua proposta relativa al programma quadro successivo, la Commissione affida a esperti indipendenti altamente qualificati la valutazione esterna dell'attuazione e dei risultati delle azioni comunitarie nel corso del quinquennio precedente la valutazione stessa.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002

 

Allegati

 

Decisione 1513/2002/Ce

Allegati 1, 2 e 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 246 KB


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