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Dl 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria - Stralcio - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 151/2005

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81

(Gu 2 luglio 2007 n. 151)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Il Presidente della Repubblica

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli Enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Articolo 4-bis

Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.

2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti.

(omissis)

Articolo 6

Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari

(omissis)

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le Province confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

(omissis)

Articolo 8-bis

Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa

 

(omissis)

2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".

(omissis)

Articolo 15

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.

1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

(omissis)

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".

(omissis)

Articolo 16

Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi

1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

" 989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.".

Articolo 17

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 luglio 2007

 

(omissis)

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