Regolamento Commissione Ce n. 784/2005/Ce
Statistiche sui rifiuti - Regolamento 2150/2002/Ce - Deroghe per Lituania, la Polonia e la Svezia
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Commissione delle Comunità europee
Regolamento 24 maggio 2005, n. 784/2005/Ce
(Guue 25 maggio 2005 n. L 131)
Regolamento della Commissione del 24 maggio 2005 che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia
[Testo rilevante ai fini del See]
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento.
(2) Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.
(3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/Cee, Euratom del Consiglio2 ,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2150/2002:
a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II;
b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.