Rifiuti

Normativa Vigente

print

Regolamento Commissione Ce n. 784/2005/Ce

Statistiche sui rifiuti - Regolamento 2150/2002/Ce - Deroghe per Lituania, la Polonia e la Svezia

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Commissione delle Comunità europee

Regolamento 24 maggio 2005, n. 784/2005/Ce

(Guue 25 maggio 2005 n. L 131)

Regolamento della Commissione del 24 maggio 2005 che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento.

(2) Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.

(3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/Cee, Euratom del Consiglio2 ,

 

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2150/2002:

a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II;

b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Note ufficiali

1. Gu L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 574/2004 della Commissione (Gu L 90 del 27.3.2004, pag. 15).
2. Gu L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598