Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 29 luglio 2008, n. 740/2008/Ce

(Guce 30 luglio 2008 n. L 201)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi

[Testo rilevante ai fini del See]

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno eliminare ogni ambiguità circa l'applicabilità dell'articolo 18 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 alle spedizioni di rifiuti qualora uno Stato, nella sua risposta alla richiesta della Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento, abbia precisato che non intende vietare tali spedizioni, né applicare la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento.

(2) La Commissione ha ricevuto dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Iran e dal Togo risposte alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (Ce) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto anche ulteriori informazioni riguardanti la Côte d'Ivoire, la Malaysia, la Moldova1 , la Russia e l'Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione va pertanto modificato di conseguenza.

(3) Il governo del Liechtenstein ha rilevato che il Liechtenstein va considerato un paese al quale si applica la decisione OCSE. Pertanto l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 non si applica al Liechtenstein, che dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007.

(4) Il regolamento (Ce) n. 1418/2007 va modificato di conseguenza,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 1418/2007 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1013/2006, precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di tale regolamento.";

2) L'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 53 KB


Note ufficiali

1.

Con il termine "Moldova" si intende la "Repubblica moldova".

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