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Dm Difesa 6 marzo 2008

Individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale - Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero della difesa

Decreto 6 marzo 2008

(Gu 19 marzo 2008 n. 67)

Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale

Il Ministro della difesa

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante: "Norme in materia ambientale", e in particolare l'articolo 184, comma 5-bis;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa", e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, recante: "Ordinamento della regia marina", il quale include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: "Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", e in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento", e in particolare l'articolo 2, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2003, concernente: "Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185", adottato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2;

Considerata la necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali d'armamento e delle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono così individuati:

a) tutti i materiali d'armamento di cui all'articolo 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e delle attività produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2;

b) le infrastrutture e le opere di cui all'articolo 2, commi 9, 10, 11 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità , nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

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