Decreto direttoriale MinAmbiente 16 novembre 2004, n. 1715
Domande per l'autorizzazione ad emettere gas serra - Decreto-legge 273/2004
Ultima versione disponibile al 27/04/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto direttoriale 16 novembre 2004, Dec/Ras/1715/2004
Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004)
Visto il decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Misure urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra";
Visto in particolare l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004, che prevede che il formato, le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includervi siano da definire mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto— legge;
Vista la direttiva 2003/87/Ce del 13 ottobre, che istituisce un sistema per lo scambio di quote diemissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio.
Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive
Decretano
Articolo 1
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004, è presentata dal gestore dell' impianto secondo le modalità di cui ai comma successivi e contiene le informazioni riportate in allegato.
2. La domanda deve essere inoltrata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo che, fino al recepimento della direttiva 2003/87/Ce, svolge le funzioni di autorità nazionale competente.
3. I gestori degli impianti in grado di sottoscrivere un documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, devono inviare la domanda di autorizzazione per via telematica, collegandosi al sito www.minambiente.it e seguendo le istruzioni indicate.
4. I gestori degli impianti non in possesso della firma elettronica certificata devono inviare la domanda sia per via telematica, collegandosi al sito www.minambiente.it e seguendo le istruzioni indicate, sia in forma cartacea sulla base del fac-simile riportato sul sito www.minambiente.it, mediante raccomandata A/R indirizzata all'"Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/Ce — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio — Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo" — Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma. Nel caso di non corrispondenza tra la documentazione inviata in formato elettronico e quella inviata in formato cartaceo, fa fede la seconda.
Articolo 2
Aggiornamento dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve essere aggiornata nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore dell' impianto, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione è presentata dal gestore almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto seguendo le modalità di cui all' articolo 1.
2. La domanda deve essere indirizzata al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio — Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo che, fino al recepimento della direttiva 2003/87/Ce, svolge le funzioni di autorità nazionale competente.
Articolo 3
Rilascio dell'autorizzazione
1. Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, mediante provvedimento rilasciano le autorizzazioni, l'aggiornamento delle medesime su istanza dei gestori degli impianti nonché l'eventuale aggiornamento delle stesse da effettuarsi a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.
Roma, li 16 novembre 2004