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Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ce n. 2005/21/Ce

Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 72/306/Cee sulle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel dei veicoli

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Direttiva 7 marzo 2005, n. 2005/21/Ce

(Guue 8 marzo 2005 n. L 61)

Direttiva della Commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/Cee del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/306/Cee del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli1 , in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue:

(1) la direttiva 72/306/Cee del Consiglio è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione comunitaria istituita dalla direttiva 70/156/Cee del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi2 .

(2) Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/Cee relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 72/306/Cee.

(3) L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/Cee, come modificata dalla direttiva 92/53/Cee3 , riconosce l'equivalenza tra le direttive particolari e le corrispondenti regolamentazioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (Un-Ece). Per tale motivo è necessario adeguare i requisiti tecnici relativi alla sorgente luminosa dell'opacimetro impiegato per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico alla regolamentazione Un-Ece 24 e alle norme internazionali. È opportuno inoltre adeguare il combustibile impiegato per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico al combustibile ammesso per la misurazione delle emissioni, come definita dalla direttiva del Consiglio 88/77/Cee 4 .

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/Cee,

 

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Gli allegati alla direttiva 72/306/Cee sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal [12 mesi ed un giorno dalla data della pubblicazione], gli Stati membri:

— non concedono più l'omologazione Ce a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/Cee, e

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 72/306/Cee, modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente, a norma della direttiva 72/306/Cee, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state inizialmente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'8 marzo 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano la presente direttiva dal 9 marzo 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

 

Allegato

L'elenco degli allegati inserito tra gli articoli e l'allegato I è sostituito da quanto segue:

 

"Elenco degli allegati

Allegato I: Definizioni, domanda di omologazione Ce, rilascio dell'omologazione Ce, simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento, specificazioni e prove, modifiche del tipo, conformità della produzione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Certificato di omologazione

Allegato II: Esempio di simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento

Allegato III: Prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico

Allegato IV: Prova in accelerazione libera

Allegato V: Valori limite da applicare per la prova del motore a regimi stabilizzati

Allegato VI: Caratteristiche degli opacimetri

Allegato VII: Impianto e uso dell'opacimetro".

Modifiche all'allegato I della direttiva 72/306/Cee

1. Al punto 5.2.2.1, "Allegato VI" è sostituito da "Allegato V".

Al punto 5.3.2, "Allegato VI" è sostituito da "Allegato V".

Al punto 5.4, "Allegato VII" è sostituito da "Allegato VI".

Al punto 7.2.1.2, "Allegato VI" è sostituito da "Allegato V".

Modifiche all'allegato III della direttiva 72/306/Cee

2. Il punto 3.2. è sostituito da quanto segue:

"3.2. Combustibile

Viene utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/Cee, come da ultimo modificata,

e che risulta idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore viene omologato.".

Al punto 3.4, "Allegato VII" è sostituito da "Allegato VI" e "Allegato VIII" è sostituito da "Allegato VII".

Al punto 4.2, "Allegato VI" è sostituito da "Allegato V".

3. L'allegato V è soppresso.

4. L'allegato VI diventa Allegato V.

5. L'allegato VII diventa allegato VI.

Il punto 3.3. è sostituito da quanto segue:

"3.3. Sorgente luminosa

La sorgente luminosa è costituita da una lampada ad incandescenza, la cui temperatura di colore è compresa fra 2 800

e 3 250 K, oppure da un diodo a luminescenza verde (Led), il cui picco spettrale è compreso fra 550 e 570 nm. La

sorgente luminosa è protetta dalla fuliggine tramite sistemi che non influenzano la lunghezza del cammino ottico oltre

quanto indicato dalle specifiche del costruttore.".

6. L'allegato VIII diventa allegato VII.

Ai punti 2.16, 2.17 e 2.2.3, "Allegato VII" è sostituito da "Allegato VI".

Note ufficiali

1. Gu L 190 del 20.8.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/Ce della Commissione (Gu L 125 del
16.5.1997, pag. 21).
2. Gu L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/Ce della Commissione (Gu L 337 del 13.11.2004, pag. 13).
3. Gu L 225 del 10.8.1992, pag. 1.
4. Gu L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/Ce della Commissione (Gu L 107 del 18.4.2001, pag. 10).
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