Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 12 gennaio 2006, n. 1

Rifiuti - Piano infraregionale di smaltimento - Localizzazione di una discarica - Impugnazione - Residenti nei pressi dell'impianto - Legittimazione - Sussistenza - Criterio della vicinitas

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 12 gennaio 2006, n. 1

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna — Sezione di Parma

composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 124 del 1997, proposto dai sigg. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Ceruti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maurizio Paride Donelli, in Parma, Borgo San Biagio n. 4

 

contro

— Regione Emilia — Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Donati e dall'Avv. Monica Lombini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello Ziveri, in Parma, viale Mariotti n. 1;

— Provincia di Parma, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., già rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pagliari e, a seguito di rinuncia al mandato del medesimo, attualmente rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Verderi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, viale Gorizia n. 17;

— Comune di Fornivo Taro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pericu, dall'Avv. Mario Bucello e dall'Avv. Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Parma, via Petrarca n.20;

 

e nei confronti di

— Consorzio Gma Gestione Manutenzione Ambiente, con sede in Parma, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Bassi e dall'Avv. Giancarlo Cantelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del pimo, in Parma, via Petrarca n. 20;

— Amnu Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana di Parma, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cugurra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistali n. 4;

e con l'intervento ad adiuvandum

del sig. (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Angelis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, strada Farini n. 37

 

per l'annullamento

previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia — Romagna in data 29/10/1996, avente ad oggetto l'approvazione del Piano infra regionale per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma, laddove tale atto localizza una discarica di rifiuti di prima categoria nel territorio del Comune di Fornivo Taro, in località Monte Ardone e di ogni altro atto precedente, consequenziale e comunque connesso con il provvedimento impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di tutte le Amministrazioni intimate, nonché di Amnu di Parma e del Consorzio Gma;

Visto, altresì, l'atto di intervento ad adiuvandum del sig. (...);

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 8/11/2005, il dr. Umberto Giovannini; uditi, altresì, l'Avv. Ceruti per i ricorrenti, l'Avv. Rossolini, per il Comune di Fornivo Taro, l'Avv. Verderi per la Provincia di Parma, l'Avv. Mendogni, in delegata sostituzione dell'Avv. Donati per la Regione Emilia — Romagna, l'Avv. Cugurra per Amnu, l'Avv. Bassi per il Consorzio Gma e l'Avv. De Angelis per il sig. (...), intervenuto ad adiuvandum.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con il ricorso n. 124 del 1997, i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia — Romagna in data 29/10/1996, avente ad oggetto l'approvazione del Piano infra — regionale per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma, nella parte in cui tale atto localizza una discarica di rifiuti di prima categoria nel territorio del Comune di Fornivo Taro, in località Monte Ardone e di ogni altro atto precedente, consequenziale e comunque connesso con il provvedimento impugnato.

I ricorrenti, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto relative alla controversia in esame ed avere rappresentato le ragioni per le quali essi ritengono di essere legittimati ad agire avverso la gravata deliberazione regionale, deducono, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca, travisamento di fatti;

L'impianto di smaltimento di rifiuti di prima categoria è stato localizzato in una zona ad alta instabilità geologica, con conseguente palese contrasto non solo con la normativa nazionale e regionale in materia, ma anche con le stesse disposizione del piano infra regionale per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma, approvato con la delibera regionale impugnata.

Infatti, dalla cartografia allegata al piano, risulta che tale atto esclude, almeno in parte, la localizzazione di tali impianti in aree interessate da "frane recenti, frane antiche e/o paleofrane, aree instabili", per cui l'impianto in questione non doveva essere localizzato in un'area facente parte di una zona soggetta, anche se solo marginalmente, a tali fenomeni, come risulta dalla stessa relazione di compatibilità ambientale allegata al progetto dell'impianto.

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta;

Il fatto che l'impianto sia stato localizzato in zona franosa non è stato rilevato unicamente nel suddetto piano infra regionale, ma anche in precedenti documenti quali la "Carta delle forme di degradazione dei versanti dell'Appennino Parmense" e, più di recente, nella relazione tecnica del 1997 elaborata da Sevizi Ingegneria Civile Srl.

Se tale è la situazione dei luoghi, appare irrazionale l'individuazione, effettuata dalla Giunta Regionale, di tale zona per la realizzazione di una discarica di prima categoria.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;

Nonostante la descrizione della zona de qua quale instabile e soggetta a fenomeni franosi, la relazione tecnica allegata al progetto conclude per l'idoneità dell'area su cui dovrà essere realizzata la discarica, dato che il rilievo geologico "non ha evidenziato pronunciati fenomeni di dissesto attivi".

Tale contraddittoria conclusione è evidentemente il risultato di una istruttoria e di una motivazione assolutamente carenti.

4) Violazione degli articoli 4 e 32 del Ptpr; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà;

Il sito di Monte Ardone ricade in una delle "aree studio" del Piano Territoriale Paesistico Regionale per le quali l'articolo 32 del piano stesso prescrive che la pianificazione provinciale e comunale valuti con attenzione le caratteristiche territoriali ed ambientali di tali aree, dettando, per esse, disposizioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del piano.

Tali valutazioni, peraltro, non risultano essere state effettuate per l'individuazione della progettata discarica in località Monte Ardone.

Inoltre, la localizzazione di una discarica in una delle "zone studio" è in palese contrasto con lo stesso piano di smaltimento che include tali elementi morfologici tra quelli che comportano l'esclusione di tali aree da quelle nelle quali è possibile localizzare una discarica di prima categoria.

5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà intrinseca;

La localizzazione della discarica è illegittima anche perché la sede dell'impianto è stata preogettata a distanza di soli ml. 40 da un pozzo per l'estrazione del gas metano.

Sul punto, vi è stata una palese carenza nella relazione di compatibilità ambientale allegata al progetto, dato che non solo non vi è stato l'approfondimento istruttorio ritenuto necessario dal piano impugnato, ma è stato totalmente omesso ogni riferimento alla suddetta problematica.

6) Violazione del Dm Min. Ambiente n. 559 del 1987; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Illogicità manifesta in riferimento alla possibilità di diversa ubicazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti.

Il vigente Dm n. 559 del 1987 stabilisce che i progetti di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani debbono essere accompagnati, tra l'altro, da una relazione di contabilità ambientale contenente "la descrizione delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la concezione dell'opera proposta che siano state prese in esame".

In modo del tutto illegittimo, pertanto, il piano impugnato omette alcun riferimento all'esistenza di eventuali alternative alla localizzazione dell'impianto prescelta.

§ § §

L'Amministrazione Regionale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, per non avere i ricorrenti impugnato la deliberazione della Giunta Provinciale di Parma l'approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione relative alla realizzazione della discarica in località Monte Ardone.

In subordine, nel merito, la difesa della Regione chiede la reiezione del ricorso, siccome infondato, con vittoria di spese e onorari legali.

§ § §

La Provincia di Parma e il Comune di Fornovo Taro, amministrazioni costituitesi anch'esse in giudizio, con le rispettive comparse di costituzione e le successive memorie chiedono entrambe, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto d'interesse e che sia dichiarato inammissibile anche l'intervento ad adiuvandum del sig. (...).

Nel merito, ciascuna delle suddette amministrazioni sostiene l'infondatezza del ricorso, con richiesta di reiezione dello stesso e di condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.

§ § §

Si è inoltre costituito il Consorzio Gma di Parma, parimenti eccependo l'inammissibilità sia del ricorso che dell'intervento adesivo alle ragioni di parte ricorrente e ugualmente chiedendo, in subordine, la reiezione del gravame per infondatezza dello stesso.

§ § §

Si è costituito, infine Amnu Spa di Parma, genericamente chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o infondato nel merito.

§ § §

Il sig. (...), intervenuto ad adiuvandum, chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.

§ § §

Alla pubblica udienza del 8/11/2005, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

Diritto

La controversia in esame attiene alla verifica della legittimità della deliberazione in data 29/10/1996, con la quale la Giunta Regionale della Regione Emilia — Romagna ha approvato il Piano Infraregionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Parma, limitatamente alla parte in cui tale atto di pianificazione prevede una discarica di rifiuti di prima categoria in località Monte Ardone del Comune di Fornovo Taro.

I ricorrenti giustificano la loro legittimazione ad agire avverso l'atto regionale in epigrafe, sulla base del criterio, di origine giurisprudenziale, della vicinitas; vale a dire in ragione della prossimità delle proprie residenze e/o domicili all'area in cui è stato localizzato e dovrà essere realizzato l'impianto di smaltimento dei rifiuti in questione.

Secondo tale criterio, ai soggetti che risiedono nei pressi di un'opera dalla cui realizzazione o modificazione possa derivare ai medesimi un concreto pregiudizio, è riconosciuta una posizione differenziata rispetto alla generalità dei residenti, che li legittima ad agire in giudizio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti dell'amministrazione che direttamente ledano detta posizione di interesse legittimo, ad esempio mediante l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera o anche, come nel caso in esame, mediante la mera localizzazione dell'impianto (v. Tar Veneto 16/12/1998 n. 2509).

Il Collegio, riguardo alla fattispecie in esame e condividendo, sul punto, il prevalente orientamento della giustizia amministrativa in materia (che è favorevole, specie in materia ambientale, ad una applicazione non restrittiva di detto criterio), ritiene che gli attuali ricorrenti siano legittimati ad agire avverso la gravata deliberazione della Giunta Regionale, posto che non risulta in atti contestata né la prossimità della residenza o del domicilio dei ricorrenti o di alcuno di essi all'area su cui dovrà essere realizzata la discarica, né il concreto pregiudizio (soprattutto in termini di peggioramento della qualità dell'aria e di possibili infiltrazioni nel terreno sottostante di percolato scaturente dai rifiuti ammassati) che tali impianti di smaltimento dei rifiuti possano arrecare a coloro che risiedono nelle immediate vicinanze degli stessi.

Peraltro, sempre in applicazione dello stesso criterio, il Tribunale deve dichiarare inammissibile l'intervento adesivo alle ragioni dei ricorrenti proposto dal sig. (...).

Anche il soggetto intervenuto, infatti, in quanto residente nelle immediate vicinanze della località Monte Ardone, era titolare di una posizione giuridica analoga a quella riconosciuta agli attuali ricorrenti e, quindi, anch'egli aveva l'onere di impugnare la deliberazione regionale entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto.

Il sig. (...), pertanto, deve essere estromesso dal giudizio, in quanto il suo intervento in giudizio costituisce palese elusione del suddetto termine perentorio di impugnazione del provvedimento amministrativo previsto dall'articolo 21 legge n. 1034 del 1971.

Sempre in via preliminare, il Collegio deve rilevare, in parziale accoglimento delle pertinenti eccezioni sollevate da tutte e tre le Pubbliche Amministrazioni territoriali convenute e dal controinteressato Consorzio Gma, che il ricorso si palesa inammissibile per carenza di interesse, limitatamente a quelle censure con le quali si sostiene, in concreto, che la gravata deliberazione regionale di approvazione del Piano Infra regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali della Provincia di Parma sia l'atto con cui è stata effettivamente localizzata la discarica in questione.

Il Tribunale deve osservare, in proposito, che l'articolo 24, 3° comma, della Lr Emilia Romagna n. 27 del 1994 — normativa all'epoca vigente — prevedeva espressamente ed in modo non equivoco che la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti avvenisse con l'atto di approvazione del relativo progetto esecutivo da parte della competente Amministrazione Provinciale.

Per quanto riguarda l'impianto in questione, risulta in atti (v. doc. n. 3 depositato dall'Amministrazione Provinciale resistente) che, antecedentemente all'approvazione del gravato piano per lo smaltimento dei rifiuti da parte della Regione, con deliberazione di Giunta n. 819/15 del 10/7/1996 la Provincia di Parma aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una discarica di rifiuti di prima categoria in località Monte Ardone e, contestualmente, aveva autorizzato il Consorzio Gma ad eseguire i relativi lavori.

È evidente, pertanto che, almeno in riferimento ai motivi che censurano detta localizzazione, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, poiché anche nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale della deliberazione regionale impugnata (che, sul punto, si limita ad includere tale impianto tra gli altri individuati nel piano), non sortirebbe alcun effetto su detta localizzazione, rimanendo pur sempre pienamente valido ed efficace il sito individuato dal competente organo provinciale con la già citata deliberazione di approvazione del progetto esecutivo della discarica e con lo studio di compatibilità ambientale a tale atto allegato.

Il Tribunale deve rilevare, in conclusione, che non sfuggono a declaratoria di inammissibilità per difetto d'interesse, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto mezzo d'impugnazione, con i quali, come si è detto, risulta espressamente censurata — sotto il profilo ambientale — la scelta di un sito che, come si è visto, è stata effettuata da altra amministrazione con atto non impugnato in questa sede.

Per quanto concerne, invece, il primo ed il quarto mezzo d'impugnazione, il Collegio deve rilevarne l'infondatezza.

Con il primo motivo, i ricorrenti ravvisano contraddittorietà tra diverse parti della stessa deliberazione impugnata, avendo gli stessi rilevato un contrasto tra la parte in cui il Piano riconosce che la discarica è stata ubicata in zona a calanchi caratterizzata da instabilità e movimenti franosi e altra parte dello stesso atto regionale in cui si esclude, in modo categorico, che possano essere realizzati impianti di smaltimento di rifiuti in siti facenti parte di zone geologicamente dissestate.

Ritiene il Collegio che il Piano in parte qua impugnato sia immune da tale vizio, risultando dirimente, al riguardo, la constatazione che l'area interessata dalla discarica non é inclusa tra quelle — le c.d. "zone nere" — all'interno delle quali è preclusa in modo assoluto la realizzazione di tali impianti.

Secondo quanto disposto dallo stesso Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti rientrano in tali "zone nere", infatti, solo gli ambiti territoriali che il sovraordinato Piano Territoriale Paesistico Regionale qualifica quali "zone dissestate" e siccome né dalle cartografie in atti, né dalla produzione documentale depositata da parte ricorrente risulta dimostrato che l'area su cui dovrà essere realizzata la discarica di Monte Ardone ricada all'interno di una di dette zone, non sembra sussistere la lamentata contraddittorietà tra parti della deliberazione impugnata.

Con il quarto motivo, i ricorrenti ritengono che il gravato piano per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma, nel prevedere la realizzazione di una discarica in località Monte Ardone si ponga in contrasto con il sovraordinato Piano Territoriale Paesistico Regionale e, più specificamente, con le tavole contraddistinte dal n. 1 annesse a tale atto, laddove tale località risulta interamente inclusa tra le c.d. "aree studio".

In riferimento a queste zone, l'articolo 32, comma 4, dello stesso Ptpr prescrive che gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, dopo avere analizzato con particolare attenzione le caratteristiche di tali aree, dettino per esse disposizioni coerenti con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e territoriale enunciati dall'articolo 1 dello stesso Piano Regionale.

La censura è infondata, dato che, come ha rilevato l'Amministrazione Provinciale di Parma, l'inclusione della località Monte Ardone tra le aree studio individuate dal Ptpr, non costituisce elemento preclusivo alla realizzazione, in tali ambiti territoriali, di impianti di smaltimento dei rifiuti, stante che lo stesso articolo 32 del Ptpr prescrive unicamente alle amministrazioni provinciali e comunali, in sede di adozione dei piani di rispettiva competenza, che esse valutino adeguatamente tali aree.

Nel caso in esame, tale valutazione, risulta essere stata effettuata dalla stessa Provincia di Parma, con la relazione del competente Assessorato in data 15/11/1994 (v. all. n. 11 alla prod. documentale della Provincia).

In particolare, da tale documento si evince che le amministrazioni locali abbiano valutato accuratamente la situazione della zona collinare sulla quale è stata progettata la realizzazione della discarica, da un lato stralciando dall'originario progetto sia un'area calanchiva sia un'altra su cui insistevano formazioni boschive e dall'altro lato assicurando l'idoneità della stessa da un punto di vista idrogeologico, avendo accertato la stabilità dei versanti collinari interessati mediante l'esperimento delle necessarie indagini tecniche in sede di progettazione esecutiva dell'impianto.

Per le suesposte ragioni, il ricorso in parte è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ed in parte è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 124 del 1997 di cui in epigrafe:

1) dichiara inammissibile l'intervento ad adiuvandum del sig. (...) e, per l'effetto, lo estromette dal giudizio;

2) in parte dichiara il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ed in parte lo respinge;

3) Condanna i ricorrenti (in quanto parte soccombente) e il sig. (...), intervenuto ad adiuvandum (in quanto parte non legittimata ad intervenire), al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e degli onorari legali del presente giudizio che liquida — in favore delle controparti costituite — per l'importo onnicomprensivo di €. 11.000,00 (undicimila/00) oltre Iva e c.p.a., di cui €. 2.500,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti: Regione Emilia — Romagna, Provincia di Parma, Comune di Fornovo Taro e Consorzio Gma ed €. 1.000,00 in favore di Amnu Spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 8 novembre 2005.

(omissis)

Depositata in Segreteria ai sensi dell'articolo 55 legge 27/4/82, n.186.

Parma, lì 12 gennaio 2006

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