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Giurisprudenza

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Ricorso Commissione Ce 25 novembre 2004, causa C-486/04

Causa C-486/04 - Esclusione dalla Via dei progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno - se sottoposti a procedura autorizzativa semplificata - illegittimità

Commissione delle Comunità europee

Ricorso 25 novembre 2004

Commissione delle Comunità europee

Ricorso 25 novembre 2004

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5 febbraio 2005 n. C 31)

 

Ricorso del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

 

(Causa C-486/04)(2005/C 31/18)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 25 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori M. Van Beek, F. Louis e A. Capobianco, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della direttiva 85/337/Cee come modificata dalla direttiva 97/11/Cee:

1) non avendo sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/Cee modificata, il progetto di impianto di incenerimento di Cdr e biomasse di Massafra, il quale è un impianto compreso nell'allegato I della direttiva 85/337/Cee modificata dalla direttiva 97/11/Cee,

2) avendo adottato una normativa (articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), del Dpcm 3 settembre 1999 che modifica l'allegato A del Dpr 12.4.1996) che esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale alcuni progetti ricadenti nell'allegato I della direttiva 85/337/Cee come modificata (progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, se sottoposti a procedura autorizzativa semplificata ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 75/442/Cee, e

3) avendo adottato una normativa (articolo 3), comma 1, lettere i) ed l), del Dpcm 3 settembre 1999 che modifica l'allegato A del Dpr 12.4.1996) che, al fine di stabilire se un progetto ricadente nell'allegato II della direttiva 85/337/Cee modificata debba essere o meno sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio non adeguato, in quanto può portare all'esclusione dalla Via di progetti che hanno un impatto ambientale significativo;

— condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

 

Motivi e principali argomenti:

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in base alla direttiva 85/337/Cee come modificata dalla direttiva 97/11/Cee per i motivi esposti nelle sue conclusioni.

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