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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 26 gennaio 2005

Dlgs 171/2004 - Emissioni di alcuni inquinanti - Istituzione presso il MinAmbiente del comitato tecnico per la riduzione

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 26 gennaio 2005

(Gu 25 febbraio 2005 n. 46)

Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Vista la direttiva 2001/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/Ce e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provveda all'istituzione di un comitato tecnico incaricato di formulare proposte circa le misure da inserire nel programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

Visto il "Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca" comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/Ce, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

 

Decreta:

Articolo 1

Istituzione del comitato

1. È istituito, presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.

Articolo 2

Composizione del comitato

1. Il comitato di cui all'articolo 1 è composto da:

un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avente funzioni di Presidente;

un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un membro designato dal Ministero delle attività produttive;

un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

un membro designato dal Ministero della salute;

un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

un membro designato dal Dipartimento per le politiche comunitarie;

un membro designato dal Dipartimento per gli affari regionali;

tre membri designati dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due indicati dalle regioni ed uno indicato dalle autonomie locali.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per ciascun membro deve essere designato un membro supplente che ne eserciti le attribuzioni in caso di assenza.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede alla nomina del comitato sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.

Articolo 3

Compiti del comitato

1. Il comitato di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, formula ai Ministeri indicati nell'articolo 2 apposite proposte per l'individuazione delle misure da inserire nel programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004.

2. Nella formulazione delle proposte di cui al comma 1 il comitato si basa sull'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure da proporre, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria, e tiene conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Articolo 4

Funzionamento del comitato

1. Le riunioni del comitato di cui all'articolo 1 sono valide nel caso in cui sia presente la maggioranza dei membri di cui all'articolo 2. Ad ogni membro è attribuito un voto. Il comitato si esprime a maggioranza dei presenti.

2. Il comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 26 gennaio 2005.

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