Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale di Trieste 20 dicembre 2004, n. 1884

Degrado ambientale - "Segnalazione" alla Pubblica amministrazione - Nozione - Costituisce manifestazione del diritto ad interloquire con la P.a. in merito alla sfera pubblica e non - Differenza con "istanza" - Differenza con "richiesta di accesso" agli atti della P.a.

Tribunale

Tribunale penale di Trieste - Sentenza 20 dicembre 2004, n. 1884

Tribunale penale di Trieste — Sentenza 20 dicembre 2004, n. 1884

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Giudice dott.ssa Laura Barresi, alla pubblica udienza del 10.11.04, ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nel procedimento a carico di:

(...) nato a Trieste il 23.03.67, residente a Muggia (Ts) via di Trieste n. 20/C, ivi con domicilio eletto.

Libero — presente Imputato

 

Del reato p. ep. dall'articolo 340 C.p. perché, mediante ripetute e presuntuose richieste di accesso e di estrazione di copie, mediante formulazione di domande, istanze ed interrogazioni per avere delucidazioni e chiarimenti su provvedimenti adottati o adottare e su situazioni esistenti e nelle quali non aveva interesse o aveva interesse solo apparente — spesso con prospettazione di denuncia per violazione dell'articolo 328 in caso di mancata risposta ai quesiti — con richieste dirette congiuntamente ai singoli assessori, al Sindaco, ai diversi uffici del Comune di Muggia per ottenere da ciascuno una risposta, cagionava un'interruzione o comunque turbava la regolarità del servizio di detto ufficio (a titolo semplificativo, in meno di dieci mesi nel 2001 aveva presentato al Comune di Muggia — territorialmente non esteso e conseguentemente dotato di poco personale circa 100 istanze).

In Muggia (Trieste) fino al 2002.

Conclusione della prti:

Pubblico Ministero: assoluzione con formula piena.

Parte civile: costituita all'udienza del 01.03.04 nella persona del Sindaco di Muggia Lorenzo Gasperini, nato a Trieste il 18.11.57, con domicilio eletto a Muggia in Piazza Marconi n. 1; rappresentato e difeso dall'avv. T. Benussi, come da conclusioni lette e depositate all'udienza del 10.11.04 con nota spese allegata.

Difesa: avv. Mocnik: assoluzione sia sotto il profilo del dolo che del danno amministrativo perché il fatto non sussiste; avv. Stern: assoluzione per insussistenza degli elementi anche soggettivi e assoluzione con la formula più ampia.

 

Motivi della decisione

Tratto a giudizio per rispondere del reato a lui ascritto, (...) si presentava in dibattimento. Era presente quale parte civile anche il Comune di Muggia nella persona del Sindaco pro tempore.

Alla prima udienza utile, il Giudice disponeva la restituzione dei documenti presenti di fatto nel fascicolo del dibattimento, in ossequio al disposto di cui agli articoli 431 e 491 C.p.p..

Il Pm modificava l'imputazione contestando il fatto fino all'anno 2002 e, su richiesta della difesa, veniva concesso il termine con rinvio al 14.4.04.

In quella data, aperto il dibattimento, si dava ingresso alle prove testimoniali e documentali offerte dalle parti.

Venivano prodotte una serie di missive a firma del (...), del carteggio tra il Comune di Muggia ed altri enti, l'estratto del registro Protocollo generale del Comune di Muggia, copia dell'articolo 43 dello Statuto comunale, missive di soggetti diversi indirizzate al (...) e non, copie estratto del Peep, oltre a memorie dell'imputato.

In quella sede, veniva sentito il Sindaco pro tempore del Comune di Muggia, il responsabile del Servizio Urbanistica, (...) ed inoltre (...) e (...) dipendenti del Comune.

L'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, a confutazione di parte del contenuto delle affermazioni dei testimoni.

In data 12.5.04, veniva sentito il teste (...) responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Muggia, (...), responsabile del servizio tecnico ed Ambiente, il maresciallo (...) dei Vigili del Comune, (...) addetto all'Ufficio della gestione dei Cimiteri e (...), attualmente ed a far data dal 2002, responsabile del servizio amministrativo, mentre dal 2000, dell'Ufficio Affari Economici e Commerciali sempre del Comune di Muggia. Anche in questa sede, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 24.6.04, si concludeva l'esame dei testi del Pm e della parte civile.

Il Giudice riteneva superflua ogni ulteriore attività istruttoria e revocava il provvedimento di ammissione degli ulteriori testi della difesa, nonché l'esame dell'imputato richiesta dalla p.c. e dalla difesa.

La motivazione della revoca si basava sulla considerazione che il quadro accusatorio dovevasi ritenere integrato dalle prove offerte dal Pm e dalla p.c., posto che la difesa introduceva necessariamente delle prove a discarico. Analogamente, l'esame dell'imputato è prova nella quale il prevenuto, come peraltro già dimostrato in sede di dichiarazioni spontanee, ha tutto l'interesse a difendersi. Egli ha palesato in sede di dichiarazioni spontanee, di contestare l'impianto accusatorio e pertanto dalla sua audizione in sede di esame, non sarebbero emersi elementi diversi e maggiori rispetto a quelli fin qui raccolti. Essi inducono il Giudice a pronunciare una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

È da premettere che l'audizione dei testi, unitamente alla lettura dei documenti dimessi agli atti, aveva ad oggetto le attività della amministrazione comunale di Muggia, via via riguardanti questioni diverse e maturatesi negli anni.

È ancora da dire, per inquadrare la questione, che nel novembre 2003 il Comune deliberava di modificare l'articolo 43 dello Statuto comunale che, nella versione precedente, prevedeva la possibilità dei cittadini di inviare interrogazioni al Sindaco su questioni relative all'attività amministrativa con correlativo obbligo di risposta entro 30 giorni. Quella attuale prevede che la risposta dell'ente venga data previa verifica dell'interesse per la collettività e con il contemperamento delle esigenze relative al buon andamento della pubblica amministrazione.

Agli atti, abbiamo una serie di missive a firma del (...), che affrontano tutta una serie di tematiche relative all'attività del Comune di Muggia realizzata in oltre un decennio.

Osserva il Giudice che non sarà necessario ripercorrere analiticamente tutte le questioni sulle quali il (...) ha indirizzato la sua attenzione, in quanto non interessa, ai fini del decidere, il merito delle vicende su cui ha interloquito. Non interessa rievocare singolarmente tutti i procedimenti amministrativi e non, sui quali il (...) ha richiesto al Comune di fornire chiarimenti o altro. Ciò perché lo svilupparsi dell'iter del procedimento singolo e le sue peculiarità nonché le concrete fasi di attuazione, sono estranee alla ricostruzione del fatto reato. Vedremo, infatti che la decisione prescinde, né potrebbe essere altrimenti, dalle vicende relative alle questioni portate all'attenzione dal (...), anche se non prescinde dalla natura dell'intervento e dalla posizione soggettiva fatta valere in merito ai singoli procedimenti dal prevenuto.

Solo a titolo esemplificativo, potremmo osservare che il (...) aveva avanzato richiesta di acquisto di un fondo all'interno del cimitero di Muggia con richiesta di informazioni sul rilascio di concessioni a terzi, aveva segnalato l'inedificabilità dell'area concessa alla Cooperativa 80 per presunti problemi idrogeologici, aveva indicato presunte irregolarità nelle opere eseguite dalla predetta Cooperativa nella realizzazione di alloggi, aveva segnalato la presenza di problemi geologici delle aree Peep, aveva segnalato la contrarietà al rilascio della concessione edilizia relativa al deposito Gpl, errori in perimetrazioni delle aree chiedendone reiteratamente la correzione, la presenza di massi sulla scarpata della P.C. 519/20 della Cooperativa 80, aveva indicato errori nella intavolazione di alcune PP.TT., aveva richiesto la revoca del contributo regionale concesso al Comune di Muggia per l'acquisto del Teatro Verdi, aveva segnalato le problematiche in ordine alla costruzione del parcheggio nell'area ex Caliterna, abusi edilizi nella realizzazione di Porto san Rocco, nonché problematiche relative alla sanatoria presentata dalla società Acquario. Aveva segnalato, ancora, errori nella procedura di acquisto di alcune particelle ed un rigetto del Giudice Tavolare relativo ad una domanda di intavolazione su bene per il quale è stata poi rilasciata concessione edilizia, aveva indicato la presenza di errori contenuti nelle schede allegate alla votazione per l'approvazione del Piano regolatore etc.

Il (...) aveva reiterato le sue richieste e segnalazioni, non limitandosi ad un'unica missiva e spesso aveva aggiunto che in caso di risposta non esauriente o mancante, la condotta tenuta avrebbe potuto integrare gli estremi di reato. In alcuni casi, le missive erano mere riproposizioni di segnalazioni già avanzate in passato, tant'è che il numero di missive allegato agli atti è indubbiamente considerevole.

Ciò posto, osserva il Tribunale di non poter condividere l'assunto del Pm laddove ritiene assolutamente impossibile la realizzazione del reato de quo, attraverso la presentazione di istanze reiterate ed immotivate. Sostiene il Pm che, nel caso in specie, trattasi di un esercizio di un diritto che, come tale, non può mai trasformarsi nella commissione di un reato a prescindere dalle modalità con le quali viene realizzato.

Ritiene di andare di contrario avviso lo scrivente. Si ricorda, a conforto, l'orientamento espresso dalla S.C. nella nota sentenza 13451/00.

In quella sede, censurando la mancata valutazione da parte del Giudice di merito della sussistenza o meno in capo al ricorrente dell'interesse all'accesso, si valutava la fattispecie concreta portata alla attenzione del Giudice di merito: trattavasi di soggetto, rappresentante sindacale, che aveva presentato, anche due volte la settimana, richieste di visione e copia di più disparati atti amministrativi.

La Corte, nell'affermare la mancata valutazione dell'interesse, precisava, tuttavia, la possibilità che la condotta incriminata integrasse il reato di cui all'articolo 340 C.p., sia in relazione all'alterazione del servizio derivante da una discontinuità parziale delle singole attività, sia in considerazione, ed è ciò che qui interessa, del fatto che la norma era posta a presidio del buon andamento della P.a. mentre in caso contrario, avrebbe avuto una "solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza (cfr: Cass, Sezione VI 28.10.94, Maione)".

In tale senso, la richiesta era destinata ad essere soddisfatta solo nei confronti di chi vi avesse interesse. Con la conseguenza, potremmo aggiungere, che a fronte di una reiterata richiesta di visione di atti amministrativi da parte di soggetto non legittimato e riconosciuto espressamente tale, richiesta che poteva portare una alterazione del servizio, il reato dovevasi ritenere integrato.

L'esempio avanzato dal Pm , a conforto della sua tesi ossia dell'accesso dell'utente al servizio di trasporto pubblico a mezzo rotaia indiscriminato e senza motivazione effettiva, non appare calzante. Afferma il Pm che il caso oggi a giudizio non potrebbe essere dissimile dal caso di chi usufruisca del mezzo pubblico di trasporto senza averne effettivo bisogno o interesse. In ogni caso, afferma il Pm, non potremmo censurare il comportamento contestando l'ipotesi di cui all'articolo 340 C.p., in quanto tale soggetto esercita un suo diritto. Tuttavia sussiste una difformità tra l'esempio riferito dal Pm ed il caso di cui oggi questo Tribunale si occupa: infatti l'utente del servizio pubblico è chiamato, per accedere allo stesso, unicamente a pagare il costo del servizio reso. Nel caso de quo oltre all'eventuale rimborso del costo di produzione ed eventuali spese di bollo (articolo 25 legge 241/90), si richiede, la presenza dell'interesse, ossia un quid pluris rispetto ai requisiti richiesti per l'accesso al servizio pubblico di trasporto.

Ma tornano al caso in specie, si osserva che di tutta la miriade di missive inviate dal (...), può effettuarsi una distinzione tra atti che fanno una mera segnalazione di situazioni ritenute dal dicharante "anomale" ed atti che avanzano una vera e propria istanza da parte di chi afferma di averne diritto, ossia fanno valere una posizione giuridica soggettiva. La richiesta di (...) di ottenere una concessione cimiteriale rappresenta l'istanza capace di dare impulso al procedimento amministrativo. In tale caso, come in altri casi in cui il richiedente fa valere una posizione giuridica soggettiva, deve darsi avvio al procedimento amministrativo per la verifica delle condizioni legittimanti il rilascio della concessione o della autorizzazione.

In tutti gli altri, trattasi di mere segnalazioni non ricollegate all'affermazione della posizione giuridica soggettiva, all'esercizio di diritti previo rilascio di autorizzazione o concessione di facoltà.

In tali casi, la segnalazione poteva avvenire ad opera di quivis de populo, in quanto atteneva alla realizzazione di interessi generali o diffusi, privi di una tutela soggettivamente riconosciuta in capo al singolo.

Sono indicazioni relative alla verifica generica del buon andamento dell'amministrazione della cosa pubblica, il cui contenuto non cambia unicamente per il fatto che il soggetto minacci di rivolgersi, in caso di non evasione della segnalazione, all'Autorità giudiziaria.

Tali segnalazioni non impongono l'avvio di un procedimento amministrativo sol perché vengono avanzate, ma rappresentano la facoltà del singolo di interloquire con la P.a., senza che per ciò solo nascano obblighi di specifica attivazione per la controparte.

E di questo la pubblica amministrazione pare chiaramente consapevole. Infatti, nel corso della sua deposizione e anche su specifica domanda del Giudice l'architetto (...) responsabile dell'ambiente ed urbanistica a cui, pertanto, venivano indirizzate o girate molte delle missive del (...) per competenza, dopo aver ricordato le varie segnalazioni e le conseguenti iniziative del Comune, dichiara che a prescindere dalla presenza o meno di un interesse del (...) e quindi della necessità di rendere allo stesso risposta, si è effettuata una verifica su tutte le segnalazioni (pag. 71 trascrizione udienza 14.4.04).

Ancora la teste riferisce che le segnalazioni venivano comunque controllate in quanto potevano avere fondamento (".. si poteva comunque sbagliare..." (...) pag. 102 trascriz. cit.), anche se poi vi era il timore di ritorsioni del (...) con iniziative presso l'autorità giudiziaria.

Ma come detto, la minaccia di ricorrere all'autorità giudiziaria, non comporta che per ciò solo si debba iniziare un procedimento amministrativo su indicazioni del cittadino, mentre la verifica della fondatezza o meno della segnalazione sul presupposto che la stessa potesse essere effettivamente fondata, appare una iniziativa dell'amministrazione comunale non collegata ad alcun obbligo nascente dalla missiva (...). Ossia, verificato icto oculi l'assenza di interesse, per la presenza di questioni generali non ricollegabili a posizioni giuridiche soggettive del (...) (per mero esempio la richiesta di revoca di contributi a soggetti terzi), l'iniziativa di dar corso ad una verifica, che abbia impegnato le forze municipali, anche se non la successiva comunicazione degli esiti al (...), era ricollegabile unicamente alla volontà del Comune, come anche espressa nella formulazione originaria dell'articolo dello Statuto non necessariamente in linea con la normativa a livello legislativo statale (tant'è che, sia pure con un certo ritardo, l'articolo è stato modificato). Era una autonoma scelta del Comune quella di dar corso alle verifiche sulle segnalazioni del (...), (ovvero di qualsiasi richiedente), peraltro in alcuni casi fondate, e pertanto non può riportarsi all'attività dello stesso un eventuale disservizio cagionato dall'impiego di risorse umane nella predetta verifica, dai ritardi ricollegati all'iter amministrativo, ovvero dalla necessità di sanare posizioni errate comunque rilevate.

In altri casi, le missive erano semplici reiterazioni di altre di natura analoga, già presentate, ovvero di richieste di chiarimenti da parte di diversi organi territoriali (es. Regione) a cui il (...) aveva segnalato delle presunte irregolarità del Comune di Muggia: anche in tal caso, le richieste degli organi competenti sorte su sollecitazione del (...) avrebbero potuto rapidamente essere evase sulla base della corretta regolarità dell'operato della P.a., regolarità che deve accompagnarne l'operato a prescindere dal controllo effettuato da organi deputati e soggetti non legittimati.

Correttamente ha argomentato la difesa dell'imputato laddove distinguendo tra istanze e segnalazioni, ha ricordato che queste ultime sono una manifestazione del diritto ad interloquire con la P.a. in merito alla sfera pubblica e non, non direttamente riferibile al segnalante. Dalla presentazione dell'istanza, invece, nascono obblighi per la P.a. (comunicare il responsabile dell'istruttoria, attivazione dell'istruttoria ed emanazione, in un certo termine, del provvedimento) cosa che non avviene per la mera segnalazione.

Parimenti viene regolato anche il diritto di accesso, semplice o rinforzato, che tuttavia non riguarda il mero segnalante.

Peraltro, da una verifica di tutte le missive acquisite agli atti è facile verificare che trattasi per la quasi totalità di mere segnalazioni, fatta salva sporadica istanza e richiesta di accesso.

Quanto allora a queste ultime, ed in particolar modo alle istanze, da cui potrebbero nascere gli obblighi di attivazione per la P.a., esse si riducono ad un numero talmente esiguo da escludere che possano aver cagionato disservizi al Comune (richiesta di Concessione cimiteriale).

Con specifico riferimento al diritto di accesso, anche in tal caso devasi preliminarmente valutare l'interesse del richiedente, con facoltà per il Comune di negare l'accesso a soggetto non legittimato.

Sul punto è interessante leggere le dichiarazioni della teste (...) segretaria amministrativa: la stessa ha riferito che era il Segretario Generale ad autorizzare l'accesso ai documenti. Quindi un primo sbarramento per l'accesso al soggetto sarebbe dovuto giungere dalla verifica della sua legittimazione.

Ancora, in tal senso è la testimonianza della teste (...) responsabile della segreteria. Essa afferma che a fronte delle richieste del (...) (così genericamente indicate senza distinzione tra vere e proprie istanze o segnalazioni) si doveva comunque rispondere perché "... il dottor (...) ci teneva che comunque, anche se molto spesso so che il dottor (...) rispondeva che non era magari interesse giuridicamente rilevante, però voleva che noi andassimo a vedere gli atti, verificassimo; prendevamo le copie, controllavamo, comunque una perdita di tempo...(...)".

Allora a ben vedere è lo stesso Comune che, a fronte di richiesta che sa per la maggior parte di non dovere evadere (rectius sa di non dover iniziare un procedimento verifica della fondatezza o meno di quanto rappresentato dal (...)), comunque si attiva ricercando atti, facendo accertamenti e realizzando quella che la teste definisce la "perdita di tempo".

Se quindi qualche disagio vi è stato sia per il personale obbligato ad un surplus di lavoro, sia per gli altri utenti (non pare integrata nella fattispecie invece un vero e proprio disservizio), ciò è dipeso da una scelta autonoma del Comune e non certo dal (...).

Questi, dal canto suo, pur essendo assiduamente presente in Comune e rappresentando la sua urgenza di ottenere risposte, a fronte della incapacità di evadere le sue richieste "non creava alcuna difficoltà" ((...) pag. 161 trascrizione udienza 14.4.04).

Oltre a ciò è da dire che indiscriminatamente autorizzato ad accedere agli atti, veniva inoltre, aiutato a ricomporre le varie parti dei documenti fotocopiati, in virtù unicamente dalla gentilezza, cordialità e professionalità del personale addetto ai rapporti con il pubblico ("Giudice: poi, l'effettivo assemblaggio chi lo faceva? (...): eh, lo mettevamo noi. Perché in ufficio, magari con lo scotch. Giudice: Per gentilezza? (...): si, diciamo si. Prodotto finito, ecco:") Quindi colui che erroneamente veniva ritenuto responsabile dell'impiego di risorse del Comune (perché come detto, in realtà l'iniziativa dipendeva da scelta indipendente ed il più delle volte non dovuta del Comune), in realtà veniva assistito dal personale del Comune anche in attività che andavano ben oltre il rilascio di copia di atti (attività di ricostruzione ed incollatura di parti di atti)!

Ritiene, allora, il Giudice che nel caso in specie il (...) ha certamente riversato una serie di segnalazioni al Comune dalle quali non nasceva, se non sporadicamente, alcun obbligo e che, pertanto, la difficoltà della quale il personale ha dato atto dipendeva dalla scelta effettuata di dar corso alle verifiche, nel timore di un errore o di una denuncia all'autorità giudiziaria.

Ma come detto il semplice rappresentare la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria non comporta l'obbligo della P.a. di attivarsi, mentre a fronte della consapevolezza da parte degli organi comunali di una generalizzata attività dell'ente comunque improntata al rispetto del principio del buon andamento della amministrazione, nessun dubbio di sorta sarebbe dovuto sorgere.

 

PQM

 

Il Tribunale di Trieste, visti gli articoli 530 C.p.p.

assolve

l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata ex articolo 544 comma III C.p.p. nel termine di gg. 80

Così deciso in Trieste il 10.11.04.

(omissis)

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