Decisione Consiglio Ue 2006/957/Ce
Conclusione di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
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Consiglio dell'Unione europea
Decisione 18 dicembre 2006, n. 2006/957/Ce
(Guue 29 dicembre 2006 n. L 386)
Decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione Un/Ece sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la convenzione di Århus) intende concedere al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
(2) La Comunità europea in virtù del trattato, e in particolare dell'articolo 175, paragrafo 1, è competente, insieme ai suoi Stati membri, a stipulare accordi internazionali che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato e a dare attuazione agli obblighi che ne derivano.
(3) La Comunità ha firmato la convenzione di Århus il 25 giugno 1998. La convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. La Comunità ha approvato la convenzione il 17 febbraio 2005 conformemente alla decisione 2005/370/Ce del Consiglio1 .
(4) La seconda riunione delle parti, tenutasi dal 25 al 27 maggio 2005, ha adottato un emendamento alla convenzione di Århus che definisce con maggiore precisione gli obblighi delle parti riguardanti la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sugli organismi geneticamente modificati (Ogm). La normativa comunitaria in materia di Ogm, in particolare la direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati2 e il regolamento (Ce) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati3 , prevede disposizioni che garantiscono la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli Ogm, in sintonia con l'emendamento della convenzione di Århus.
(5) L'emendamento alla convenzione di Århus è aperto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti dal 27 settembre 2005. È opportuno che la Comunità europea e i suoi Stati membri prendano le misure necessarie per depositare, per quanto possibile simultaneamente, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.
(6) È opportuno approvare l'emendamento alla convenzione di Århus,
Decide:
Articolo 1
L'emendamento della convenzione di Århus riguardante la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli organismi geneticamente modificati è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione dell'emendamento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 14 della convenzione di Århus.
2. La Comunità europea e gli Stati membri che sono parti della convenzione di Århus prendono le misure necessarie per depositare quanto prima e non oltre il 1° febbraio 2008 gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006
Allegato
Emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Articolo 6, paragrafo 11
Il testo esistente deve essere sostituito con il seguente testo:
"11. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.".
Articolo 6 bis
Dopo l'articolo 6 è inserito un nuovo articolo, che recita:
"Articolo 6 bis
Partecipazione del pubblico alle decisioni sull'emissione deliberata nell'ambiente e sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati
1. Conformemente alle modalità indicate nell'allegato I bis, ciascuna Parte provvede a garantire, con efficacia e tempestività, l'informazione e la partecipazione del pubblico prima di decidere se autorizzare l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.
2. Le disposizioni adottate dalle Parti a norma del paragrafo 1 devono essere complementari e rafforzare le disposizioni della disciplina nazionale sulla biosicurezza, conformemente agli obiettivi stabiliti nel protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.".
Allegato I bis
Dopo l'allegato I è inserito il seguente nuovo allegato:
"Allegato I bis
Modalità di cui all'articolo 6 bis
1. Ciascuna Parte istituisce, nell'ambito del rispettivo quadro normativo, le modalità per garantire un'informazione e una partecipazione efficaci del pubblico alle decisioni cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 bis; tali modalità devono comprendere delle scadenze ragionevoli, per dare al pubblico la possibilità di esprimere adeguatamente un parere sulle decisioni proposte.
2. Nel contesto dei rispettivi quadri normativi, le Parti possono, se opportuno, prevedere deroghe alla procedura di partecipazione del pubblico di cui al presente allegato:
a) in caso di emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato (Ogm) finalizzata a scopi diversi dalla sua immissione in commercio, se:
i) tale emissione, in condizioni biogeografiche comparabili, è già stata approvata nell'ambito del quadro normativo della Parte interessata,
e
ii) è stata acquisita un'esperienza sufficiente sull'emissione dell'Ogm in questione in ecosistemi comparabili;
b) in caso di immissione in commercio di un Ogm, se:
i) tale immissione era già stata approvata nell'ambito del quadro normativo applicabile della Parte interessata
o
ii) tale immissione è finalizzata alla ricerca o a collezioni di colture.
3. Fatta salva la legislazione applicabile in materia di riservatezza a norma dell'articolo 4, le Parti mettono a disposizione del pubblico, in maniera opportuna, tempestiva ed efficace, una sintesi della notifica presentata per ottenere l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di un Ogm sul proprio territorio, nonché l'eventuale rapporto di valutazione, nel rispetto della disciplina nazionale sulla biosicurezza.
4. Le Parti non possono in nessun caso considerare riservate le informazioni seguenti:
a) descrizione generale dell'organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati, nome e indirizzo del richiedente l'autorizzazione all'emissione deliberata, usi previsti ed eventualmente luogo dell'emissione;
b) i metodi e i piani relativi al monitoraggio dell'organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati e agli interventi di emergenza;
c) la valutazione del rischio ambientale.
5. Le Parti garantiscono la trasparenza delle procedure decisionali e assicurano l'accesso del pubblico alle informazioni del caso su tali procedure. Tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio:
i) la natura delle eventuali decisioni;
ii) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;
iii) le modalità di partecipazione del pubblico definite a norma del paragrafo 1;
iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni;
v) l'indicazione dell'autorità pubblica presso la quale è possibile presentare osservazioni e dei tempi per l'invio di tali osservazioni.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'emissione deliberata di Ogm proposta, compresa l'immissione in commercio, secondo le forme più opportune.
7. Le Parti devono provvedere affinché, al momento dell'adozione della decisione di autorizzare l'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm, compresa l'immissione in commercio, si tenga adeguatamente conto dei risultati della procedura di partecipazione del pubblico, organizzata a norma del paragrafo 1.
8. Le Parti devono provvedere affinché, nel momento in cui un'autorità pubblica prende una decisione soggetta alle disposizioni del presente allegato, sia reso accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda."