Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia-Lecce 2 febbraio 2005 n. 435

Rifiuti - Ordine di rimozione ex articolo 14, comma 3, Dlgs 22/1997 - Soggetti obbligati - Responsabilità del proprietario dell'area - Sussiste anche nel caso di colpa lieve

Tar Puglia

Sentenza 2 febbraio 2005 n. 435

 

(omissis)

Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Ref. (...) e uditi gli avvocati (...) rispettivamente per il Consorzio ricorrente e per il Comune di Sava

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Eccesso di potere, erroneità dei presupposti, carente e/o insufficiente motivazione, violazione di legge;

Considerato che, pure a seguito dell’ordinanza istruttoria emanata da questo Tribunale (n. 1453 del 9-16 dicembre 2004) nessuna delle parti in lite ha fornito elementi idonei a suffragare — ovvero a smentire in via decisiva — l’assunto secondo cui la ricorrente disporrebbe a titolo di concessione della pista asfaltata compresa nella fascia di pertinenza della condotta adduttrice "irrigazione del Salento";

Considerato che, nondimeno, in base alla documentazione in atti (in particolare: ricorso introduttivo e relazione descrittiva in data 31 dicembre 2004) appare dimostrata la circostanza secondo cui la c.d. ‘pista del Sinni’, al pari dell’intera fascia di pertinenza della condotta adduttrice, costituiscano un unicum funzionale posto al servizio della condotta medesima, con la primaria funzione di consentirne la manutenzione (anche attraverso un complesso di aree di servizio, stazioni di comando, pozzetti di accesso, vasche di regolamentazione del flusso d’acqua, eccetera);

Considerato che dall’istruttoria svolta è emerso che le aree e le opere di cui è causa (in primis: la pista, ma anche l’intera fascia pertinenziale summenzionata) non siano adibite ad un uso pubblico — come invece affermato dal Consorzio nel ricorso introduttivo — ma, al contrario, che il loro utilizzo sia consentito ad un limitato novero di soggetti (in primo luogo, gli addetti del Consorzio ed in secondo luogo i proprietari dei fondi interclusi). È evidente, del resto, che — nonostante l’accertata possibilità che taluni soggetti privati accedano alla pista e ne facciano uso — la principale finalità di utilizzo della pista (al pari dell’intera fascia di pertinenza della condotta adduttrice) sia quella di porsi al servizio della condotta stessa, consentendone il corretto esercizio e la manutenzione (attività, queste, che rientrano nei compiti di istituto del Consorzio ricorrente). È perfino superfluo, a tal fine, osservare che la stessa realizzazione della pista, al pari della previsione ab origine di una fascia di pertinenza, rispondessero all’unico scopo — genetico e funzionale ad un tempo — di porsi, appunto, al servizio della condotta e della relativa manutenzione (i.e.: sono finalizzate in via primaria all’espletamento di attività nel loro complesso rientranti nei compiti di istituto del Consorzio — sia pure, come si è visto, consentendo in via non principale né prevalente anche usi ulteriori -);

Considerando, pertanto, che una serie di elementi non equivoci (non da ultimo, le disposizioni di cui alla Lr Puglia n. 54/1980, artt. 5 e 13 in tema, rispettivamente, di concessione e di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale) depone nel senso di ritenere che il Consorzio ricorrente sia titolare, con riferimento all’intera fascia pertinenziale della condotta adduttrice, di un complesso di poteri e di diritti in tutto assimilabili a quelli del titolare di diritti di consistenza reale ovvero assimilabili a quelli personali di godimento;

Considerando che, in base a quanto detto, appare non pertinente il richiamo operato — nell’ambito del ricorso introduttivo — alla precedente giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 5368/2004), in quanto nel caso citato le risultanze del giudizio si erano basate sull’esito di una diversa istruttoria, da cui era emerso come l’opera fosse adibita ad "uso pubblico quasi esclusivo";

Considerando che, alla luce di quanto detto (i.e.: una volta escluso l’uso pubblico della fascia di pertinenza di cui è causa ed appurato che relativamente ad essa il Consorzio ricorrente è titolare di un complesso sistema di diritti ed obblighi), appare evidente la possibilità di risolvere la vicenda di cui è causa in base alle norme di cui al Dlgs 22/1997, articolo 14, comma 3, secondo cui chiunque violi le disposizioni in tema di abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa";

Considerando che, a tal fine, il grado di colpa richiesto dalla norma richiamata al fine di individuare in capo al soggetto titolato l’obbligo di recupero, smaltimento e ripristino risulta essere quello della mera colpa lieve, con la conseguenza che sarà possibile (anche) la sola verifica in concreto di tale tipo di colpa al fine di confermare la sussistenza in capo a lui dei predetti obblighi;

Considerato che, all’esito dell’istruttoria, siano certamente emersi alcuni elementi i quali depongono nel senso che il Consorzio ricorrente non abbia tenuto, nel corso degli anni, una condotta connotata da quel minimum di diligenza che avrebbe consentito di evitare il (o, almeno, di attenuare il rischio del) deposito ed accumulo indiscriminato di rifiuti. Si pensi a tal fine:

da un lato che, in base al materiale prodotto, risulta che gli accumuli di materiali sulle aree di competenza del Consorzio siano di carattere pluridecennale e non risulta che il Consorzio abbia attivato alcuna iniziativa volta ad attenuarne l’impatto o ad impedirne la formazione;

dall’altro che, secondo allegazione di parte non contestata, i cartelli che indicavano il divieto di accesso alla pista (individuati attraverso la documentazione fotografica prodotta e recanti la dicitura "Consorzio speciale per la bonifica di Arneo — Strada di servizio — Divieto di accesso"), sono stati nel corso degli anni quasi interamente divelti e non sono mai stati sostituiti nonostante la loro evidente idoneità a prevenire (ed in parte, ad attenuare) il lamentato, indiscriminato deposito di rifiuti sulla più volte richiamata fascia pertinenziale;Considerando che il ricorso, in base a quanto sopra, appare interamente da respingere;

Considerando che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 205 del 2000

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Seconda Sezione di Lecce

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005

(omissis)

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