Dm Attività produttive 2 marzo 2006
Modalità di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl per autotrazione
Per mero errore materiale l'allegato I del presente decreto (contenente gli accordi di programma richiamati all'articolo 4, comma 1) non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2006. Tale allegato è stato aggiunto in calce al presente provvedimento tramite comunicato apparso sulla Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76.
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 2 marzo 2006
(Gu 15 marzo 2006 n. 62)
Modalità di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del Dl 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Il Ministro delle attività produttive
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (Gpl), nonchè agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione del citato articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle attività produttive e dalle associazioni di categoria del settore del Gpl e del metano in data 22 luglio 2003;
Visto l'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a Gpl o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione anche alle persone giuridiche;
Visto l'avviso di sospensione dell'intervento, per avvenuto utilizzo degli stanziamenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro quaranta milioni per l'anno 2005;
Visto il comma 2-bis del citato articolo 5-sexies, il quale prevede che, per le agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il credito di imposta per il recupero delle agevolazioni può essere attribuito ai soggetti interessati alla filiera di settore, secondo modalità da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2 luglio 2003;
Visto il regolamento (Ce) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il regolamento (Ce) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese installatrici di impianti a Gpl e metano, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria dei produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a Gpl, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto il comma 4 del citato articolo 5-sexies, il quale prevede che l'efficacia delle disposizioni dello stesso articolo 5-sexies decorre dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le modalità di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl per l'autotrazione, previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotto dall'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Articolo 2
Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni
1. I soggetti interessati alla filiera del settore, che possono recuperare l'importo delle agevolazioni di cui all'articolo 1 mediante credito di imposta, sono individuati, in alternativa agli installatori, nelle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a Gpl, nelle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a Gpl, nelle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano o Gpl per autotrazione.
Articolo 3
Limiti di assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento (Ce) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e dal regolamento (Ce) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004.
Articolo 4
Modalità di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta
1. Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono specificate negli accordi di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore, citati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto (allegato 1).
2. Le modalità per il recupero delle agevolazioni mediante credito di imposta sono individuate negli accordi di programma di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.
Articolo 5
Operazioni di acquisto e di installazione
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono riconosciute per le operazioni di acquisto e di installazione perfezionate secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Trasmissione degli elenchi dei soggetti
1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, mediante procedure telematiche, alla Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, le date di approvazione delle pratiche, e i relativi importi, nonchè l'ammontare del credito d'imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
Articolo 7
Revoca delle agevolazioni
1. Qualora il Ministero delle attività produttive, a seguito di eventuali controlli, successivi all'invio alle associazioni interessate degli elenchi delle pratiche approvate, accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, il Ministero revoca l'agevolazione, oppure ridetermina l'importo del credito d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.
2. Su richiesta del Ministero delle attività produttive, l'Agenzia delle entrate trasmette, con le modalità individuate con il provvedimento di cui al comma 1, i dati concernenti il credito d'imposta revocato o rideterminato.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate ovvero la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dei controlli istituzionali di competenza, l'insussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del credito d'imposta, comunicano al Ministero delle attività produttive i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
Articolo 8
Dichiarazione dei redditi
1. L'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle norme in materia delle imposte sui redditi.
Allegato 1
Accordo di programma
tra Il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
e
I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a Gpl per conto dei propri associati e non associati
Premesso che:
Il Ministero delle attività produttive, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2005, ha sospeso le agevolazioni previste in favore degli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (Gpl) dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
È necessario realizzare il perfezionamento delle procedure previste dal vigente accordo di programma sottoscritto in data 22 luglio 2003 con modifiche e integrazioni che fanno ravvisare l'opportunità di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Articolo 1
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.
Articolo 2
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo è: la attuazione di un sistema di prenotazione cronologica dei contributi a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di legge ed il perfezionamento della procedura adottata con l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 3
Finalità dell'accordo
L'accordo si propone il perfezionamento delle procedure di esame e monitoraggio degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale l'esatto utilizzo degli stanziamenti e di garantire al beneficiario la sicurezza del perdurare degli stessi fino alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo al Pubblico registro automobilistico.
Articolo 4
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attività produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle operazioni di acquisto conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dalle rispettive norme regolamentari, nonchè, come modificato dall'articolo 5-sexies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ed alle quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi.
Le Associazioni di categoria dei produttori e importatori di auto, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:
definire le modalità di accesso al sistema informatico del Consorzio Ecogas per consentire l'attuazione del sistema di prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'articolo 5 del presente accordo, attraverso le imprese costruttrici o importatrici ad esse associate o non associate;
far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;
informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla promozione dell'uso del Gpl e del metano per autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del Gpl e del metano per autotrazione.
Articolo 5
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 1, dell'articolo 5, del regolamento del 17 luglio 1998, n. 256, le imprese costruttrici o importatrici seguono le procedure definite nel presente articolo.
L'impresa costruttrice o importatrice, attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Consorzio Ecogas, con le modalità concordate con i firmatari del presente accordo, prenota il contributo per l'utente che ne abbia fatto richiesta, ottenendo un codice di prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico (protocollo unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del fondo per una durata di 180 giorni.
Una volta effettuata la richiesta di iscrizione al Pubblico registro automobilistico, l'impresa costruttrice o importatrice, entro il termine massimo di novanta giorni, invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di vendita e copia dell'eventuale contratto di leasing, con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;
2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal beneficiario del contributo al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita del veicolo, che attesti di aver ricevuto il corrispettivo del contributo da parte del venditore (allegato n. 1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della persona giuridica comprovante il rispetto dell'applicazione dei limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui ai regolamenti (Ce) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n. 1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (allegato n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero delle attività produttive — Direzione generale sviluppo produttivo e competitività — Ufficio B1 — via Molise n. 2 — Roma, la documentazione raccolta.
Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata. Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare ad ogni impresa interessata l'attestato di approvazione della pratica con il relativo codice numerico.
Le imprese costruttrici o importatrici, che abbiano regolarmente prenotato il contributo come descritto, procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo aver ottenuto l'attestato di approvazione, che costituisce parte integrante della documentazione necessaria al recupero attraverso credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore, firmatarie del presente Accordo di programma, della documentazione necessaria per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attività produttive procederà in parallelo all'espletamento delle attività di controllo previste dal presente articolo e al successivo invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente Accordo.
Nel caso il Ministero delle attività produttive verificasse operazioni non conformi alla normativa di riferimento informerà immediatamente l'associazione perchè il soggetto interessato proceda ad annullare gli effetti dell'operazione erroneamente effettuata.
Articolo 6
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le imprese costruttrici e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di vendita, come previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice numerico.
Articolo 7
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'articolo 5-sexies della già citata legge 2 dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attività produttive, verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso in Gazzetta ufficiale, indicando la data di sospensione degli incentivi, che coinciderà con la data di sospensione delle prenotazioni.
Alla stessa data si attiverà automaticamente una lista di attesa in ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate cronologicamente in tale lista di attesa saranno convalidate solo qualora sussistessero fondi residui non prenotati alla data di sospensione stabilita dal Ministero delle attività produttive o prenotati ma utilizzabili a seguito di annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
Articolo 8
Oneri
L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
Articolo 9
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti assumeranno efficacia dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verrà adottato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Unrae: (firmato)
Anfia: (firmato)
Federaicpa: (firmato)
Assogasliquidi: (firmato)
Accordo di programma
tra
Il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
e
Le Associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese installatrici di impianti a Gpl e metano nell'interesse e per conto dei propri associati e non associati
Premesso che:
Il Ministero delle attività produttive, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005,ha sospeso le agevolazioni previste in favore degli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (Gpl) dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
Il comma 2, dell'articolo 5-sexies della sopra citata legge 2 dicembre 2005, n. 248, relativamente alle agevolazioni per le installazioni di impianti prevede la possibilità di utilizzo del credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore, secondo modalità da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento n. 183 del 2 luglio 2003.
È necessario realizzare il perfezionamento delle procedure previste dal vigente accordo di programma sottoscritto in data 22 luglio 2003, con modifiche e integrazioni che fanno ravvisare l'opportunità di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Articolo 1
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.
Articolo 2
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo è:
la attuazione di un sistema di prenotazione cronologica dei contributi a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di legge ed il perfezionamento della procedura adottata con l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;
la definizione dei soggetti della filiera del settore Gpl e metano autotrazione, che possono recuperare i contributi e la definizione delle modalità di fruizione del credito d'imposta da parte di tali soggetti, così come stabilito dai commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 25 novembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come introdotti dal comma 2 dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la definizione di un listino di prezzi massimo delle installazioni degli impianti Gpl o metano, articolato per tipologia tecnica.
Articolo 3
Finalità dell'accordo
L'accordo si propone:
il perfezionamento delle procedure di esame e monitoraggio degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale l'esatto utilizzo degli stanziamenti e di garantire al beneficiario la sicurezza del perdurare degli stessi fino al collaudo dell'impianto;
l'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 25 novembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come introdotti dal comma 2 dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la definizione di un tetto massimo per i prezzi delle installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.
Articolo 4
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attività produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle installazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dalle rispettive norme regolamentari, nonchè, come modificato dall'articolo 5-sexies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ed alle quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi.
Le Associazioni di categoria, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:
definire le modalità di accesso al sistema informatico del Consorzio Ecogas per consentire l'attuazione del sistema di prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'articolo 5 del presente accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate, o non associate;
far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;
informare le officine interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione, finalizzata alla promozione dell'uso del Gpl e del metano per autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del Gpl e del metano per autotrazione;
definire il listino dei prezzi massimi di installazione, tenendo conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera. Il predetto listino viene allegato al presente accordo e potrà essere aggiornato con il solo indice Istat a partire dall'anno 2007.
Il Consorzio Ecogas si impegna a fornire al Ministero delle attività produttive un flusso di dati organizzati secondo i seguenti campi:
1. per il beneficiario: cognome (ragione sociale), nome, codice fiscale (partita Iva), targa dell'autoveicolo;
2. per il soggetto che esercita il credito di imposta: ragione sociale e partita Iva dell'officina installatrice dell'impianto ed eventuale ragione sociale e partita Iva del soggetto della "filiera".
Articolo 5
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 3, dell'articolo 5, del regolamento del 17 luglio 1998, n. 256, le officine installatrici di impianti a metano e/o Gpl seguono le procedure definite nel presente articolo.
L'officina installatrice, attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Consorzio Ecogas, prenota il contributo per l'utente che ne abbia fatto richiesta, ottenendo un codice di prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico (protocollo unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del fondo per una durata di centottanta giorni.
Una volta effettuato il collaudo, l'officina installatrice, entro il termine massimo di novanta giorni, invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;
2) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata al momento del collaudo del veicolo dal beneficiario del contributo, che attesti di aver ricevuto il corrispettivo del contributo da parte dell'installatore (allegato n. 1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della persona giuridica comprovante il rispetto dell'applicazione dei limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui ai regolamenti (Ce) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n. 1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (allegato n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero delle attività produttive — Direzione generale sviluppo produttivo e competitività — Ufficio B1 — via Molise n. 2 — Roma, la documentazione raccolta.
Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare ad ogni officina interessata l'attestato di approvazione della pratica con il relativo codice numerico.
Le officine che abbiano regolarmente prenotato il contributo come descritto, procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo aver ottenuto l'attestato di approvazione, che costituisce parte integrante della documentazione necessaria al recupero, attraverso credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore, firmatarie del presente Accordo di programma, della documentazione necessaria per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attività produttive procederà in parallelo all'espletamento delle attività di controllo previste dal presente articolo e al successivo invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente Accordo.
Nel caso il Ministero delle attività produttive verificasse operazioni non conformi alla normativa di riferimento informerà immediatamente l'associazione, perchè il soggetto interessato proceda ad annullare gli effetti dell'operazione erroneamente effettuata.
Articolo 6
Procedura di accesso al credito di imposta per i soggetti della "filiera"
Come previsto dal comma 2, dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'incentivo può essere recuperato, mediante credito d'imposta, dagli installatori o in alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a Gpl;
dalle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a Gpl;
dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o Gpl per autotrazione.
Nel caso in cui l'installatore si avvalga della possibilità di trasferire ad altro soggetto della filiera il recupero dell'incentivo, dovrà indicare, in maniera chiara ed univoca nella fattura rilasciata all'utente, la ragione sociale, l'indirizzo e la partita Iva del soggetto che ha anticipato l'importo dell'incentivo. Le informazioni predette dovranno essere riportate anche nell'attestato di approvazione rilasciato dal Ministero delle attività produttive.
Articolo 7
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, e per gli altri soggetti che in alternativa avessero recuperato con credito d'imposta i contributi, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di installazione come previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice numerico.
Articolo 8
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'articolo 5-sexies della già citata legge 2 dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attività produttive, verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso nella Gazzetta ufficiale, indicando la data di sospensione degli incentivi, che coinciderà con la data di sospensione delle prenotazioni.
Alla stessa data si attiverà automaticamente una lista di attesa in ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate cronologicamente in tale lista di attesa saranno convalidate solo qualora sussistessero fondi residui non prenotati alla data di sospensione stabilita dal Ministero delle attività produttive o prenotati ma utilizzabili solo a seguito di annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
Articolo 9
Oneri
L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito, senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
Articolo 10
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti assumeranno efficacia dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verrà adottato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Conzorzio Ecogas: (firmato)
Unasca: (firmato)
Assogasliquidi/Di.Stra.Gas: (firmato)
Casartigiani: (firmato)
Federmetano: (firmato)
Confartigianato Autoriparazione: (firmato)
Aira/Cna: (firmato)