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Normativa Vigente

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Dm Attività produttive 2 dicembre 2004

Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 dicembre 2004

(Gu 14 gennaio 2005 n. 10)

Indirizzi strategici e operativi alla Sogin - Società gestione impianti nucleari Spa, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Il Ministro delle attività produttive

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'articolo 13, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

Visto l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che prevede la soprarichiamata società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministro delle attività produttive;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, e in particolare l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge che stabilisce che la sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia, e in particolare l'articolo 1, commi da 98 a 106;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, recante disposizioni urgenti relativamente alle attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza di cui al punto precedente e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355 recante ulteriori disposizioni urgenti relativamente alle attività di messa in sicurezza dei materiali radioattivi nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;

Visto il titolo III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 che introduce modifiche al soprarichiamato decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin — Società gestione impianti nucleari Spa ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il documento "Indirizzi strategici e analisi comparata di opzioni per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato" trasmesso dalla società Sogin S.p.a al Ministro delle attività produttive in data 1° dicembre 2004;

Considerato che il 31 maggio 1999 l'Enel Spa ha costituito la società per azioni Sogin Spa per dare seguito all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79 e che in data 3 novembre 2000 le azioni della Sogin Spa sono state trasferite dall'Enel Spa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che, ai fini dello smantellamento delle centrali nucleari disattivate e della sicurezza, la rimozione del combustibile nucleare irraggiato dalle piscine e dai depositi provvisori ove esso è in generale collocato rappresenta un obiettivo prioritario e urgente;

Ritenuta l'opportunità di definire nuovi indirizzi strategici ed operativi, affinché le attività della Sogin Spa siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

 

Emana

il seguente decreto:

Articolo 1

1. La società Sogin Spa provvede a porre in essere tutte le attività necessarie a definire e realizzare gli interventi di propria competenza indicati nel documento "Indirizzi strategici e analisi comparata di opzioni per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato" trasmesso al Ministro delle attività produttive in data 1° dicembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma precedente la società Sogin Spa provvede in particolare a:

a) trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla stessa società Sogin Spa allo scopo di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati nei siti di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

b) completare gli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento già sottoscritti con la società Bnfl — British Nuclear Fuel Ltd e, ai fini di una rapida messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato di sua competenza, valutare e adottare le migliori opzioni tecniche disponibili incluso il riprocessamento;

c) valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento; definire anche attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente, e dei tempi necessari le soluzioni per il rapido perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del combustibile nucleare nazionale irraggiato e avviare e portare a conclusione le azioni necessarie;

d) concorrere alla disattivazione degli impianti nucleari dismessi dei principali esercenti nazionali, e provvedere anche attraverso forme consortili;

e) provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi.

Articolo 2

1. Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin Spa presenta al Ministero delle attività produttive entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1 e sulle azioni e i tempi previsti per la loro esecuzione, collabora con lo stesso Ministero attraverso soluzioni organizzative da definire mediante idonea convenzione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'esecuzione delle attività di competenza in materia di:

a) individuazione e caratterizzazione del sito per il deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi, relativi assetto del territorio e sviluppo economico e sociale della comunità locale, oltre alla tutela dell'ambiente;

b) promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli impianti nucleari sulle problematiche dello smantellamento e dell'energia nucleare in generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo;

c) individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti;

d) predisposizione del quadro di riferimento normativo e procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti;

e) risanamento territoriale ed ambientale dei siti nucleari nazionali;

f) individuazione e realizzazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la società Sogin Spa sviluppa l'attività per terzi sui mercati anche esteri con riguardo alla tutela dell'ambiente, in particolare con riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di impianti nucleari e loro disattivazione al fine di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle attività di cui al precedente articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 122 del 28 maggio 2001 è abrogato.

 

Roma, 2 dicembre 2004

 

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