Rifiuti

Normativa Vigente

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Decreto 7 maggio 2001

Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi

N.d.R.: il presente decreto è stato abrogato dal Dm 2 dicembre 2004.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 7 maggio 2001

(Gu 28 maggio 2001 n. 122)

Indirizzi strategici ed operativi alla Sogin - Società gestione impianti nucleari Spa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di liberalizzazione del mercato elettrico

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 13, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

Visto l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che prevede che gli indirizzi di tale società siano definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il documento "Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare" trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Parlamento in data 21 dicembre 1999;

Visto il Titolo III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 aprile 2001 che introduce modifiche al decreto di cui al punto precedente;

Considerato che il 31 maggio 1999 l'Enel ha costituito la società per azioni Sogin per dare seguito all'articolo 13, comm 2, lettera e) del citato decreto legislativo e che in data 3 novembre 2000 le azioni della Sogin Spa sono state trasferite dall'Enel al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta l'opportunità di definire alcuni primi indirizzi strategici ed operativi, necessari a far si che l'attività della Sogin Spa sia in linea con gli obiettivi che il governo si è dato per la gestione degli esiti del nucleare;

 

Emana

la seguente direttiva:

Articolo 1

La Sogin Spa provvede a porre in essere tutte le attività necessarie a perseguire gli obiettivi di propria competenza indicati nel documento "Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare" trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Parlamento in data 21 dicembre 1999.

A tal fine in particolare la Sogin Spa provvede a:

a) trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti Organi, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito sui suoi siti al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

b) completare gli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento sottoscritti con la BNFL (British Nuclear Fuel Ltd) e immagazzinare il restante combustibile irraggiato in appositi contenitori a secco nei siti delle centrali dove sono allocati in attesa di trasferimento al deposito nazionale;

c) concorrere alla disattivazione degli impianti nucleari dismessi dei principali esercenti nazionali (Enea, FN, ecc.), anche attraverso forme consortili;

d) provvedere alla disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo è condizionato dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Articolo 2

Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin Spa collabora con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso opportune soluzioni organizzative da definire mediante idonea convenzione, all'esecuzione delle attività di competenza del Ministero stesso in materia di:

individuazione e caratterizzazione del sito per il deposito dei rifiuti radioattivi, il relativo assetto del territorio e lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, oltre alla tutela dell'ambiente;

promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli impianti nucleari sulle problematiche dello smantellamento e della energia nucleare in generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo;

individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione dello sviluppo produttivo dei siti;

predisposizione del quadro di riferimento normativo e procedurale per la gestione degli esiti del nucleare;

predisposizione del deposito nazionale sia per lo smaltimento definitivo dei rifiuti condizionati di II categoria, che per lo stoccaggio temporaneo a medio termine, in una struttura ingegneristica, dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato non riprocessato;

smaltimento definitivo dei rifiuti ad alta attività condizionati e del combustibile irraggiato non riprocessato;

risanamento territoriale ed ambientale dei siti nucleari nazionali.

Articolo 3

La Sogin Spa può sviluppare l'attività per terzi sui mercati, anche con riguardo alla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di centrali nucleari, al fine di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle attività di smantellamento di cui al precedente articolo 1.

 

Roma, 7 maggio 2001

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