Circolare MinInterno 24 gennaio 2005, n. 115
Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza
Ministero dell'interno
Lettera-circolare 24 gennaio 2005, prot. Dcpst/A4/Rs/115
Oggetto: Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (articolo 8 del Dlgs 334/99)
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area rischi industriali
Alle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
loro sedi
Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
loro sedi
e, per conoscenza:
Alle Prefetture — Utg — loro sedi
Alle Questure — loro sedi
Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alle procedure di prevenzioni incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti per uniformità di indirizzo.
Il Dpr 10 giugno 2004, n. 200, recante "modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (...)", conferma l'attuale regime autorizzativo basato sul rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (di seguito Cpi ) e specifica le competenze e responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e gestione dell'attività.
Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai controlli di prevenzione incendi, pertanto, il Cpi attesta il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del gestore (cfr. articolo 5 e articolo 7 del Dlgs 334/99).
Per tali attività, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 19 del Dlgs 334/99 nonché alle Commissioni di accertamento sopralluogo di cui all'articolo 4 del Dm 19/03/2001, rilascia il Cpi a valle della procedura di cui all'articolo 21 del Dlgs 334/99, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso Dm 19/03/2001 (in Gu n. 80 del 5/4/2001).
Tale decreto, all'articolo 8, stabilisce che "le determinazioni espresse dal Comitato al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi".
La Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato e costituita da almeno tre componenti (dirigenti e/o funzionari dei Vigili del fuoco, componenti del Ctr ed esperti designati in analogia a quanto disposto dall'articolo 14 del Dpr 577/82, funzionari di Pubblica sicurezza designati ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 420/94 e della lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004), ha il compito di verificare l'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi (cfr. decreto 4 maggio 1998 nella sezione che stabilisce i criteri di progettazione antincendio in mancanza di specifiche regole tecniche).
La Commissione, qualora riscontrasse incompletezze o incongruità, riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti in argomento evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26/11/2003.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.