Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Deliberazione Cipe 29 settembre 2004, n. 27

Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile al Programma di attività per l'anno finanziario 2003

Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe)

Deliberazione 29 settembre 2004, n. 27

(Gu 26 novembre 2004 n. 278)

Legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile al Programma di attività per l'anno finanziario 2003 (Deliberazione n. 27/2004)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

Visto l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'articolo 62 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo finalizzato ad incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 62 che, nel modificare il comma 3 dell'articolo 109 della citata legge n. 388/2000, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il Programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga annualmente all'approvazione di questo Comitato;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Visto l'articolo 78 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, che riserva fino ad una percentuale pari al 25% della dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge n. 388/2000 alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (Gazzetta ufficiale n. 167/2002), che approva il Programma di attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 63 (Gazzetta ufficiale n. 279/2002) che, nell'approvare il Programma d'attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per lo sviluppo sostenibile, modifica, limitatamente alla misura 2, il Programma di attività per l'anno finanziario 2001;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 57 (Gazzetta ufficiale n. 205/2002) con cui è stata adottata la strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile;

Vista la propria delibera 29 settembre 2002, n. 80 (Gazzetta ufficiale n. 280/2002) con la quale sono state apportate delle modifiche all'attuazione delle misure 3 e 5 della delibera n. 16/2002;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 123 (Gazzetta ufficiale n. 68/2003) riguardante l'approvazione del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra ai sensi della citata legge n. 120/2002;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le aree istituite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono le seguenti:

1) area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino (delibera amministrativa consiglio Regione Marche n. 305 del 1° marzo 2000);

2) comprensorio del Mela (decreto Regione siciliana del 4 settembre 2002);

Ritenuto di destinare al rifinanziamento delle misure 3 e 5, che costituiscono il Programma di attività per l'anno 2003, le risorse assegnate per il medesimo anno al Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, e di riservare su ogni misura una quota pari al 25% a favore delle aree di cui al predetto articolo 78 della legge n. 289/2002, per un importo complessivo di euro 6.455.711;

Ritenuto che le predette misure 3 e 5 debbono essere orientate prioritariamente alla realizzazione di progetti e attività pilota — nell'ambito delle risorse relative alla sola annualità 2003 — in grado di sperimentare modelli riproducibili su larga scala;

Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al Programma di cui trattasi;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 25/SSN/2004 del 20 febbraio 2004;

Ritenuto di dover garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi, nonché la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto Programma, anche ai fini del monitoraggio e della relazione che deve essere resa a questo Comitato;

 

Delibera:

 

1. È approvato il Programma di attività per l'anno 2003 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a Euro 25.822.845 di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai Programmi annuali.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei risultati conseguiti, relaziona annualmente al Comitato sull'utilizzo del Fondo.

 

Roma, 29 settembre 2004

Allegato A)

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile

(Legge n. 388/2000, articolo 109 modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001)

 

Misura 3.

Promozione della ricerca di base e applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 10.000.000 euro).

 

Finalità.

Finanziamento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale, coerenti con le linee guida del Piano nazionale della ricerca approvato dal Cipe il 25 maggio 2000, con priorità ai seguenti settori:

sviluppo di modelli, valutazione e previsione dell'inquinamento atmosferico, in relazione alle condizioni meteoclimatiche e delle emissioni inquinanti;

sviluppo di modelli di valutazione e previsione dei cambiamenti climatici, su scala regionale;

sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica e a basse emissioni nei settori dell'industria e dei trasporti;

sviluppo e sperimentazione di tecniche per la riduzione dell'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e la promozione dell'agricoltura "sostenibile".

 

Criteri.

Le risorse saranno attribuite ad amministrazioni pubbliche:

istituti di ricerca ed università o loro consorzi, selezionate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, assicurando l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. Saranno privilegiati i progetti ed i programmi di ricerca cofinanziati, nonché quelli che prevedono la prosecuzione di attività di ricerca già finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; in quest'ultimo caso dovranno essere rispettate le finalità contemplate nella misura. È riservata alle aree di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25%.

Mediante la stipula di intese di programma o convenzioni, che dovranno prevedere l'intervento finanziato, saranno stabilite le modalità del finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

 

Misura 5.

Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale (importo: 15.822.845 euro).

 

Finalità.

Realizzazione di interventi pilota aventi carattere innovativo finalizzati a:

recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale (rinaturalizzazione, ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dismesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale);

interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare pubblico;

interventi di ripristino ambientale in aree soggette a calamità naturali nel triennio 2001/2003.

 

Criteri.

Le risorse saranno attribuite alle Province nonché ai Comuni, consorzi di Comuni e Comunità montane, situati nelle Regioni obiettivo 1 e nelle aree obiettivo 2, assicurando, comunque, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. È riservata alle aree di cui al predetto articolo 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25%.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio selezionerà mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana gli interventi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dando priorità a quelli cofinanziati.

I soggetti proponenti gli interventi dovranno stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specifiche intese di programma identificanti l'intervento finanziato, le modalità di finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

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