Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dm Finanze 2 novembre 2004

Ripristino ambientale e sicurezza delle cave, ricerca e stoccaggio del gas - Finanziamenti

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Sicurezza sul lavoro | Cave / Miniere / Torbiere | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 2 novembre 2004

(Gu 7 dicembre 2004 n. 287)

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'articolo 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 142570 del 19 dicembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003 è stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'articolo 72, il capitolo n. 7480 concernente il "Fondo rotativo per le imprese", con una dotazione di Euro 61.192.698,00 in termini di competenza;

Visti la legge 6 ottobre 1982, n. 752 e il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985, recante le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visti il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto del Ministro delle attività produttive 29 novembre 2002, recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, recante regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del medesimo decreto-legge riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti l'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui prevede contributi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e la circolare del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2002, n. 900502 concernente il bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico "quick-response" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

Visti l'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001, recante modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, nonché il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 dicembre 1996, n. 1123182/75, recante gli indirizzi attuativi della citata legge n. 513 del 1993 per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Visti l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge medesima;

Visto l'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia;

Vista la delibera del Cipe in data 29 settembre 2003, concernente i finanziamenti pubblici per interventi in materia di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia e, in particolare, il punto 4 dove vengono determinate le agevolazioni per la redazione degli studi di fattibilità e per la realizzazione delle opere;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'articolo 72 della legge n. 289 del 2002, come modificato dal comma 85 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni dello stesso articolo 72 non si applicano alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del quinto bando;

Considerato che le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 non si applicano ai finanziamenti a tasso agevolato, agli interventi di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, nonché ai crediti d'imposta, non avendo essi natura di trasferimenti alle imprese a titolo di contributi;

Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attività sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;

Attesa la necessità di emanare il decreto previsto dall'articolo 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle attività produttive ai sensi della normativa soprarichiamata;

Vista la documentazione trasmessa con le note dell'11 dicembre 2003, n. 4167 e del 4 febbraio 2004, n. 948598 dal Ministero delle attività produttive ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto articolo 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che l'intensità dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 22371 del 7 settembre 2004);

 

Decreta:

 

(omissis)

Articolo 3

Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas

Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

 

(omissis)

Articolo 7

Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave

Il contributo previsto dall'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Articolo 9

Disposizioni comuni

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Articolo 11

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle

agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, altresì, essere determinati:

a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonché gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;

b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

 

(omissis)

Articolo 13

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 2 novembre 2004.

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