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Circolare MinAttività produttive 10 novembre 2004, n. 2355

Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale

Ministero dello sviluppo economico

Circolare 10 novembre 2004, n. 2355

Ministero delle attività produttive

Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie

Circolare 10 novembre 2004, n. 2355

 

Oggetto : Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

Agli Enti locali

per il tramite dell’Anci

Prot. 0002355 del 10 novembre 2004

Alle imprese di distribuzione

di gas naturale

per il tramite delle Associazioni

di categoria

e, p.c. All’Autorità per l’energia

elettrica e il gas

 

A seguito dell’entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2004 (di seguito richiamata come legge n.239/04), con l’articolo 1, comma 69, sono state apportate alcune modifiche al regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale, disciplinato in precedenza dall’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito richiamato come decreto legislativo n.164/00). Questo Ministero, a seguito delle richieste pervenute dagli operatori del settore, ritiene opportuno fornire agli enti locali ed ai soggetti che operano nel settore della distribuzione del gas i seguenti chiarimenti interpretativi in merito al combinato disposto delle leggi sopracitate per il periodo transitorio, in modo da facilitarne l’applicazione.

 

1. La previgente disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, stabiliva che gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo proseguivano fino alla scadenza stabilita se compresa entro i termini indicati al successivo comma 7 per tale periodo transitorio (31 dicembre 2005), o, nel caso in cui non fosse stato stabilito un termine di scadenza o fosse stato previsto un termine superiore a tale transitorio, gli stessi affidamenti o concessioni sarebbero proseguiti fino al completamento del periodo transitorio stesso.

 

2. L’innovazione introdotta dall’articolo 1, comma 69, della legge n.239/04 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l’articolo 15, comma 5, del decreto 2 legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007. Ne deriva che le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31 dicembre 2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a concedere un maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare, al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione.

 

3. Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio disciplinate sub lettere a), b) e c) dello stesso articolo 15, comma 7, non essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l’abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell’ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall’ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sub lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31 dicembre 2010.

 

4. Si deve inoltre ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato dal sopracitato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni descritte alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell’articolo 15, non sia più da intendersi, come indicato nella stessa lettera a) “un anno prima dello scadere dei cinque anni”, e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell’intervenuto allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31 dicembre 2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove disposizioni di legge.

 

5. La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n.164/00, derivando dall’abrogazione dell’articolo 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell’entrata in vigore della legge n.239/04 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell’articolo 15, 3 comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell’ambito della stessa legge n. 239/04, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell’ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell’ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano.

 

6. Per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l’estensione del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, si ritiene necessario che tale decisione, come stabilito dall’articolo 1, comma 69, della legge 239/04, intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorché esso si possa ritenere non perentorio. L’opportunità di una decisione dell’ente locale entro tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all’impresa di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione.

 

7. Nel caso di affidamenti o concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, a suo tempo attribuiti mediante gara, essi, come confermato dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04, tuttora mantengono la durata prestabilita, con termine ultimo stabilito comunque al 31 dicembre 2012; infatti per essi, poiché ricadono nella fattispecie prevista dall’articolo 15, comma 9, del decreto legislativo n.164/00, non trovano applicazione le disposizioni in materia di riscatto anticipato stabilite dallo stesso comma 69, le quali lo consentono, ai soli fini di effettuazione delle gare, nel caso di concessioni e affidamenti che ricadano nella disciplina prevista dall’articolo 15, comma 5, dello stesso decreto legislativo n.164/00 e che contengano espressamente tale previsione nei relativi atti di affidamento o concessione.

 

8. Le considerazioni esposte ai punti precedenti trovano applicazione anche nel caso di concessioni ed affidamenti di cui all’articolo 15, comma 10 bis, del decreto legislativo n. 164/00, con la precisazione che per esse l’inizio del periodo transitorio non decorre più, come stabilito al comma 10 bis, decorsi due anni dalla data del decreto di concessione del contributo, ma quattro anni dopo tale data, come stabilito dall’articolo1, comma 68, della legge n. 239/04. Tale previsione normativa può infatti spiegarsi, in coerenza con l’allungamento biennale del termine di scadenza del periodo transitorio disposto dal sopra 4 citato comma 69 per tutte le concessioni in essere e tenuto conto del principio di non discriminazione, con l’esigenza di conseguire per quelle particolari gestioni che hanno goduto, per il loro scarso valore economico, di un contributo finanziario nell’ambito del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, un pari allungamento del periodo transitorio.

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