Energia

Normativa Vigente

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Legge 19 dicembre 1969, n. 1008

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Parlamento italiano

Legge 19 dicembre 1969, n. 1008

(Gu 7 gennaio 1970, n. 4)

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, numero 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare 

Articolo unico

Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

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