Rifiuti

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Roma, 7 febbraio 2006 (Ultimo aggiornamento: 14/11/2008)

Materie prime alimentari, ecco quando possono essere smaltite come rifiuti in discarica

(Paola Ficco)

Le materie prime animali (es. carne o uova crude) non destinati al consumo umano possono essere smaltiti come rifiuti in discarica solo previa trasformazione e nel rispetto della direttiva 1999/31/Ce.

 

Pane, pasta, dolci, formaggi e latte pastorizzato, invece, possono accedere liberamente alla discarica senza trasformazione preventiva.

 

Sono queste le novità più importanti recate dal Regolamento (Ce) 197/2006 (rielaborazione del precedente regolamento 813/2003/Ce, scaduto il 31 dicembre 2005); infatti:

  • le materie prime di origine animale (così definite dal Regolamento) carne cruda, prodotti della pesca crudi, uova crude e latte crudo, derivanti da prodotti alimentari di cui all'articolo 6 comma 1 lettera f), (esempio: prodotti confezionati scaduti nei supermercati) non possono fruire della deroga di cui al regolamento (Ce) 197/2006 medesimo, fondata sulla mancanza di trattamento per l'accettazione in discarica. Questo significa che non seguono gli articoli 2 e 3 del regolamento stesso e cioè: non possono andare in discarica così come sono (tal quali), ma devono essere trattati; il che aumenterà i costi di smaltimento.

Tuttavia, si ricorda che a tali materie prime si applica l'articolo 6, par. 2, Regolamento (Ce) 1774/2002 che prevede destinazioni diverse, tra le quali:

— produzione di alimenti per animali da compagnia;

— avvio ad impianti di biogas e compostaggio.

L'accettazione in discarica è prevista solo previa trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (Ce) 1774/2002 stesso;

  • la deroga alla disciplina sulle discariche (che prevede il trattamento preventivo per ogni rifiuto ammesso in impianto) è prevista dal nuovo regolamento solo per gli altri prodotti alimentari non più destinati al consumo umano quali il pane, la pasta, i prodotti di pasticceria, ma anche

i formaggi, il latte pastorizzato ecc., i quali potranno essere accettati in discarica senza la trasformazione prevista dal Regolamento (Ce) 1774/2002 compatibilmente con le misure previste dalla direttiva 1999/31/Ce sulle discariche, in ordine alla riduzione dell'organico e potranno essere trasportati seguendo la normativa dei rifiuti (Dlgs 22/1997) e non quella prevista dal Regolamento (Ce) 1774/2002

 

Oltre alle destinazioni ed utilizzi ammessi nel Regolamento (Ce) 1774/2002 (quelli di cui all'articolo 6, par. 2) questi prodotti, qualora non siano venuti in contatto con le sopraccitate materie prime, potranno essere impiegati per altri scopi, previa valutazione di assenza di rischio per la salute pubblica e degli animali effettuata dall'autorità competente.

 

Il nuovo Regolamento entra in vigore oggi, 7 febbraio 2006, ma la sua efficacia è declinata dal suo articolo 5 come vigente dal "1 gennaio 2006 al 31 luglio 2007". Tale articolo 5, ovviamente, conclude che il regolamento "è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".

 

Si ritiene che, a mente del considerando n. 5 del regolamento, la Commissione voglia trasformare la deroga in provvedimento di esecuzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), Regolamento (Ce)1774/2002. Sul punto deciderà l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

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