Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia-Bari 23 settembre 2004, n. 4178

Rifiuti - Ordinanza di bonifica - Vice Sindaco - Delega di funzioni

Tar Puglia

Sentenza 23 settembre 2004, n. 4178

 

 

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sezione Terza,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

(omissis)

Fatto e diritto

1. Con ordinanza contingibile ed urgente notificata il 14 marzo 2003, il Sindaco di Barletta ordinava alla Curatela fallimentare della società (...)“di rimuovere con immediatezza i fusti contenenti materiale chimico depositati nel capannone sede della ditta (omissis), di avviarli allo smaltimento e/o allo stoccaggio in locali idonei, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero…al riutilizzo come materia prima presso altre industrie…”;

2. Con atto notificato il 9 maggio 2003, depositato il 29 detti, i signori (...) hanno impugnato la ordinanza, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 e 54, Dlgs 267/2000 e dell’articolo 97 Cost.; eccesso di potere, in quanto l’ordinanza sarebbe stata emanata dal Vice Sindaco e non dal Sindaco, unico soggetto competente;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione; difetto dei presupposti, in quanto i ricorrenti non sarebbero né proprietari, né possessori, né detentori qualificati dell’area coinvolta dall’incendio e interessata dalla ordinanza di rimozione, avendo i medesimi soltanto proposto al Tribunale di Trani un concordato fallimentare per rilevare il cespite di proprietà della fallita (omissis), concordato che, sebbene omologato nell’anno 2000, non sarebbe ancora concluso per la pendenza di situazioni che ne potrebbero comportare la revoca ai sensi dell’articolo 137 della legge fallimentare, sicché unico soggetto tenuto alla bonifica sarebbe la curatela fallimentare (omissis), effettiva detentrice dell’immobile.

3. Il Comune di Barletta, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza 466/2003 del 19 giugno 2003 il Tribunale ha respinto la istanza cautelare; la decisione è stata confermata in appello (Consiglio Stato, V, ordinanza n.3170/2003).

5. Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 24 giugno 2004, la causa è stata assegnata in decisione.

6. Il ricorso è infondato e va respinto.

7. In ordine all’asserito difetto di competenza del vice sindaco ad adottare provvedimento contingibile ed urgente, in quanto atto appartenente alla competenza esclusiva del sindaco quale ufficiale di governo, va osservato che le relative funzioni possono essere delegate per il caso di assenza od impedimento del sindaco.

Nel caso de quo le relative funzioni state espletate dal vice sindaco competente giusta delega dei poteri conferita con provvedimento del sindaco prot.7695 del 5 marzo 2003, essendo il sindaco impedito (omissis)

L’ordine, infatti, prescinde da eventuali responsabilità non avendo finalità afflittive e/o sanzionatorie, bensì ripristinatorie, in quanto diretto alla adozione di interventi idonei ad eliminare tempestivamente la situazione di pericolo.

Ne consegue che il provvedimento, di regola, va diretto al proprietario che per il suo status ha la disponibilità del bene, il quale può poi eventualmente rivalersi sui responsabili (Tar Marche, 16 aprile 1999, n.452; Tar Friuli Venezia Giulia, 26 gennaio 1998, n.142; 24 novembre 1998, n.1459; Consiglio di Stato, V, 13 febbraio 1998, n.156).

Deve ritenersi, pertanto, legittimo il provvedimento notificato ai soggetti che o a titolo di proprietà o ad altro titolo avevano la disponibilità del bene da bonificare: cioè la curatela della società (omissis) ed i ricorrenti che, nelle more si erano proposti come assuntori del fallimento, successivamente definito con sentenza omologata n.105/2000 con passaggio di beni ai (...) assuntori del concordato.

9. Va osservato che l’effetto traslativo della proprietà in capo all’assuntore del concordato fallimentare si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2002, n.12862).

La necessità degli adempimenti cui è tenuto l’assuntore del concordato e che in ipotesi di inadempimento giustificano la risoluzione del medesimo a norma dell’articolo 137, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non impediscono l’effetto traslativo della proprietà in capo all’assuntore.

La previsione della risoluzione ex articolo 137 cit., per inadempimento dell’assuntore agli obblighi connessi al concordato fallimentare, evidenzia in maniera inequivoca che il concordato si perfeziona a tutti gli effetti nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e che la mancata osservanza degli obblighi non impedisce l’effetto traslativo della proprietà ma opera, eventualmente, quale causa di risoluzione.

In tal senso è la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione secondo la quale “nel caso in cui la sentenza di omologazione del concordato disponga la vendita di tutti i beni inventariati all’assuntore, rimettendo al giudice delegato di adottare eventuali provvedimenti di esecuzione, il trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell’assuntore trova il suo titolo, diretto e immediato, esclusivamente nella sentenza di omologazione, rispetto alla quale eventuali provvedimenti integrativi o attuativi del giudice delegato — ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti necessaria per la trascrizione — si pongono come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti, ed anzi dovuti dal giudice delegato nell’esercizio del potere — dovere di sorvegliare l’esecuzione del concordato, finché questo non abbia ricevuto integrale attuazione, anche dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 136, co.2, legge fallimentare” (Cass. Civ., sez.II, 8 novembre 2002, n.15716).

Nel caso in questione, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare n.105/2000, emessa dal Tribunale di Trani, è passata in giudicato come da relativa attestazione del giudice delegato del fallimento (omissis) del 23 aprile 2002, sicché la proprietà del bene oggetto della ordinanza contingibile ed urgente deve ritenersi passata sin dalla omologazione della sentenza in capo ai (...), a nulla rilevando che sui medesimi gravino adempimenti non ancora assolti (l’inadempimento come detto può determinare solo l’effetto risolutivo di un acquisto già verificatosi).

Né appare di diverso orientamento la sentenza (Cass. Civ., sez. I, 27 maggio 1987, n.4715) citata dalla ricorrente, atteso che nella predetta sentenza, la questione del passaggio della proprietà è vista sotto il diverso profilo della destinazione delle attività dei beni compresi nel fallimento al buon fine del concordato.

In tale sentenza si afferma testualmente “Nel concordato con assuntore, caratterizzato dalla esdebitazione del fallito e dalla cessione dei beni all’assuntore in corrispettivo dell’accollo da parte sua dei debiti che fanno carico al fallito, la sentenza che omologa il concordato attua (..) il trasferimento dei beni all’assuntore”. Aggiunge che “deve comunque escludersi un reingresso medio tempore del fallito nella titolarità o disponibilità dei beni caduti nel fallimento: i quali continuano ad essere gravati dal vincolo e dalla destinazione in favore della massa dei creditori fino alla completa esecuzione del concordato, anche se per effetto di valida clausola del concordato il trasferimento dei beni all’assuntore risulti differito e subordinato all’esecuzione da parte sua degli obblighi cui si è assoggettato”.

10. In conclusione, essendo i ricorrenti proprietari del bene in quanto assuntori del concordato fallimentare e, comunque, essendo i medesimi nella disponibilità del bene, devono ritenersi legittimi destinatari del provvedimento sindacale.

11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

12. Le spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sezione Terza, definitivamente

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2004, con l’intervento dei Magistrati,

(omissis)

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