Rifiuti

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Circolare 16 giugno 2004, n. UL/2004/4748

Oggetto: Dpr 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"

Capo dell'ufficio legislativo

 

Confartigianato 17 giugno 2004

Prot. n. 2355

 

Al Segretario Generale Confartigianato

Via S.Giovanni in Laterano 152

00184 Roma

 

Con riferimento a quanto rappresentato nella nota in data 27 maggio 2004, in cui si chiedeva se gli strumenti utilizzati nel corso dell'attività di estetica e similari, anche se visivamente non sporchi di sangue, dovessero essere considerati pericolosi a rischio infettivo si comunica quanto segue.

I taglienti monouso quali aghi, lamette, rasoi, provenienti dall'attività di estetica e similari, se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi contaminati da sangue e di conseguenza, ai sensi del citato Dpr, pericolosi a rischio infettivo.

Infatti l'allegato I del citato Dpr 15 luglio 2003, n. 254, punti 2 e 2 bis, classifica i taglienti, quali aghi, siringhe, lame, rasoi, bisturi monouso, pericolosi a rischio infettivo; per contro vengono considerati non pericolosi solamente i taglienti inutilizzati.

D'altra parte l'implementazione del monouso nei regolamenti locali di igiene, concernenti le attività di estetica e similari, trova la sua motivazione nel prevenire e ridurre le infezioni a trasmissione parenterale inapparente, veicolate appunto da tali taglienti.

Risulta perciò ugualmente necessario, a garanzia della tutela degli operatori del settore e dell'ambiente, che tali rifiuti taglienti, qualora utilizzati nel corso della citata attività, siano appunto gestiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo, come appunto disposto dal Dpr 15 luglio 2003, n. 254.

Per quanto riguarda poi l'esonero di alcuni adempimenti amministrativi, si ricorda che il citato Dpr all'articolo 4 comma 4 prevede al fine della semplificazione delle procedure la possibilità che siano stipulati accordi di programma tra le Regioni e i soggetti privati interessati.

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