Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 26 febbraio 2004, n. 60

Dm 381/1998 - Limiti massimi di esposizione - Superamento - Obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico - Inerzia della Regione - Ordine di sospensione dell'utilizzo degli impianti fino all'esecuzione degli interventi di risanamento necessari alla riduzione a conformità - Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato C del Dm 381/1998 - Ordinanza contingibile ed urgente - Legittima

Tar Emilia-Romagna

Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna-Parma - Sentenza 26 febbraio 2004, n. 60

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna

Sezione di Parma

composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sui ricorsi n. 20 del 2001 e n. 57 del 2001 entrambi proposti da Omnitel Pronto Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Mastragostino e dall'Avv. Cristiana Carpani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arrigo Allegri, in Parma, via Repubblica n. 5

 

contro

quanto al ricorso n. 20 del 2001:

— Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Fantigrossi e dall'Avv. Salvatore Caroppo ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in Parma, via Melloni, 1/B;

— Sindaco del Comune di Parma, non costituito in giudizio;

— Sindaco del Comune di Parma quale Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio;

— Arpa — Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente — Sez. Parma — in persona del responsabile p.t., non costituita in giudizio;

— Arpa — Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente — Sezione di Piacenza — in persona del responsabile p.t., non costituita in giudizio.

quanto al ricorso n. 57 del 2001:

— Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Fantigrossi e dall'Avv. Salvatore Caroppo ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in Parma, via C. Battisti;

— Sindaco del Comune di Parma, non costituito in giudizio;

— Amps S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cugurra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 20 del 2001:

previa sospensiva, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Parma prot. n. 942/69654 del 8 novembre 2000 con la quale si ordina di sospendere l'utilizzazione degli impianti di telefonia mobile "fino all'esecuzione degli interventi di risanamento necessari alla riduzione a conformità, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato C del Dm 10 settembre 1998 n. 381 delle emissioni degli impianti a radiofrequenza… ubicati in Parma, in via Mazzini n. 6 e borgo Basini n. 1" nonché "di predisporre e presentare il relativo progetto per l'approvazione al Comune di Parma che provvederà in merito… previa verifica dell'adozione della migliore tecnologia disponibile e di ogni cautela atte a minimizzare i rischi per la salute della popolazione" e di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo non cognito.

 

Quanto al ricorso n. 57 del 2001:

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.10055 del 24/1/2001 con cui il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato ad Amps S.p.A. di "sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze site in via Mazzini n. 6 e Borgo Basini n. 1, per gli impianti a radiofrequenza ivi ubicati"; della determinazione, non cognita, con cui Amps S.p.A., in esecuzione del predetto provvedimento sindacale, ha disposto la sospensione dell'energia elettrica, mediante apposizione di sigilli ai contatori e di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo non cognito

 

e per la condanna

del Sindaco del Comune di Parma e di Amps S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, alla reintegrazione in forma specifica mediante riattivazione dell'utenza della ricorrente, siccome preordinata all'erogazione di un servizio pubblico

 

nonché per la condanna

del Sindaco del Comune di Parma e di Amps S.p.A., in relazione al pregiudizio ad essi rispettivamente ascrivibile, al risarcimento del danno che la ricorrente si trova a subire per effetto della disposta disattivazione.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambe le cause dell'Amministrazione Comunale intimata e, nel ricorso n. 57 del 2001, di Amps Spa;

Vista la memoria presentata dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004, il dr. Umberto Giovannini; uditi, altresì, l'Avv. Carpani per la ricorrente, l'Avv. Fantigrossi per l'Amministrazione Comunale resistente e l'Avv. Cugurra per Amps Spa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con il ricorso n. 20 del 2001, notificato il 10 gennaio 2001e depositato il 11 gennaio 2001, la ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Parma prot. n. 942/69654 del 8 novembre 2000 con la quale si ordina di sospendere l'utilizzazione degli impianti di telefonia mobile "fino all'esecuzione degli interventi di risanamento necessari alla riduzione a conformità, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato C del Dm 10 settembre 1998 n. 381 delle emissioni degli impianti a radiofrequenza… ubicati in Parma, in via Mazzini n. 6 e borgo Basini n. 1" nonché "di predisporre e presentare il relativo progetto per l'approvazione al Comune di Parma che provvederà in merito… previa verifica dell'adozione della migliore tecnologia disponibile e di ogni cautela atte a minimizzare i rischi per la salute della popolazione" e di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo non cognito.

Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto.

Violazione dell'articolo 5, 1° e 2° comma, del Dm n. 381 del 1998 e dell'allegato C al citato decreto; Violazione per erronea applicazione dell'articolo 54, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000; Falso supposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento delle risultanze istruttorie; motivazione travisata e in conferente; ingiustizia grave e manifesta;

Il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo per violazione dell'articolo 54, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000, non sussistendo, con riferimento all'impianto della società ricorrente, alcun grave pericolo suscettibile di minacciare l'incolumità dei cittadini.

Inoltre, esso è illegittimo per violazione dell'articolo 5, primo e secondo comma, del Dm n. 381 del 1998 e dell'allegato C al medesimo decreto.

Duplice è l'errore in cui è incorso il Comune di Parma, dato che, sulla base delle misurazioni effettuate da Arpa di Piacenza in data 27 marzo 2000, era possibile individuare separatamente i contributi degli impianti a modulazione di frequenza (radio libere) da quelli delle stazioni radio base (Srb).

Sulla base di tali dati emergeva che 1) l'impianto Omnitel non supera i valori limite dettati dal Dm n. 381 del 1998, perché è proprio il contributo alle frequenze nel campo del sistema Srb a non superare i suddetti valori limite.

Conseguentemente non sussistevano le condizioni per ritenere l'impianto Omnitel suscettibile di riduzione a conformità dato che Arpa ha accertato che il contributo di emissione elettromagnetica prodotto dall'impianto Omnitel sommato a quello Tim è inferiore ai valori di cui al secondo comma dell'articolo 4 del Dm n. 381 del 1998 (6 V/m).

Così stando le cose, l'impianto Omnitel non ricade nell'ipotesi in cui deve essere avviata l'azione di risanamento prescritta dall'articolo 5 del citato Dm.

Inoltre, la riduzione a conformità doveva essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C, secondo cui "Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100…"

L'impianto Omnitel pertanto doveva essere escluso, in quanto il suo contributo, sommato a quello di Tim è inferiore a 0,6 V/metro.

Violazione dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione.

Sussiste violazione della norma sopra rubricata dal momento che l'Amministrazione Comunale non ha adeguatamente motivato riguardo alle ragioni per le quali non ha ritenuto meritevole di accoglimento l'apporto collaborativo al procedimento dato dalla ricorrente.

Violazione del principio "tempus regit actum"; eccesso di potere per motivazione erronea e pretestuosa;

Il richiamo, nel provvedimento impugnato a normativa regionale a quel momento non ancora entrata in vigore (Lr n. 30 del 2000) è da un lato improprio rispetto al fine perseguito dal provvedimento e dall'altro è in conferente rispetto alla pretesa riduzione a conformità e ciò comporta la illegittimità del provvedimento impugnato per motivazione erronea e pretestuosa.

— Con memoria depositata in data 29 gennaio 2004, la ricorrente insiste nelle predette argomentazioni, concludendo con richiesta di accoglimento del ricorso, vinte le spese.

L'Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, in via preliminare ritiene inammissibile il ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

Nel merito, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, vinte le spese.

Con successivo ricorso n. 57 del 2001, notificato il 2 febbraio 2001 e depositato il 3 febbraio 2001, la stessa ricorrente chiede l'annullamento della successiva ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha impartito ad "Amps" Spa l'ordine di "sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze site in Via Mazzini n. 6 e Borgo Basini n. 1, per gli impianti a radiofrequenza ivi ubicati.

La ricorrente svolge inoltre contestuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di Parma e di Amps Spa in relazione al pregiudizio arrecato alla ricorrente dalla disposta disattivazione degli impianti di sua proprietà.

Secondo la ricorrente anche tale ordinanza è illegittima per i seguenti motivi.

— Violazione dell'articolo 2 del Dl n. 5 del 2001;

L'ordinanza impugnata è illegittima per difetto di competenza, in quanto a far tempo dal 25 gennaio 2001 — data di entrata in vigore del Dl n. 5 del 2001 — la disattivazione poteva essere eseguita unicamente dal competente Ministero delle comunicazioni e per di più nella sola ipotesi di reiterazione della violazione dell'ordine di riduzione a conformità per superamento dei limiti di cui al Dm n. 381 del 1998.

— Violazione degli articoli 1, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990;

Il Sindaco del Comune di Parma ha formalmente noviziato della determinazione assunta solamente Amps Spa, assumendo, in buona sostanza, un comportamento chiaramente elusivo dei criteri di pubblicità e trasparenza dettati dall'articolo 1 legge n. 241 del 1990.

Sussistono inoltre i presupposti per ritenere violati, altresì, gli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, avuto riguardo al carattere autonomo del procedimento di esecuzione d'ufficio.

Ciò in violazione del principio di partecipazione al procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa e riguardo alla circostanza che, sulla vicenda, si era pronunciato il competente Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, attestando l'insussistenza nei confronti di Omnitel Pronto Italia Spa dei presupposti normativi per dare corso alla disattivazione dell'impianto, alla luce delle ulteriori misurazioni effettuate in data 7 e 14 dicembre 2000.

Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 5, 1° e 2° comma del Dm n. 381 del 1998 in correlazione con l'allegato C al citato decreto; Violazione dell'articolo 54, commi 2 e 4, del Dlgs n. 267 del 2000 e dell'articolo 2, comma 2 del Dl n. 5 del 2001. Falso supposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento delle risultanze istruttorie; Motivazione travisata e in conferente; Ingiustizia grave e manifesta;

L' ordinanza impugnata con il presente ricorso è illegittima in via derivata dall'illegittimità del precedente provvedimento contingibile e urgente impugnato con il precedente ricorso n. 20 del 2001 per cui anche avverso essa s'intendono riproposti i medesimi mezzi d'impugnazione con quest'ultimo rassegnati.

— Risarcimento del danno;

Si chiede la condanna del Sindaco del Comune di Parma e di Amps Spa, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento in forma specifica mediante riattivazione della utenza elettrica, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non che la ricorrente si trova a subire per effetto della disposta disattivazione, nella misura che si avrà modo di determinare in corso di causa avuto riguardo all'effettiva durata della disattivazione, alla perdita degli introiti da traffico telefonico, alle ripercussioni sulla utenza della mancata erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, nonché sull'immagine della società ricorrente.

Con memoria depositate in data 17 febbraio 2001 e 21 maggio 2001, la ricorrente esponeva una prima quantificazione dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell'esecuzione da parte di Amps Spa dell'ordinanza sindacale impugnata.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2001, la ricorrente svolge considerazioni riguardo allo svolgimento di operazioni di misurazione e monitoraggio degli impianti di cui trattasi disposte da questa Sezione in sede di esame dell'istanza cautelare.

Con memoria conclusiva depositata in data 29 gennaio 2004, la ricorrente, richiamate tutte le considerazioni e argomentazioni a difesa precedentemente svolte, insiste per l'accoglimento sia dell'azione impugnatoria che dell'azione risarcitoria.

L'Amministrazione Comunale di Parma, costituitasi in giudizio, chiede innanzitutto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Nel merito, essa chiede la reiezione del ricorso e della contestuale azione risarcitoria in quanto li ritiene entrambi infondati.

Si è inoltre costituita in giudizio Amps Spa che chiede la propria estromissione dal giudizio in quanto estranea alla vicenda in questione dato il suo ruolo di mera esecutrice dell'ordinanza sindacale impugnata.

Nel merito, essa chiede la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004, entrambe le cause sono state chiamate e, quindi, esse sono state trattenute per la decisione, come da verbale

 

Diritto

Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe (n. 20 del 2001), Omnitel Pronto Italia Spa ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Parma con cui si imponeva alla ricorrente e alle altre imprese che gestivano impianti a radiofrequenza ubicati in Parma via Mazzini n. 6 e Borgo Basini n. 8 di sospendere l'utilizzazione degli impianti stessi "fino all'esecuzione degli interventi di risanamento necessari alla riduzione a conformità, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato C del Dm 10 settembre 1998 n. 381…".

Con il più recente ricorso (n. 57 del 2001), la stessa società ha impugnato la successiva ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui si ordinava ad Amps Spa — Azienda Municipale Pubblici Servizi — di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze site in via Mazzini n. 6 e Borgo Basini n. 1, per gli impianti a radiofrequenza ivi ubicati.

Contestualmente a quest'ultima azione impugnatoria, la ricorrente svolge anche azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto dell'adozione e dell'esecuzione della gravata ordinanza sindacale.

Innanzitutto, il Collegio ritiene che i suddetti ricorsi debbano essere riuniti per connessione sia soggettiva che oggettiva (attesa anche la natura meramente esecutiva dell'ordinanza impugnata con il più recente ricorso), al fine di deciderli con un'unica sentenza.

Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di inammissibilità di entrambi i ricorsi per mancata notifica degli stessi ad almeno un controinteressato sollevata dalla resistente Amministrazione Comunale.

Il Collegio deve rilevare che l'eccezione è infondata, dato che dal contenuto delle ordinanze impugnate non risultano individuabili controinteressati in senso tecnico.

D'altra parte, occorre pure sottolineare che detti provvedimenti contingibili ed urgenti mirano a tutelare, in via preventiva e temporanea — attraverso la sospensione dell'attività di trasmissione dell'impianto della ricorrente e degli altri impianti presenti nei suddetti siti — la generalità degli abitanti della zona in cui detti impianti sono installati dal rischio di inquinamento elettromagnetico e non, quindi, solo alcuni di essi direttamente individuabili.

Ciò premesso e scendendo ad esaminare nel merito il ricorso n. 20 del 2001, il Tribunale deve rilevare l'infondatezza del primo mezzo d'impugnazione, laddove la ricorrente assume che l'ordinanza sindacale impugnata avrebbe violato l'articolo 54, comma 2 del Dlgs n. 267 del 2000.

Essa, infatti, non ritiene sussistente, con riferimento al proprio impianto, alcun grave pericolo suscettibile di minacciare l'incolumità dei cittadini, con conseguente ritenuta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione, da parte del Sindaco, nella sua veste di Ufficiale del Governo, di ordinanza contingibile ed urgente.

Risulta in atti che il Comune, sulla base di due rilevazioni tecniche effettuate dall'Arpa e delle conseguenti comunicazioni da parte dell'Ausl che informavano circa l'avvenuto superamento — limitatamente ad un'unica abitazione — dei limiti di esposizione ad onde elettromagnetiche di cui al Dm n. 381 del 1998, avviava l'azione di risanamento degli impianti della ricorrente e di altre emittenti disciplinata dall'articolo 5 dello stesso decreto, dando comunicazione sia alle società proprietarie degli impianti, affinché queste ultime riducessero le emissioni di onde elettromagnetiche sia all'Amministrazione Regionale competente per la prosecuzione del relativo iter procedimentale.

Ritiene il Collegio che in tale obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati installati gli impianti, stante l'accertata inerzia dell'Amministrazione Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua competenza previsti dalla suddetta normativa, ricorressero tutti i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente impugnata.

Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla quale — a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati rispetto all'intimazione di minimizzare l'emissione di onde elettromagnetiche promananti dai loro impianti, nonché dell'inerzia di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti che disciplinano la materia — possano derivare, in concreto, danni alla cittadinanza.

Stante l'accertata sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di ordinanza ex articolo 54, 2° comma del Dlgs n. 267 del 2000, risulta infondata anche l'ulteriore censura della ricorrente contenuta sempre nel primo mezzo d'impugnazione e rilevante l'illegittimità del provvedimento impugnato perché il Sindaco non avrebbe tenuto in considerazione né il trascurabile contributo all'emissione di onde elettromagnetiche derivante dall'impianto per la telefonia mobile della ricorrente rispetto a quelli delle emittenti radiofoniche private né il fatto che, in ogni caso, ai sensi di quanto riportato nell'allegato C del Dm n. 381 del 1998, "dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100".

Secondo la ricorrente, sulla base di quanto rilevato da Arpa — Sezione Provinciale di Piacenza — con le misurazioni effettuate in data 27 marzo 2000, il contributo derivante dall'impianto Omnitel e dall'impianto Tim era, nei due siti, pari a 0,36 V/m e 0,42 V/m e quindi abbondantemente al di sotto del valore di 0,6 V/m corrispondente al contributo di 1/100.

Occorre rilevare, al riguardo, che in sede di adozione di provvedimento "extra ordinem", le determinazioni del Sindaco non possono ricalcare le procedure previste dall'ordinaria normativa di settore ma devono, proprio in forza della contingibilità e dell'urgenza che le contraddistingue, porre pronto rimedio alla situazione di pericolo venutasi a creare.

Sotto tale profilo, pertanto, risulta legittima l'ordinanza impugnata che ha sospeso l'utilizzazione sia degli impianti di telefonia mobile sia di quelli delle emittenti radiofoniche private in quanto la sommatoria delle emissioni promananti da entrambe le tipologie di impianti avevano superato i valori massimi di esposizione a campo elettromagnetico previsti dal Dm n. 381 del 1998.

Risulta fondato, invece, il secondo mezzo d'impugnazione, con il quale la ricorrente censura, in concreto, la mancata valutazione, da parte del Sindaco, dell'apporto collaborativo fornito dalla ricorrente e dalle altre emittenti destinatarie dell'ordinanza di sospensione.

Tale motivo risulta essere fondato se vagliato sotto il profilo dell'omessa effettuazione di adeguata istruttoria riguardo ai dati e ai rilievi fatti pervenire al Comune di Parma dalle società proprietarie degli impianti di cui è causa.

Dagli atti del procedimento emerge che dette società, quantunque non si siano fattivamente attivate per ridurre a conformità le emissioni promananti dai propri impianti, abbiano informato il Comune relativamente all'avvenuta riduzione di tali emissioni in corrispondenza degli interventi operati da altra emittente sui propri impianti.

Tale nuovo fatto, unitamente all'effettiva valutazione delle considerazioni presentate dalla ricorrente, rendeva necessario, ad avviso del Collegio, che il Sindaco, prima di adottare un provvedimento contingibile ed urgente altamente lesivo della situazione giuridica delle società emittenti interessate, promuovesse una nuova verifica tecnica degli impianti in questione, al fine di accertare la permanenza o meno dell'oggettivo stato di pericolo derivante dal superamento dei limiti previsti daò Dm n. 381 del 1998 accertato da due precedenti verifiche tecniche effettuate da Arpa.

Per quanto sopra esposto, deve essere accolto il ricorso n. 20 del 2001, restando assorbiti gli ulteriori motivi rassegnati e non esaminati, ove non confluenti in quello accolto.

Passando all'esame del più recente dei ricorsi in esame, il Collegio ritiene, in via preliminare, di dovere accogliere l'istanza di estromissione dal giudizio proposta da Amps Spa in sede di costituzione.

Dagli atti di causa risulta infatti che la predetta società ha unicamente materialmente eseguito l'ordinanza del Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo di disattivazione degli impianti della ricorrente e delle altre emittenti e, conseguentemente, essa non ha alcun titolo per essere parte nel presente giudizio, risultando del tutto estranea e disinteressata riguardo alla legittimità o meno del provvedimento impugnato.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto, stante l'accertata illegittimità della ordinanza di sospensione di utilizzo degli impianti che si estende — a titolo di illegittimità derivata segnalata con il terzo mezzo d'impugnazione — all'ordinanza — meramente esecutiva della precedente — di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica agli impianti in questione.

Deve essere respinta, invece, l'azione di risarcimento del danno, perché noné dato individuare nell'agire dell'Amministrazione, un comportamento connotato da effettiva colpa, stante, da un lato, l'inerzia dell'Amministrazione Regionale che doveva intervenire per proseguire l'azione di risanamento avviata dal Comune e stante altresì, dall'altro lato, il comportamento della stessa ricorrente che, pur avvisata e sollecitata dal Comune a ridurre le emissioni di onde elettromagnetiche promananti dai propri impianti, ha limitato il proprio apporto collaborativo a considerazioni riguardo alla ritenuta non pericolosità di tali emissioni e alla parimenti ritenuta non assoggettabilità del proprio impianto alle ordinanze sindacali, invece di intervenire operativamente al fine di minimizzare le emissioni stesse.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative ad entrambi i ricorsi.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sui ricorsi n. 20 del 2001 e n. 57 del 2001di cui in epigrafe:

Dispone la loro riunione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.

Accoglie il ricorso n. 20 del 2001 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Dispone l'estromissione dal giudizio di cui al ricorso n. 57 del 2001 di Amps, in quanto soggetto estraneo alla causa.

Accoglie il ricorso n. 57 del 2001 limitatamente all'azione impugnatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata; respinge, invece, la contestuale azione risarcitoria.

Compensa, tra le parti, le spese relative ad entrambi i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2004.

(omissis)

Depositata in Segretaria ai sensi dell'articolo 55 legge 27/4/82, n.186.

Parma, lì 26 febbraio 2004.

 

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