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Consiglio dell'Unione europea

Decisione 29 aprile 2004, n. 2004/575/Ce

(Guue 6 agosto 2004 n. L 261)

Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

Il Consiglio dell'Unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,1

considerando quanto segue:

(1) La politica della Comunità europea in materia ambientale contribuisce tra l'altro a perseguire gli obiettivi relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, come pure alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2) La Comunità europea è parte contraente della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona"), approvata con decisione 77/585/Cee2 , e della sua revisione del 1995, approvata con decisione 99/802/Ce3 . Inoltre, essa è parte contraente dei quattro protocolli della convenzione di Barcellona, incluso il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, approvato con decisione 81/420/Cee.4

(3) La Commissione ha partecipato, per conto della Comunità, ai negoziati sul protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo ("il protocollo"), sulla base delle direttive di negoziato ricevute dal Consiglio il 25 gennaio 2000.

(4) Il 25 gennaio 2002 la Comunità ha firmato, a Malta, il protocollo.

(5) Il protocollo rappresenta un aggiornamento degli strumenti giuridici della convenzione di Barcellona per introdurvi la cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, per rendere più efficace la cooperazione contro gli episodi di inquinamento e per promuovere l'attuazione della regolamentazione internazionale in materia.

(6) Il protocollo, che lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure più rigorose in conformità del diritto internazionale, contiene le disposizioni necessarie per evitare incoerenze con la normativa comunitaria in vigore nei settori contemplati dal protocollo.

(7) È pertanto opportuno che la Comunità approvi il protocollo,

 

decide:

 

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, in seguito denominato "il protocollo".

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

 

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare presso il Governo spagnolo, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione del protocollo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 del protocollo.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

Protocollo di Barcellona

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Note ufficiali

1. Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2. Gu L 240 del 19.9.1977, pag. 1.
3. Gu L 322 del 14.12.1999, pag. 32.
4. Gu L 162 del 19.6.1981, pag. 4.
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