Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 3 giugno 2004, n. 1778

Frazione differenziata del rifiuto - Atti concernenti l'affidamento del servizio di selezione e trattamento - Possibilità di accesso - Interesse qualificato - Esistenza - Necessità

Tar Veneto

Sentenza 3 giugno 2004, n. 1778

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

(omissis)

ha pronunziato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 3322/2003, proposto dalla società Ro.Ve.Co. S.r.l. in persona del rappresentante legale dr. Landino Lovison, in proprio e quale rappresentante dell'Ati con la Trevisan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Fedato, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, piazzale Roma, S. Croce 269, come da procura a.l. a margine del ricorso;

 

contro

l'Azienda Padova servizi S.p.A. in persona del legale rappresentante pro— tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso l'avv. Francesco Curato in Venezia, piazzale Roma n. 468B, come da procura a.l. a margine della memoria di costituzione;

 

e nei confronti

del Centro riciclo Monselice S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

del diniego opposto dall'Aps sulla richiesta di accesso agli atti concernenti l'affidamento del servizio di selezione e trattamento della cd. frazione differenziata del rifiuto multimateriale

 

e per l'accertamento

del diritto di accesso ai menzionati documenti concernenti l'affidamento di detto servizio.

 

Visto il ricorso, notificato il 24.12.2003, e depositato presso la Segreteria il 31.12.2003, con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione depositata dalla Pa resistente il 4.2.2004;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l'avv. Fedato per la parte ricorrente e l'avv. Lorigiola per la Pa resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

 

Fatto

La società Ro.Ve.Co. S.r.l., in associazione temporanea di imprese con la società Trevisan S.r.l., espone di avere svolto sino alla scadenza contrattuale del 30 settembre 2003 il servizio di selezione e trattamento della cd. frazione differenziata del rifiuto multimateriale, e di avere negoziato con l'Azienda Padova servizi (Aps) una proroga del medesimo contratto fino al 31.3.2004. Senonché -prosegue la Ro.Ve.Co.— avendo l'Aps cessato ogni rapporto dal novembre 2003, e saputo che il servizio in questione era stato affidato ad altri, rivolgeva all'Aps richiesta di accesso agli atti e documenti inerenti alla procedura di affidamento (che risulterebbe assegnato al "Centro riciclo" S.r.l. di Monselice).

La richiesta veniva, peraltro, respinta, con nota prot. n. 50061 del 25.11.2003, dove si afferma di avere interpellato la richiedente per il rinnovo semestrale del contratto, e che, dopo avere constatato, da una verifica di mercato onde ottenere condizioni economiche più favorevoli, l'onerosità dei prezzi da questa richiesti, di avere deciso l'affidamento ad altro operatore. Sarebbe, dunque, evidente che la richiedente medesima "non può vantare alcun interesse in ordine alla conoscenza degli atti medesimi".

Contro tale diniego, e per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti, con conseguente ordine di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti inerenti all'affidamento del servizio in questione, insorge con il ricorso in epigrafe l'interessata, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7.8.90 n. 241.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce violazione degli articoli 22, 24 e 25 della legge n. 241/90 e degli articoli 7 e 8 del Dpr n. 352/92; eccesso di potere per carenza, incongruità e illogicità della motivazione.

Si sostiene che dalle stesse affermazioni dell'Aps (che peraltro ha del tutto ignorato l'avvenuta proroga al 31 marzo 2004), si desume l'interesse qualificato della ricorrente alla conoscenza degli atti concernenti l'affidamento del servizio, sia per la sua posizione di ex contraente, sia in relazione alla condizione di soggetto interpellato per il rinnovo. Ed invero il diritto di accesso sussiste anche per la difesa di interessi di natura squisitamente privatistica, destinati a prevalere anche nei confronti del diritto alla riservatezza allorché l'accesso sia necessario per la difesa di un interesse giuridico, il che accade proprio in relazione alla determinazione di affidare servizi senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, specialmente allorquando il soggetto sia interessato alla trattativa e sia anche precedente aggiudicatario del servizio. L'interesse sussiste al fine della verifica della correttezza della procedura seguita per l'affidamento, anche in ipotesi di affidamento diretto a una determinata ditta, nei riguardi anche di soggetti (come l'Aps) formalmente privati, ma sostanzialmente di rilevanza pubblica, compresi gli appalti sotto soglia. Il fatto, poi, che era intervenuta la proroga del contratto scaduto rafforza l'interesse della ricorrente, anche sotto il profilo privatistico, per la tutela delle connesse posizioni di diritto soggettivo.

Infine, il diniego sarebbe illegittimo poiché non si precisa in relazione a quali delle fattispecie dell'articolo 24 si giustificherebbe il rifiuto dell'accesso.

Si è costituita l'Aps (ora trasformata in Società Acegas— Aps S.p.A.), eccependo di non avere mai raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine alla proroga (vi erano state proposte e controproposte, in relazione al prezzo, ma non confermate, stante la perdurante non convenienza economica), donde l'infondatezza delle pretese contrattuali della medesima, in ordine a pretesi inadempimenti. Indi la Pa resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al nuovo affidatario Centro riciclo Monselice, S.r.l., che la ricorrente ben conosceva, nonostante che recente giurisprudenza affermi la necessità di notifica al controinteressato, a pena di inammissibilità del ricorso. Nel merito si ribadisce la mancanza di un interesse qualificato, sia perché non è mai intervenuto un accordo con la ricorrente, sia perché questa era stata interpellata inutilmente per la prosecuzione del servizio. Infine la stessa conosceva le modalità di selezione allorquando era affidataria, né si è mai riservata di contestarle, facendo così acquiescenza nei riguardi delle medesime.

Con ordinanza collegiale n. 775/2004 assunta nella prima Camera di Consiglio fissata per la trattazione, previa concessione di errore scusabile è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "Centro riciclo Monselice S.r.l.", ma detta società, cui il ricorso è stato notificato in esecuzione di detto ordine, non si è costituita.

Nella successiva Camera di Consiglio del 21 aprile 2004 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa fosse introitata per la decisione.

 

Diritto

1.1- Come già detto nella narrativa in fatto che precede, l'impresa cui è stato affidato il servizio in questione non si è costituita in giudizio dopo che le è stato notificato il ricorso su ordine del Giudice.

1.2- In via preliminare è opportuno chiarire che l'Acegas— Aps S.p.A. è soggetto di natura formalmente privata (per via della veste giuridica di S.p.A.), ma che è tuttavia preposto allo svolgimento di un servizio da ritenere, se non proprio pubblico, di rilevanza pubblica siccome attinente al trattamento dei rifiuti, la cui "gestione" in senso globale, inerente alle tematiche dell'ambiente e della salute, assume rilievo per l'intera collettività. In quanto tale, la stessa rientra certamente nell'ampia previsione di cui all'articolo 23 della legge 7.8.90 n. 241, il quale chiarisce che "il diritto di accesso… si esercita nei confronti…dei gestori di pubblici servizi". L'Aps -che, del resto, nulla ha eccepito in proposito— è tenuta, quindi, ad osservare le norme sul diritto di accesso.

2- Passando ad esaminare più da vicino il gravame, si ricorda che il diniego di accesso ai documenti inerenti all'affidamento di detto servizio alla S.r.l. controinteressata "è motivato con l'assunto che dallo svolgimento dei fatti risulterebbe evidente che la ricorrente "non può vantare alcun interesse in ordine alla conoscenza degli atti medesimi". Detto assunto non pare, ad avviso del Collegio, sostenibile, ed anzi è palesemente illegittimo, sotto diversi profili.

In primo luogo, se è vero che il soggetto richiedente l'accesso è tenuto a comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta di prendere visione o di estrarre copia di atti e documenti (articoli 2 e 3 del regolamento approvato con Dpr 27.6.92 n. 352), è altresì vero che la ricorrente era senza meno da ritenere portatrice di un interesse qualificato in tal senso -interesse da considerare, anzi all'incirca in re ipsa, per quanto si dirà qui di seguito-, poiché i documenti richiesti concernono l'affidamento ad altra ditta del servizio fin ora da essa gestito. L'interesse in capo alla richiedente sussisteva non solo in quanto affidataria del medesimo servizio negli esercizi precedenti, ma, altresì, in quanto essa rivestiva anche la qualità di soggetto interpellato per il rinnovo del contratto correlato. Non rileva al riguardo la circostanza che trattative vi erano state sulla fissazione del prezzo, senza che si raggiungesse un accordo (tanto che l'Aps si era risolta ad affidare a chi offriva un prezzo più basso), dal momento che la ricorrente mira a verificare se, dal punto di vista connesso al proprio interesse, detto affidamento ad altri sia stato regolare e legittimo, e tanto può fare solo avendo contezza dei documenti richiesti.

Anzi, sotto altro profilo, può affermarsi che l'interesse che muove la ricorrente inerisce alla verifica se siano state, o meno, applicate le norme in tema di affidamento di appalti e concessioni pubblici e di contratti della Pa, vale a dire se siano state applicate le regole sull'evidenza pubblica (e in caso contrario, in base a quali ragioni). Destituito di fondamento deve, di conseguenza, considerarsi l'assunto che difettasse l'interesse all'ostensione dei documenti richiesti, unica motivazione su cui si regge il diniego.

Infine, deve brevemente rilevarsi l'inconsistenza delle eccezioni introdotte dalla Pa resistente nella parte finale del controricorso, là dove si dice che l'atto impugnato non costituirebbe un diniego, ma solo un chiarimento circa l'assenza dell'interesse. Invero, basti considerare l'effetto sostanziale di tale atto, vale a dire la non accettazione della richiesta di accesso ai documenti, che sono stati in realtà denegati.

Neppure possono accettarsi le osservazioni fatte subito di seguito, con le quali si sostiene che nel caso di specie verrebbero coinvolte esigenze di riservatezza riguardanti i processi decisionali ed esecutivi di Aps S.p.A. in relazione ad uno specifico rapporto con l'affidataria S.r.l. Centro riciclo, nonché posizioni giuridiche delle ditte contattate nel contesto della ricerca di mercato. Ed invero, a prescindere dal fatto che nulla si dice al riguardo nel diniego impugnato, sta di fatto che, ove l'Aps avesse ravvisato ragioni di riservatezza -sua o di altri soggetti— avrebbe dovuto specificare a quale titolo detta riservatezza potesse invocarsi, sulla scorta del chiaro dettato dell'articolo 24 della legge n. 241/90.

In conclusione, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto. Per l'effetto, previo annullamento del provvedimento impugnato, si ordina alla Pa di consentire al ricorrente di prendere visione degli atti inerenti all'affidamento del servizio di selezione e trattamento della frazione differenziata dei rifiuti cd. multimateriale, di cui è causa, e di estrarre copia degli stessi entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa — o dalla notificazione a cura di parte, se più tempestiva— della presente sentenza.

Le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Per l'effetto:

1) annulla il provvedimento impugnato;

2) ordina al dirigente responsabile della Pa resistente di consentire al ricorrente la visione della documentazione richiesta e di rilasciargliene copia, entro il termine specificato in motivazione.

Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida forfetariamente in Euro 2.000 (duemila), oltre agli oneri di legge (Iva e Cap).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 21 aprile 2004.

Sentenza depositata in Segreteria il 3 giugno 2004

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