Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Calabria-Catanzaro 7 giugno 2004, n. 1384

Rifiuti solidi urbani - Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Ex articolo 19 Dlgs 22/1997 - Va effettuata di preferenza nelle zone industriali - Localizzazione in altre zone - Motivazione specifica - Necessità

Tar Calabria

Sentenza 7 giugno 2004, n. 1384

 

(omissis)

per l'annullamento previa sospensiva

Del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 24.2.1997, di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Acquappesa;

Di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale ed, in particolare, ove occorra della delibera del C.C. di Acquappesa n. 35/1996 di adozione della predetta variante;

(omissis)

Fatto

Con deliberazione n. 35 del 22.11.1996, il Consiglio comunale di Acquappesa ha approvato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/1978, un progetto per la realizzazione di un impianto industriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con variante allo strumento urbanistico vigente.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 24.2.1997, la Regione Calabria ha definitivamente approvato la detta variante.

Avverso i suddetti atti, con il ricorso in epigrafe, il Comune di Fagnano Castello ha articolato le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione articolo 1 della legge n. 1/1978 — illegittimità derivata.

L'opera approvata non presenterebbe i requisiti tipici dell'opera pubblica.

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del Dlgs 22/1997 — difetto di motivazione e per ciò violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990.

Risulterebbe violata la normativa di settore che impone di realizzare l'opera in argomento nelle aree con vocazione industriale. Difetterebbe la motivazione della scelta di localizzare l'opera in zona agricola.

3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti — illogicità manifesta.

L'opera approvata interferirebbe con il progetto di istituire in area contermine il parco naturale del Monte Caloria.

Resiste in giudizio la Regione Calabria.

Con ordinanza assunta all'udienza camerale del 24.7.1997, questo Tribunale ha respinto la richiesta incidentale di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

All'udienza del 23.4.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Preliminarmente, va disattesa la censura rubricata al punto 1) del proposto gravame, con cui la parte ricorrente denuncia l'illegittimità in via derivata del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 24.2.1997, di approvazione della variante allo strumento urbanistico adottata dal Comune di Acquappesa con delibera consiliare n. 35/1996.

Segnatamente, oggetto di contestazione è il ricorso al procedimento di cui alla legge n. 1/1978, a cagione della dedotta impossibilità di configurare l'opera approvata come pubblica.

Sul punto, basta osservare che questo Tribunale, con sentenza n. 3341 del 27.12.2002, già si è pronunciato in senso reiettivo su analoga censura articolata nel ricorso n. 616/1997 dalla medesima parte ricorrente avverso la richiamata delibera consiliare del Comune di Acquappesa n. 35/1996.

La doglianza in esame va, dunque, respinta.

All'uopo, il Tribunale, con motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, evidenziava quanto segue: poiché non può discutersi della natura pubblica (in senso oggettivo) del servizio di smaltimento ed in genere di trattamento dei rifiuti, ne viene che tutte le opere allo stesso funzionali non possono che partecipare di tale connotazione pubblicistica. L'opera in oggetto, dunque, relativa alla realizzazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti, deve ritenersi pubblica ai sensi della legge 1/1978; né osta all'applicazione di tale procedura accelerata la circostanza che a realizzare l'opera sia chiamata la società SO.CO.GE.S.A. S.p.A., peraltro, concessionaria dei servizi ambientali.

Viceversa, appaiono fondate le residue censure con cui la parte ricorrente lamenta l'insufficienza del corredo motivazionale dell'atto gravato.

Invero, l'articolo 19 del Dlgs 5-2-1997 n. 22 espressamente prevede che le Regioni privilegino la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.

La piana lettura della richiamata disposizione evidenzia, dunque, che le aree destinate ad allocare impianti del tipo di quello approvato devono, di norma, essere reperite nelle zone destinate dal piano regolatore a zone industriali.

Ne discende che, ogni qualvolta si privilegi una diversa localizzazione, trattandosi di eccezione ad una regola di portata generale, la scelta di provvedere in variante debba essere congruamente motivata dando atto della impossibilità (ed indicandone le ragioni) di localizzare il previsto intervento edilizio in aree contraddistinte per effetto della programmazione urbanistica generale da una vocazione industriale.

D'altronde, è oramai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, nell'ipotesi di varianti limitate o ad oggetto specifico, qual è quella che ne occupa, la Pa è tenuta ad esternare i motivi della scelta urbanistica innovativa, motivando specificamente sia sulla necessità della scelta innovativa, sia sull'opportunità di acquisire quelle aree, anziché altre (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 luglio 2001, n. 3868).

Tanto più che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto — senza che le suddette allegazioni siano state in alcun modo contestate dai soggetti intimati, rimasti contumaci ovvero, nel caso della Regione, costituitisi con memoria di stile — l'incompatibilità del progetto approvato con interessi pubblici di indubbio rilievo, il cui apprezzamento in comparazione con l'interesse cui è strumentale il costruendo impianto non si evince dal corredo motivazionale dell'atto impugnato.

Ciò anche in ragione dell'omesso coinvolgimento procedimentale del Comune di Fagnano Castello, già sanzionato da questo Tribunale con il disposto annullamento della delibera di Gr n. 809 del 9.12.1996 di autorizzazione alla costruzione dell'impianto (cfr. sentenza Tar Calabria — Cz — n. 3341 del 27.12.2002).

Segnatamente, viene in rilievo l'interferenza — attesa la dedotta contiguità — dell'opera de qua con un'area di particolare pregio ambientale, caratterizzata dalla presenza di sorgenti diffuse e di importanti corsi d‘acqua, oltre che sede dell'istituendo parco nazionale di Monte Caloria.

Ora, nel caso in esame, pur essendo stata operata la precisa localizzazione dell'opera pubblica in questione, non si rinviene nei provvedimenti gravati alcuna esplicita considerazione giustificativa circa la necessità o l'opportunità della precisa scelta localizzativa compiuta, in comparazione rispetto ad altre possibili soluzioni in astratto compatibili con l'opzione privilegiata dal legislatore ovvero con gli altri interessi pubblici antagonisti a quello cui l'opera è strumentale.

Fermo restando il merito delle scelte tecnico — discrezionali riservate alla Pa procedente, trova, dunque, riscontro il dedotto vizio di legittimità di eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 23.4.2004.

(omissis)

Depositata in Segreteria il 7 giugno 2004.

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