Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 4 giugno 2004, n. 1806

Impianti di smaltimento - Localizzazione - Assenza di una zonizzazione per zone omogenee produttive - Valutazione caso per caso - Necessità - Sussiste

Tar Veneto

Sentenza 4 giugno 2004, n. 1806

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, costituito da:

(omissis)

ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 2403/2002, proposto da Universal Metal Scavi di (...) & figli, in persona del titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Alegiani, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1;

 

contro

la Provincia di Venezia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Adelchi Chinaglia e Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente, in Venezia — S. Marco 2662;

 

per l'annullamento

del Provvedimento del Settore politiche ambientali della Provincia di Venezia del 30.8.2002 n. 02/61091, con la quale è stata vietata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto della ricorrente sito in Comune Cavallino-Treporti, via dell'Artigliere;

 

visto il ricorso notificato il 22.10.2002 e depositato presso la Segreteria il successivo 19.11.2002, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;

viste le memorie depositate in atti dalle parti;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all'udienza pubblica del 29 aprile 2003 (relatore il consigliere Springolo) gli avv.ti Alegiani per la società ricorrente, e Tonon per la Provincia di Venezia;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

La società ricorrente espone di svolgere da diversi anni attività di movimentazione terra, deposito materiali edili e stoccaggio e vendita concimi, presso il proprio impianto sito in Comune Cavallino-Treporti, via dell'Artigliere.

La stessa aveva comunicato, in data 6.6.2002, comunicazione di inizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 33 Dlgs 5.2.1997, n. 22.

Con l'atto impugnato l'amministrazione provinciale ha negato il proprio assenso sul presupposto della mancanza di conforme destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'impianto stesso.

Nei confronti del provvedimento in questione la ricorrente deduce:

1) violazione del Dlgs n. 22 del 1997 e della Lr n. 3 del 2000; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, per carenza di motivazione e di istruttoria. La ricorrente sostiene che la disposizione che prevede che gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti debbano essere ubicati, di norma, nell'ambito di zone territoriali omogenee produttive o destinate a servizi tecnologici non ha carattere imperativo. In ogni caso in vicinanza del sito in questione è collocata la discarica comunale; inoltre l'impianto in questione riguarda rifiuti non pericolosi; infine il Comune risulta sprovvisto di piano urbanistico.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Venezia che ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.

 

Diritto

Con il ricorso in esame la ditta Universal Metal Scavi di (...) & figli, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Settore politiche ambientali della Provincia di Venezia del 30.8.2002 n. 02/61091, con la quale era stata vietata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto della ricorrente sito in Comune Cavallino-Treporti, via dell'Artigliere.

Con l'unico, articolato motivo di gravame la società ricorrente sostiene che l'unica giustificazione dell'atto di diniego, vale a dire l'articolo 21, II° comma, della Lr 21 gennaio 2000, n. 3, non deve trovare applicazione nel caso concreto all'esame, riguardo al quale non ricorre la possibilità di una sua applicazione de plano, stante la sussistenza di una serie di peculiarità del sito al quale si riferisce l'autorizzazione richiesta.

Il motivo appare condivisibile ed il ricorso fondato.

Invero la norma di legge appena citata dispone che "I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati, di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive e per i servizi tecnologici".

Considerato che all'inciso "di norma" deve essere necessariamente attribuita una qualche valenza e considerato, ulteriormente, che nessuna disposizione vieta in senso assoluto la collocazione di tali impianti in siti collocati in ambiti territoriali sforniti di zone territoriali omogenee produttive, il Collegio ritiene che tale disposizione intenda affermare che gli impianti in questione in tanto debbano collocarsi in aree omogenee in quanto queste sussistano nell'ambito territoriale considerato, laddove, in caso contrario, ogni sito vada specificatamente considerato.

Invero non va sottaciuto, né si può ritenere che tale dato di fatto sia pretermesso dal Legislatore, che la collocazione di impianti quali quello che ne occupa costituisce una necessità riferibile alla maggior parte del territorio nazionale.

Nel caso di specie il caso in questione rappresenta le seguenti specifiche peculiarità:

a) trattasi di impianto già esistente e destinato a deposito di materiali edili e concimi per il quale veniva richiesta l'autorizzazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex articolo 33, Dlgs 22 febbraio 1997 n. 22 (in concreto inerti edili);

b) nel Comune di Cavallino-Treporti non esiste una destinazione corrispondente a quella prevista dalla norma sopra riportata;

c) che la zona sulla quale insiste l'impianto in questione appare già in parte "compromessa" dalla sussistenza della discarica comunale.

A fronte di tali caratteristiche del sito ed avuto riguardo ad una interpretazione della norma, quale quella sopra proposta, favorevole ad attribuirle un contenuto non preclusivo in senso assoluto, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto valutare l'opportunità di autorizzare l'attività in questione avuto riguardo all'effettivo stato dei luoghi raffrontandolo al tipo d'impianto richiesto ed alla disciplina urbanistica sussistente nel Comune interessato.

Sul punto la difesa dell'Ente locale, oltre a confutare la rilevanza e l'attinenza della giurisprudenza ricordata in ricorso, esclude che l'autorizzazione in questione rientri fra le possibilità di deroga alla norma citata contenute nei paragrafi ad essa successivi.

Al riguardo, infatti, il Collegio rileva che, al contrario, è proprio il tenore della disposizione de qua che impone, in assenza di una zonizzazione per zone omogenee produttive (non comunissima), l'obbligo di valutare caso per caso la possibilità comunque di allocare gli impianti in questione sull'ovvio presupposto della loro incontestabile necessità.

In sostanza il Collegio ritiene che la disposizione in parola non abbia una portata preclusiva in senso assoluto per localizzare determinati impianti laddove non siano presenti, a livello di realtà territoriale, zone omogenee produttive.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Sentenza depositata in Segreteria il 4 giugno 2004

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