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Parere Consiglio di Stato 10 dicembre 2003, n. 1856

Ambiente - Zone boschive - Distrutte da incendi - Vincoli e limiti alla destinazione d'uso previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Rientrano nella competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione

Consiglio di Stato

Parere 10 dicembre 2003, n. 1856

 

(omissis)

Regione Liguria

Richiesta di parere in tema di interpretazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

Vista la relazione n. prot. 68783/204 DIP del 30 aprile 2003, con la quale la Regione Liguria chiede il parere del Consiglio di Stato sulla questione indicata in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

 

Premesso e considerato

La Regione Liguria, che ha in esame un disegno di legge in materia di foreste e di assetto idrogeologico, pone il quesito se i vincoli di destinazione e le limitazioni di uso previste per "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco" dall'articolo 10 della legge statale 21 novembre 2000, n. 353, riguardino la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ovvero ineriscano al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni ambientali, assoggettate al regime di legislazione concorrente (articolo 117, comma 3).

I dubbi interpretativi trovano giustificazione nel fatto che il patrimonio forestale costituisce un elemento naturalistico compositivo dell'ambiente e, quale fattore influente sulla qualità di vita dell'uomo, concorre a determinare l'ecosistema; nello stesso tempo, in quanto caratterizza l'assetto del territorio, si inserisce fra gli elementi posti a base dei procedimenti di pianificazione urbanistica, che includono anche gli aspetti naturalistici e salutistici (articolo 7, comma 2, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; articolo 80 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616; articolo 1bis del Dl 27 giugno 1985, come convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; articolo 7, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Questa duplice valenza si rinviene anche nel predetto articolo 117 della Costituzione e dalla copiosa normativa nazionale e comunitaria dalla quale si evince che i valori ambientali possono trovare considerazione e tutela per sé stessi, ovvero possono intrecciarsi con altri interessi ed investire più materie, presentandosi in tal caso come valori trasversali, la cui cura può rientrare nella concorrente competenza di enti ed organi diversi (da ultimo, Corte Costituzionale, 24 giugno 2003, n. 222).

L'incertezza prospettata dalla Regione va allora risolta in ragione della finalità sottesa all'intervento normativo. Se è diretto a salvaguardare in via diretta ed esclusiva l'ambiente, l'intervento rientra nell'area riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; se, invece, la tutela dei valori ambientali è perseguita nel quadro di una valutazione più ampia che include anche interessi rientranti nella sfera delle competenze regionali nella materia urbanistica o in altre materie di competenza concorrente, si è fuori dalla sfera di previsione del citato articolo 117, comma 2, lettera s).

La disciplina dettata dalla citata legge n. 353 del 2000 è esplicitamente rivolta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita" (articolo 1, comma 1). A questo obiettivo, cui mirano le misure di "previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi" e di "formazione, informazione ed educazione ambientale" (articolo 1, comma 2) previste dalla legge, si conformano puntualmente anche i vincoli di destinazione e le limitazioni d'uso stabilite dall'articolo 10, il cui specifico scopo è di salvaguardare, demotivando le attività incendiarie poste in essere per ragioni speculative, l'integrità dei boschi e dei pascoli.

È vero che le prescrizioni dettate dalla norma incidono sull'uso del territorio ma è evidente che tali vincoli e limitazioni altra funzione non hanno se non quella deterrente di un diffuso fenomeno criminoso che mira a rendere sfruttabili sotto il profilo urbanistico aree altrimenti sottratte all'edificazione. Questa prospettiva non solo è estranea ai principi logico-giuridici che presiedono al governo del territorio, ma si pone su un versante diametralmente opposto, poiché nel conferire stabilità, quanto alla destinazione e all'uso del territorio, alla situazione di fatto prodottasi in seguito all'incendio, si traduce in vincoli ostativi dei processi di pianificazione urbanistica.

Accertato che l'articolo 10 della legge n. 353/2002, come del resto l'intero testo legislativo in cui è inserito, tutela in via diretta ed esclusiva i valori ambientali ed ecologici insiti nel patrimonio boschivo, deve ritenersi che esso si pone come fonte di una disciplina speciale riferibile alla sfera di competenza legislativa che il vigente articolo 117, comma 2, della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.

Pertanto le prescrizioni stabilite dalla norma non possono essere modificate dalle Regioni e, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato, neppure possono essere riprodotte in leggi regionali, in quanto ne deriverebbe una novazione della fonte che continuerebbe ad essere vigente anche se la norma fosse comunque venuta meno (fra le altre, Corte Costituzionale, 8 novembre 1996, n. 390).

Tuttavia, come osservato in precedenza, la tutela dell'ambiente costituisce anche un interesse inerente alla materia urbanistica. Pertanto la competenza esclusiva dello Stato non esclude che la Regione intervenga, a sua volta, per disciplinare l'uso delle aree interessate dalla disciplina di salvaguardia posta dal citato articolo 10, purché, beninteso, ciò avvenga nell'esercizio di competenze legislative sue proprie e che gli interventi lascino indenni i contenuti e gli obiettivi della norma statale.

 

PQM

 

Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.

(omissis)

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