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Tribunale di Monza, Sezione terza civile - Sentenza 2 marzo 2004, n. 730

Tribunale di Monza, Sezione terza civile — Sentenza 2 marzo 2004, n. 730

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Monza — Terza Sezione Civile

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

sentenza

 

nella causa di insinuazione tardiva di credito iscritta al n. 11210/03 R.G., promossa con ricorso depositato in data 14 giugno 2003 da:

Conai — Consorzio Nazionale Imballaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (...) in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione allo stato passivo, elettivamente domiciliata in Milano, alla (...)

-opponente-

 

c o n t r o

Fallimento (...) S.r.l., in persona del Curatore dr.ssa (...)

-opposto contumace-

Oggetto: ammissione di credito privilegiato

Conclusioni precisate all'udienza del 18 novembre 2002

Per il Ricorrente: ammettere il ricorrente Conai al passivo dell’intestato fallimento per i seguenti importi: Euro 24.496,72 in via privilegiata per sorte capitale; Euro 1.994,96 in via privilegiata per interessi maturati dalla scadenza alla data della sentenza dichiarativa di fallimento; Euro 26.491,68 complessivamente in via privilegiata.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso per dichiarazione tardiva di credito depositato in data 14 giugno 2003, il Conai — Consorzio Nazionale Imballaggi, chiedeva essere ammesso al passivo del Fallimento (...) S.r.l. per il complessivo importo di Euro 26.491,68, di cui Euro 24.496,72 per sorte capitale ed Euro 1.994,96 per interessi, il tutto al privilegio. Assumeva l’opponente che il credito era fondato sul mancato pagamento da parte della società fallita del contributo ambientale Conai, ai sensi del c.d. “decreto Ronchi” (Dlgs 22 del 5 febbraio 1997), che poneva a carico dei produttori di imballaggi il costo derivante dalla raccolta differenziata e dal riciclaggio dei rifiuti da imballaggio. Il contributo era stato calcolato dal creditore ricorrente, previa fatturazione degli importi, sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalla società fallita al Conai relative all’immissione di imballaggi sul mercato. Assumeva che oltre al contributo in sorte capitale erano dovuti al consorzio ricorrente anche gli interessi convenzionali ex articolo 7-bis del Regolamento Conai, vincolante per gli associati (come nel caso della società fallita) al tasso Euribor medio a 1 mese per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza e al tasso Euribor medio a un mese maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento delle somme dovute. In particolare assumeva la natura privilegiata del suddetto credito in quanto, stante la sentenza del Tar Lazio 18 novembre 1999, n. 2214, l’articolo 41 del richiamato “decreto Ronchi” attribuiva al Conai poteri pubblicistici. Pertanto assumeva il ricorrente che il contributo Conai doveva assurgere al rango di credito privilegiato quale tributo indiretto, con applicazione del privilegio previsto dall’articolo 2758 c.c.

Notificato ricorso e decreto al fallimento opposto, all’udienza del 21 ottobre 2003 compariva il Curatore del Fallimento (...) S.r.l., il quale non si opponeva all’ammissione del credito. Tuttavia il G.D., ritenendo sussistere i presupposti per la concessione del richiesto privilegio, disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex articolo 180 c.p.c. per il 18 novembre 2003. Nel corso di tale ulteriore udienza, il fallimento resistente non si costituiva in giudizio; il ricorrente insisteva per l’ammissione del credito e chiedeva fissarsi udienza per la discussione collegiale ex articolo 275, comma 2, c.p.c. Il G.I. concedeva termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e il ricorrente riproponeva istanza per la discussione orale in data 1° dicembre 2003, benché non ritualmente, in quanto non alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, nella specie coincidente con il termine per il deposito della comparsa conclusionale.

Con decreto in data 29 gennaio 2004 il Presidente fissava l’udienza di discussione davanti al Collegio per il 12 febbraio 2004. Nel corso della discussione il ricorrente insisteva nella natura privilegiata del credito, ribadendo che la norma attributiva del privilegio andava individuata nell’articolo 2758 c.c., essendo il metodo di calcolo del contributo ambientale Conai funzionante con modalità analoghe al meccanismo dell’Iva e corrispondendo all’erogazione di un servizio di pubblica utilità. Successivamente a tale udienza la causa passava in decisione.

 

Motivi della decisione

1.1 — Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Fallimento (...) S.r.l., non costituitosi nella fase contenziosa.

Il giudizio è stato incardinato per l’accertamento della natura privilegiata del credito di parte ricorrente.

Sin dall’incardinazione del ricorso, il Conai fonda il proprio credito sul (mancato pagamento da parte della società fallita del) contributo ambientale Conai di cui al Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), posto a carico dei produttori di imballaggi quale costo derivante dalla raccolta differenziata e dal riciclaggio dei rifiuti da imballaggio, contributo proporzionato all’immissione degli imballaggi sul mercato. Il ricorrente sostiene che il contributo ambientale richiesto alle imprese che producono imballaggi ha natura di tributo indiretto, analogo al credito Iva (con conseguente privilegio ai sensi dell’articolo 2758 c.c.), in quanto:

1. il Conai ha natura di ente pubblico, come riconosciuto dalla sentenza del Tar Lazio 18 novembre 1999, n. 2214 e la formulazione dell’articolo 41 del Dlgs 22/97;

2. il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti da imballaggi ha natura di servizio pubblico o di pubblica utilità, per cui il contributo chiesto agli imprenditori che producono imballaggi ha natura tributaria, con riconoscimento al Conai del ruolo di concessionario ex lege del pubblico servizio relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti, come riconosciuto dalla suddetta sentenza del Tar Lazio 2214/1999;

3. la modalità di determinazione e di calcolo del contributo — che grava sull’intera filiera produttiva, dal produttore al consumatore finale — prevede l’incidenza del contributo per ogni passaggio di cessione da un soggetto della catena produttiva all’altro, con un meccanismo analogo al sostituto di imposta utilizzato per l’Iva, tributo indiretto che gode del privilegio di cui all’articolo 2758 c.c.

Tali circostanze dovrebbero indurre a interpretare estensivamente l’articolo 2758 c.c., attribuendo natura di tributo indiretto al contributo in parola richiesto al Fallimento (...) S.r.l.

La questione posta dall’odierno ricorrente è alquanto suggestiva, in quanto mira ad attribuire natura tributaria a un contributo, il contributo ambientale Conai, al quale la legge non riconosce natura di obbligazione tributaria. Tale questione è, peraltro, già stata sottoposta dal Conai a questo medesimo tribunale ed è stata decisa con sentenza di questo tribunale in data 3 dicembre 2002, n. 3339, con cui la domanda di riconoscimento del privilegio al contributo Conai è stata rigettata. Le questioni sottoposte dal ricorrente supra ai punti nn. 1 e 2 sono già state sottoposte nei medesimi termini a questo tribunale e risolte negativamente nel richiamato precedente, mentre la terza questione risulta proposta per la prima volta nel presente giudizio.

1.2 — Il ricorrente fonda la natura privilegiata del contributo Conai in quanto tributo indiretto, sulla natura di ente pubblico del Conai, sulla sua natura di concessionario pubblico ex lege del servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio e sulla modalità di funzionamento del contributo ad instar di quanto avviene per il tributo indiretto Iva.

Tuttavia per attribuirsi natura tributaria al contributo Conai deve stabilirsi:

1. se il contributo che gli associati al Conai sono tenuti a versare abbia natura oggettiva di tributo indiretto, con applicazione per relationem all’articolo 62, comma 5, Dpr 633/1972, che prevede per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario il privilegio speciale ex articolo 2758 e 2772 c.c. sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato; ovvero con applicazione dell’articolo 2758, comma 2, c.c. che prevede il privilegio del credito di rivalsa del cedente verso il cessionario/committente;

2. se il Conai ha natura soggettiva di concessionario ex lege del servizio pubblico di raccolta e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio o di soggetto ad esso assimilabile.

La seconda questione, relativa alla posizione soggettiva del Conai (se possa considerarsi concessionario ex lege del servizio pubblico di riciclaggio degli imballaggi), si rivela preliminare alla seconda, sia in quanto consente di valutare l’eventuale legittimazione dell’opponente ex articolo 62, comma 5, Dpr cit. a far valere il privilegio ex articolo 2758 c.c. richiesto sui beni mobili “ai quali si riferisce il servizio prestato” quale concessionario della riscossione ex articolo 17, Dlgs 46/1999, sia per le implicazioni interpretative in ordine alla natura tributaria del contributo medesimo.

1.3 — Il Conai è sorto sulle ceneri dei consorzi obbligatori di riciclaggio per la plastica istituiti dalla legge n. 475/1988, abrogato dall’articolo 56, comma 1, Dlgs 22/1997 (c.d. decreto Ronchi, modificato dal Dlgs 389/1997, dalla legge 426/1998, nonché dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, che ha da ultimo apportato delle modifiche decisive alla disciplina). Il decreto legislativo n. 22/1997 e le successive modificazioni hanno riformulato completamente la materia dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti. Nell’ottica di una razionalizzazione e organizzazione della gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza ed economicità, il titolo II del decreto Ronchi si propone di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti, allo scopo di ridurre la quota di rifiuti che perviene in discarica. L’articolo 35 Dlgs cit. si propone, difatti, sia di ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, sia di garantire il funzionamento del mercato. La disciplina si riferisce agli imballaggi immessi sul mercato nazionale e ai rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego (analiticamente indicati nell’articolo 35, lettera a — e), prodotti ma anche “utilizzati” da “industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello” (articolo 34, comma 2). Tale normativa contempla, pertanto, non solo i “fornitori e (…) fabbricanti di imballaggi”, ma anche “gli importatori, i commercianti (…) distributori” e gli “utilizzatori” (articolo 36, lettera p — s), occupandosi dell’imballaggio dalla produzione, alla commercializzazione, alla distribuzione del prodotto sino all’utilizzo da parte del consumatore finale.

In proposito il decreto “Ronchi” prevede che i produttori costituiscano dei consorzi “di filiera”, ossia in ragione della tipologia di materiale di imballaggi (articolo 40 Dlgs cit.), consorzi a cui è stata attribuita sin dall’origine la natura di enti di diritto privato (articolo 40, comma 2). Peraltro l’articolo 38 legge cit. prevede che non solo i produttori ma anche gli utilizzatori siano obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi — odierno ricorrente— di cui all'articolo 41 (norma modificata dalla legge 426/1998 rispetto alla originaria formulazione della norma, che prevedeva la mera costituzione di tale consorzio tra utilizzatori e produttori con formulazione analoga ai consorzi di filiera tra produttori di cui all’articolo 40 cit.).

Sulla natura del Conai si è discusso in dottrina e in giurisprudenza. Secondo parte della dottrina, il Conai, in quanto superconsorzio sovraordinato ai consorzi di filiera, ha natura di acency di diritto pubblico del settore dello smaltimento e riciclaggio degli imballaggi. Benché tali consorzi non vengano costituiti per atto dell’autorità amministrativa ma per un obbligo di legge, secondo tale dottrina tali consorzi, in vista della finalità istitutive e della partecipazione non solo dei produttori ma anche degli utilizzatori degli imballaggi, devono ritenersi dotati di funzioni tipicamente amministrative ex lege, circostanza che conferisce loro la natura di figura soggettiva pubblica benché a base associativa privata.

Altra tesi sostiene, al contrario, che il Conai, al pari che i consorzi di filiera ex articolo 40 Dlgs cit., costituisce un consorzio obbligatorio non dissimile dai consorzi previsti dall’articolo 2616 c.c.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza amministrativa (menzionata da parte opponente) che, con la sentenza Tar Lazio 18 novembre 1999, n. 2214 ha sposato la prima delle due tesi. Il Tar Lazio ha osservato che nella originaria formulazione, l’articolo 41 del decreto Ronchi relativo al Conai, a differenza che per i consorzi di filiera (per i quali l’articolo 40, comma 2, ha conferito la natura di soggetti con “personalità giuridica di diritto privato”), non prevede una espressa qualificazione della natura del Conai. Ha osservato, peraltro, che al Conai sono attribuite una pluralità di funzioni pubbliche in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio, conferendogli la natura di “organo indiretto della p.a.”. Pertanto il Tar Lazio ha riconosciuto al Conai la natura di “concessionario ex lege del pubblico servizio relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi”.

Tale impostazione deve, tuttavia, definitivamente superata per effetto della novella legislativa apportata dall’articolo 10, comma 2, legge 93/01 che, modificando l’articolo 41, comma 6, Dlgs 22/1997, ha attribuito expressis verbis al Conai — al pari che per i consorzi di filiera di cui all’articolo 40 cit.— la “personalità di diritto privato”.

La nuova legge parifica, di fatto, quanto a struttura soggettiva, il superconsorzio Conai ai consorzi di filiera che, in quanto soggetti agenti iure privatorum, hanno una struttura privatistica e sono sottratti al controllo contabile della Corte dei Conti, posto che ad essi lo Stato non contribuisce in via ordinaria.

Probabilmente in espressa inversione di rotta rispetto all’opzione interpretativa aperta da Tar Lazio 2214/1999 — che qualificava il Conai come ente di diritto pubblico— il legislatore ha attribuito nel 2001 al Conai la natura di ente con personalità di diritto privato, troncando ogni possibilità di considerare il Conai come un organo “indiretto” della p.a., ovvero come concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

1.4 — Fatta tale premessa, deve pervenirsi all’esame del contributo Conai, se lo stesso abbia natura tributaria e, precisamente, di tributo indiretto, ai fini dell’attribuzione del privilegio di cui all’articolo 2758 c.c.

I contributi imposti agli associati sono — per quanto si è esaminato supra 1.3 — contributi non richiesti da un ente pubblico (ovvero da un concessionario di un pubblico servizio), ma da un ente dotato di “personalità di diritto privato” assimilabile ai consorzi obbligatori di cui all’articolo 2616 c.c. Tali contributi — rectius il contributo ambientale Conai — come mostra il regolamento Conai (articolo 8), sono destinati a finanziare il consorzio medesimo, nonché in generale i soggetti associativi che si occupano dello smaltimento dei rifiuti. L’articolo 8 del Regolamento Conai prevede, difatti, che:

1. il 20% del contributo Conai — fino alla concorrenza di Euro 516.456,90 — è acquisito di diritto dal Conai ed entra “a far parte dei suoi mezzi propri”;

2. il restante 80% viene destinato dal Conai “ai consorzi e agli altri soggetti associativi costituiti” ex decreto Ronchi.

In buona sostanza, tali contributi non vengono riscossi dai produttori di imballaggi allo scopo di essere versati all’Erario, ma allo scopo di essere ridistribuiti tra i soggetti legittimati allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti.

Tali contributi, non essendo oggetto di imposizione da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, non incidendo sul bilancio dello Stato, né essendo assimilabili ai proventi derivanti da una attività di riscossione delle imposte tramite un concessionario di un pubblico servizio (cui il Conai non è assimilabile), non possono considerarsi omologhe alle obbligazioni tributarie. Viceversa, il Conai, quale ente dotato di personalità di diritto privato, impone agli associati contribuzioni obbligatorie (ovvero contributi imposti ex lege a produttori e utilizzatori di imballaggi), che hanno la funzione di fornire al Conai i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale o, più correttamente, per fornire i mezzi necessari a coprire i costi della gestione caratteristica (per quanto di rilevanza pubblica).

In quest’ottica i contributi versati dai consorziati al Conai sono compatibili con l’esistenza di una obbligazione imposta direttamente dalla legge ai consorziati che — lo si ricorda — sono “obbligati” a far parte del Conai ex articolo 38 Dlgs 22/1997. Tali contributi costituiscono una obbligazione ex lege imposta ai produttori di imballaggi che trova fondamento — oltre che nella natura obbligatoria del vincolo consortile— nell’intrinseca incisione sull’equilibrio ambientale degli imballaggi, nonché nella necessità di dotare di risorse finanziarie l’organismo deputato per legge a coordinare il riciclaggio di tali rifiuti inquinanti. Tuttavia, nessuna norma riconosce a tali contributi natura di obbligazione tributaria.

1.6 — Posta in tali termini, la domanda di parte opponente -che assume la natura privilegiata del contributo Conai non assolto dall’utilizzatore finale fallito in quanto tributo indiretto— va rigettata.

Il contributo imposto dal Conai alla società fallita e insinuato nel Fallimento (...) S.r.l. costituisce obbligazione ex lege della società fallita, per i quali non è prevista dalla legge natura tributaria.

Né tali contributi possono essere assimilati alle obbligazioni tributarie sotto il profilo finanziario per due ordini di ragioni.

In primo luogo, come diffusamente esaminatosi, lo Stato ha preferito esternalizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, creando soggetti di diritto privato incaricati della loro gestione e smaltimento, anziché gestire tale servizio in proprio. In particolare, in materia di imballaggi, il legislatore ha previsto la costituzione di un superconsorzio (il Conai), cui partecipano obbligatoriamente i soggetti che si rendono responsabili dell’immissione di imballaggi sul mercato, prevedendo un meccanismo di finanziamento del consorzio e degli altri organismi associativi tramite l’imposizione a ciascun operatore della filiera produttiva di un contributo ambientale (contr. ambientale Conai).

Il finanziamento di tali consorzi è, pertanto, affidato al contributo ambientale Conai e non anche alle casse dello Stato, per cui nessun finanziamento erariale risulta a monte del sistema di raccolta dei rifiuti.

In secondo luogo, ciò che caratterizza finanziariamente tali contributi è il fatto che gli stessi non pervengono allo Stato come destinatario finale, ma rimangono all’interno del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio, in parte come mezzi propri del Conai e in parte riversati dal Conai agli altri soggetti associativi che siano responsabili dello smaltimento dei rifiuti stessi. Per l’effetto, non sussiste alcun interesse finanziario dello Stato a far si che il contributo ambientale sia effettivamente incassato dal Conai per poi essere riversato in quanto tale all’Erario, posto che il servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio è gestito — a monte — in outsourcing da soggetti di diritto privato senza il concorso finanziario dello Stato ed è finanziato — a valle — da contributi che non vengono riversati nelle casse dell’Erario.

Il fatto, poi, che il meccanismo di calcolo del contributo utilizzi un meccanismo analogo all’Iva non sposta i termini del problema. Il ricarico del contributo via via sui successivi utilizzatori dell’imballaggio non è destinato ad essere riversato allo Stato, ma rimane definitivamente incamerato dal Conai e dal sistema di gestione dei rifiuti nel loro complesso.

D’altronde, quand’anche volesse riconoscersi natura tributaria al contributo ambientale, il legittimato alla riscossione non potrebbe essere l’attuale ricorrente. Il Conai, diversamente da quanto sostiene parte opponente, non ha natura di concessionario ex lege del pubblico servizio relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, avendo natura di soggetto con personalità di diritto privato (articolo 41, comma 6, Dlgs 22/1997 come modificato dall’articolo 10, comma 2, legge 93/2001) e non sussistendo alcun rapporto di concessione nel servizio di raccolta dei rifiuti. Non avendo la legge istituito una rapporto di concessione ex lege del pubblico servizio della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, il Conai deve essere assimilato — come si è osservato — a un consorzio obbligatorio ex articolo 2616 c.c. che, per quanto portatore di interessi collettivi, ha struttura privatistica. Quand’anche i contributi imposti agli associati fossero di natura tributaria, la riscossione di tali tributi non può essere attribuita al Conai, sprovvisto della natura di concessionario della riscossione ex articolo 17, Dlgs 46/1999. Nessun richiamo vi può essere, pertanto, all’articolo 62, comma 5, Dpr 633/1972, che consente la collocazione privilegiata allo Stato ex articolo 2758 e 2772 c.c. sui beni del cessionario ai quali si riferisce il servizio prestato, non essendo il Conai qualificabile quale concessionario per la riscossione dei rifiuti.

Né il Conai può astrattamente esercitare alcuna rivalsa nei confronti dei produttori degli imballaggi, rivalsa godente di analogo privilegio ex articolo 2758, comma 2, c.c., posto che il Conai nulla riversa all’Erario di tale contributo.

Posto che il Conai non è soggettivamente legittimato alla riscossione di alcun tributo, né la contribuzione obbligatoria ex lege al Conai imposta agli associati può essere oggettivamente assimilabile a una obbligazione tributaria, non vi sono i presupposti per estendere il privilegio di cui all’articolo 2758 c.c. previsto per i tributi indiretti al contributo ambientale Conai.

Il riconoscimento di una prelazione concorsuale al contributo ambientale Conai, stante la rilevanza pubblicistica del servizio svolto da tale consorzio, sarebbe -in effetti— quanto mai auspicabile de iure condendo. Lo stesso decreto Ronchi all’articolo 17, comma 11, ha previsto in materia di spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate un privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ex articolo 2748, comma 2, c.c., nonché un diritto di sequela sui terzi acquirenti dell’immobile. La stessa scelta non è, tuttavia, stata operata per il contributo ambientale Conai e, de iure condito, come già osservatosi nella sentenza n. 3339/2002 Tribunale di Monza, non vi è alcuno spazio argomentativo per attribuire a tale contributo l’estensione del privilegio di cui all’articolo 2758 c.c.

1.7 — Nel quantum l’ammontare del contributo ambientale Conai è incontestato sia in sorte capitale, sia in sorte interessi, non avendo il Curatore del Fallimento (...) S.r.l. contestato tali crediti né nel loro ammontare, né nel sistema di calcolo degli stessi ed inoltre risultando documentalmente provato che il tasso di interesse convenzionale, a termini dell’articolo 7-bis del Regolamento Conai, è agganciato per gli interessi corrispettivi e di mora al tasso Euribor (doc. 11 fasc. ricorrente). Deve, quindi, ritenersi non contestata e dovuta l’ammissione del ricorrente allo stato passivo del Fallimento (...) S.r.l. per l’importo di Euro 24.496,72 per sorte capitale e per Euro 1.994,96 per interessi dovuti e maturati dalla scadenza alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, per complessivi Euro 26.491,68, il tutto al chirografo.

2 — La soccombenza di parte opponente sulla questione dell’ammissione del credito al privilegio comporta l’irripetibilità delle spese processuali nei confronti del fallimento contumace.

 

P Q M

 

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda di ammissione allo stato passivo proposta da Conai — Consorzio Nazionale Imballaggi contro Fallimento (...) S.r.l. con ricorso depositato in data 14 giugno 2003, così provvede:

1. ammette il ricorrente Conai allo stato passivo del Fallimento (...) S.r.l. per la complessiva somma di Euro 26.491,68 al chirografo, di cui Euro 24.496,72 per sorte capitale ed Euro 1.994,96 per interessi maturati dalla scadenza alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, rigettandosi nel resto il ricorso;

2. dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti del fallimento contumace.

Così deciso in Monza, nella Camere di Consiglio del 12 febbraio 2004.

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