Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna-Bologna 17 marzo 2004, n. 392

Bonifiche - Procedura di fallimento conclusa - Curatore fallimentare - Ordinanza sindacale - Non è destinatario

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 17 marzo 2004, n. 392

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna Bologna Sezione II

nelle persone dei Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nella Camera di Consiglio del 4 Marzo 2004

 

Visto il ricorso 171/2003 proposto da:

(...)

rappresentato e difeso da:

(...)

 

contro

Comune di Ferrara

non costituito in giudizio

 

per l'annullamento

della deliberazione del 28 agosto 2003 con cui il comune di Ferrara ha posto a carico del ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti posti in in un’area in via G. Calvino n. 16.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Buno Lelli;

E uditi altresì i procuratori presenti come da verbale;

Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata ai sensi degli articolo 21 e 26 della legge 1034/1971, modificata con legge 205/2000;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, curatore fallimentare, viene onerato dal comune di Ferrara dell’obbligo di risanare un’area in relazione a comportamenti della ditta (...), fallita.

Il provvedimento impugnato, peraltro, è stato adottato il 26 agosto 2003, mentre il fallimento (...) è stato chiuso con Decreto del Tribunale di Ferrara il 24 aprile 2002.

Dopo la chiusura della procedura, quindi, il curatore fallimentare, in quanto privo di potere di disposizione sui beni fallimentari, non poteva essere destinatario di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati per effetto del comportamento dell’impresa fallita.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna — Bologna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2004.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. rel. Est. F.to Bruno Lelli

Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2004

Bologna li 17 marzo 2004

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