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Dm Finanze 17 febbraio 1993

Consorzio obbligatorio degli oli usati - Coou - Contributo dovuto dalle imprese partecipanti

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 17 febbraio 1993

(Gu 18 marzo 1993 n. 64)

Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati

Il Ministro delle finanze

di concerto con

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro del tesoro

 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, concernente attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee, relative all'eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 2 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Sono soggetti al pagamento del contributo previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95, gli oli lubrificanti di base e finiti, fiscalmente classificabili oli lubrificanti, immessi in consumo.

2. Si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine e, in caso d'esenzione , all'atto in cui gli oli lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate. Non si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti.

Articolo 2

1. Obbligato al pagamento di cui al precedente articolo 1 è l'esercente dell'impianto di produzione o di deposito fiscale per gli oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo dei predetti impianti, e l'importatore per gli oli lubrificanti d provenienza estera, dichiarati per l'importazione definitiva.

Articolo 3

1. Gli esercenti degli impianti di produzione e dei depositi fiscali devono pagare il contributo nella misura e con le modalità stabilite dal Consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

2. Le somme dovute devono essere riversate dal soggetto obbligato direttamente al Consorzio e devono riguardare le partite di oli lubrificanti estratti nel mese da ciascun impianto. Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare dalla quale devono risultare la denominazione della ditta, sede e codice fiscale, l'indicazione dell'impianto di estrazione, l'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo, il mese al quale si riferisce il versamento, gli estremi del versamento medesimo ed il relativo importo ed eventuali altri elementi richiesti dal Consorzio. La dichiarazione deve essere presentata, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il versamento, al competente ufficio finanziario con allegata la ricevuta del versamento e due copie della stessa. L'ufficio finanziario attesta, sulla base delle proprie scritture, che la quantità di oli lubrificanti indicata nella dichiarazione corrisponde a quella immessa in consumo e trasmette il primo esemplare, con allegata la ricevuta del versamento, al Consorzio obbligatorio degli oli usati, trattiene il secondo esemplare con copia della ricevuta di versamento agli atti d'ufficio. Il terzo esemplare con l'altra copia della ricevuta viene restituito, debitamente vistati, alla ditta interessata.

3. Dalla ricevuta del versamento deve risultate la causale dello stesso, il mese al quale esso si riferisce, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo e la data della valuta per il beneficiario (non oltre il giorno 16 del mese).

4. In caso di mancato pagamento del contributo, gli uffici tecnici di finanza segnalano al Consorzio le dit

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