Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dpcm 29 novembre 1994

Designazione dell'autorità di riferimento per l'attuazione del regolamento Cee n. 793/93

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto 29 novembre 1994

(Gu 3 dicembre 1994 n. 283)

Designazione dell'autorità di riferimento per l'attuazione del regolamento Cee n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il regolamento Cee n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;

Considerato che, in base all'articolo 13 del citato regolamento, è necessario designare una o più autorità competenti, allo scopo di partecipare all'attuazione del regolamento medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 novembre 1994;

Decreta:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento citato in premessa, autorità di riferimento per i fabbricanti, gli importatori e la Commissione europea è il Ministero della sanità. Esso opera d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il Ministero della sanità può avvalersi, per le attività tecnico-scientifiche, dell'Istituto superiore di sanità.

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