Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Abruzzo 15 gennaio 2004, n. 34

Rifiuti - Smaltimento delle aree contaminate - Responsabilità del produttore - Rientra

Tar Abruzzo

Sentenza 15 gennaio 2004, n. 34

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara

composto dai magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1027 del 1995, proposto da Rossikoll S.r.l., con sede in Pescara, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Marsilio, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Pescara, via Ravenna n. 28;

 

contro

Comune di San Giovanni Teatino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Fimiani ed elettivamente domiciliato in Pescara, piazza Garibaldi n. 27 presso l’avv. Quarta;

 

e nei confronti di

Unità sanitaria locale di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento

— del provvedimento 29.9.1995 n. 67 con cui il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha ordinato lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati insistenti su area di proprietà della ricorrente;

— del provvedimento 29.5.1995 n. 40 con cui il predetto Sindaco ha ordinato l’immediata bonifica dall’amianto della stessa area;

— di tutti gli atti connessi ed in particolare del provvedimento 20.10.1995 n. 14536 di parziale rettifica e precisazione dei succitati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del predetto Comune;

Viste le memorie difensive prodotte dalla parte resistente;

Vista la propria ordinanza 7.12.1995 n. 595 di reiezione dell’istanza cautelare e vista l’ordinanza 2.4.1996 n. 691 della Sezione V del Consiglio di Stato di accoglimento del relativo appello;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 4.12.2003, il cons. Di Giuseppe;

Uditi l’avv. Marsilio per la parte ricorrente e l’avv. Fimiani per la parte resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con ricorso notificato il 24.11.1995 e depositato il 27.11.1995 la S.r.l. Rossikoll, con sede in Pescara, ha impugnato il provvedimento 29.9.1995 n. 67 (notificato il 2.10.1995) con cui il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha ordinato lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati insistenti su area di proprietà della ricorrente, nonché il provvedimento 29.5.1995 n. 40 (notificato il 30.5.1995) con cui il predetto Sindaco ha ordinato l’immediata bonifica dall’amianto della stessa area, oltre a tutti gli atti connessi ed in particolare il provvedimento 20.10.1995 n. 14536 di parziale rettifica e precisazione dei succitati atti, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I- violazione degli articoli 3, 9, 13 e 20 del Dpr n. 915 del 1982 e dell’articolo 12 della Lr Abruzzo n. 60 del 1985, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, poiché obbligati allo smaltimento dei rifiuti sono i soggetti produttori degli stessi e non i proprietari delle aree su cui i rifiuti insistono, se ad essi non è addebitabile alcuna responsabilità circa la produzione dei rifiuti o l’abbandono degli stessi sui terreni interessati; peraltro, è stato accertato dalla Procura di Chieti che i rifiuti solidi urbani rinvenuti sull’area della ricorrente (proprietaria solo dal settembre 1989) sono stati ivi depositati e rinterrati dallo stesso Comune che aveva adibito tutta l’area a discarica comunale per tal genere di rifiuti.

II- eccesso di potere per carenza d’istruttoria, poiché l’Amministrazione comunale non ha svolto alcuna istruttoria per individuare i soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti sul terreno di che trattasi, né ha provato che tanto sia accaduto dopo il 12.9.1989, data di acquisto delle aree da parte della ricorrente, anzi esistono prove che i rifiuti stessi risalgono a data anteriore e che sia stato proprio il Comune ad adibire in passato l’area in discorso a discarica di rifiuti solidi urbani.

III- violazione degli articoli 38 della legge n. 142 del 1990, 32 della legge n. 833 del 1978 e 3 della legge reg. n. 32 del 1981, poiché il potere sindacale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti non esime l’Autorità provvedente dall’individuare i soggetti responsabili del fatto cagionevole dell’inquinamento, cui debbono essere ordinate la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.

Per resistere si è costituito in giudizio il predetto Comune la cui difesa, con memorie datate 3.12.1995 e 10.1.2003, eccepita la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza n. 40/1995 notificata il 30.5.1995 (peraltro eseguita dalla società destinataria), ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.

In sede cautelare, con ordinanza 7 dicembre 1995 n. 595, il Tar ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati; in sede di appello, con ordinanza 2 aprile 1996 n. 691, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento 29.9.1995 n. 67.

 

Diritto

Il ricorso in esame è diretto all’annullamento di due ordinanze contingibili ed urgenti: l’una (29.5.1995 n. 40) relativa alla bonifica dall’amianto rinvenuto sull’area di proprietà della ricorrente in territorio del Comune di San Giovanni Teatino; l’altra (29.9.1995 n.67) relativa allo sgombero e conseguente smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili rinvenuti sull’area stessa.

La difesa del resistente Comune eccepisce l’irricevibilità del ricorso nei riguardi della prima ordinanza, per tardività della relativa impugnazione.

Il Collegio non condivide l’eccezione, giacché la società destinataria delle ordinanze in discorso ha presentato in data 13.10.1995 un ricorso improprio allo stesso Comune avverso entrambi i provvedimenti, chiedendone l’annullamento in sede di autotutela. A seguito di tanto, con ulteriore provvedimento 2.11.1995 n. 15358, notificato in data 8.11.1995, lo stesso Sindaco ha respinto l’istanza di autoannullamento per le motivazioni esternate nel contesto del nuovo provvedimento.

Ad avviso del Collegio, pertanto, il termine per l’impugnazione in sede giurisdizionale delle succitate ordinanze non poteva che decorrere dalla notifica dell’ultimo (in ordine di tempo) provvedimento, giacché questo non può essere considerato un atto meramente confermativo dei precedenti provvedimenti, avendo l’Autorità provvedente compiuto un riesame in fatto ed in diritto delle vicende oggetto dei precedenti atti.

Quanto all’esame nel merito del ricorso, giova procedervi distintamente con riguardo a ciascuna delle due ordinanze impugnate.

Relativamente all’impugnazione dell’ordinanza 29.5.1995 n. 40, concernente la bonifica da amianto, il ricorso appare infondato, giacché dagli atti di causa emerge con evidenza che la responsabilità dell’abbandono del materiale contenente amianto è riconducibile alla società ricorrente.

Infatti, dalle fotografie (in particolare dalla n. 1) allegate al rapporto 24.5.1995 n. 1/65-5 della Stazione di Sambuceto della Regione Carabinieri Abruzzo e Molise appare evidente che un autocarro (Fiat Iveco PE 338307) di proprietà della società Rossikoll è stato sorpreso nel mentre si accingeva a depositare materiale del genere sul terreno di che trattasi.

Pertanto, tutte le censure dedotte dal ricorso sono infondate, in quanto tutte risultano basate sul presupposto di fatto secondo cui la predetta società ricorrente fosse estranea all’attività di abbandono del materiale in questione sul terreno in discorso, mentre, ad avviso del Collegio, dagli atti di causa succitati risulta provato il contrario.

Relativamente all’impugnazione dell’ordinanza 29.9.1995 n. 67, concernente lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, invece, il ricorso appare fondato.

Infatti, non solo non risulta provato che l’abbandono di tal genere di rifiuti fosse riconducibile e quindi addebitabile alla predetta società ricorrente, ma dagli atti di causa emergono consistenti indizi che inducono a supporre che la responsabilità di tale abbandono sia di altri soggetti.

Del resto, la difesa di parte resistente, piuttosto che affermare e dimostrare l’esistenza di una responsabilità, per ruolo attivo o per culpa in vigilando, da parte della ricorrente per l’abbandono dei rifiuti in discorso, sostiene che legittimamente il Sindaco, in presenza di una situazione contingibile ed urgente quale quella esistente all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza impugnata, ben poteva ordinare al proprietario dell’area interessata dai rifiuti di provvedere alla relativa rimozione ed al conseguente smaltimento, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del proprietario stesso, in quanto tale provvedimento non ha natura sanzionatoria, non essendo diretto a punire i soggetti cui è addebitabile la responsabilità della situazione inquinante, ma ha solo una finalità ripristinatoria, poiché diretta ad ottenere l’eliminazione della situazione di degrado igienico ed ambientale e sventare la riscontrata situazione di pericolo.

Pur consapevole dell’esistenza di una parte della giurisprudenza orientata nel senso propugnato dalla difesa del resistente Comune (Cons. St., Sez. V, 2 aprile 2003 n. 1678; 2 aprile 2001 n. 1904), il Collegio è di diverso avviso, condividendo altro filone giurisprudenziale secondo cui l’ordine sindacale d’urgenza per motivi d’igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico), o in acque pubbliche o private, e non al proprietario dell’area in quanto tale (o al titolare della disponibilità del bene), salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa per mancata vigilanza (Cons. St., Sez. IV, 20 gennaio 2003 n. 168; Sez. V, 16 luglio 2002 n. 3971; Sez. V, 1 dicembre 1997 n. 1464).

Pertanto, in assenza di un’accurata istruttoria da parte del Comune comprovante una partecipazione attiva della ricorrente nell’abbandono dei rifiuti di che trattasi oppure una sua culpa in vigilando affinché tanto non avvenisse ad opera di altri soggetti, l’ordinanza impugnata deve essere, ad avviso del Collegio, valutata illegittima, atteso che, come dedotto dal ricorso (nell’ambito dei motivi sopra riassunti in fatto), non può imporsi al privato, il quale sia individuato solo come proprietario (peraltro divenuto tale in periodo successivo) dell’area senza essere responsabile dell’abbandono dei rifiuti, lo svolgimento di attività di sgombero e smaltimento degli stessi, giacché, ai sensi degli articoli 3 e 13 del Dpr n. 915 del 1982 (applicabile all’epoca dell’emissione dell’ordinanza, come sostiene anche parte resistente), destinatari di tali provvedimenti sono i produttori dei rifiuti e non anche i proprietari dell’area in cui i rifiuti sono depositati.

In conclusione, il ricorso in esame deve essere in parte respinto (impugnazione ordinanza 29.5.1995 n. 40) ed in parte accolto (impugnazione ordinanza 29.9.1995 n. 67).

In relazione alla parziale soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara in parte respinge ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 29.9.1995 n. 67 impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2003.

(omissis)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 15.01.2004

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