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Normativa Vigente

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Dm Interno 23 dicembre 2003

Approvazione dei modelli di certificazione di Province, Comuni e Comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Acque | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Discariche / Smaltimento | Modulistica | Rifiuti urbani | Controlli

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero dell'interno

Decreto 23 dicembre 2003

(Gu 13 gennaio 2004 n. 9)

Approvazione dei modelli di certificazione di Province, Comuni e Comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005

Il Ministro dell'interno

Visto l'articolo 243 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari e i relativi controlli;

Visto l'articolo 243 del citato Testo Unico, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che gli Enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedentearticolo 242, comma 1, gli Enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, gli Enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli Enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Visto l'articolo 243, comma 4, del citato Testo Unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 22 del 27 gennaio 2001, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2001-2002;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2003-2005, nonché di individuare i termini di presentazione degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2003;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica, ora Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli Enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

 

Decreta:

Articolo 1

Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2003-2005, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per Comuni e modello per Province e Comunità montane.

Articolo 2

Gli Enti locali di cui all'articolo 243, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative, in corso di adozione.

Gli Enti locali di cui all'articolo 243, comma 6, del citato Testo Unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo articolo 3.

Gli Enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, del citato Testo Unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo articolo 265, comma 1.

Articolo 3

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004 per la certificazione relativa all'anno 2003, del 31 marzo 2005 per la certificazione relativa all'anno 2004, del 31 marzo 2006 per la certificazione relativa all'anno 2005, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm. 21x 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nelle pagine Internet del sito di questo Ministero.

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Articolo 4

I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Articolo 5

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 6

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'articolo 243, comma 2, del citato Testo Unico.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

 

5643 Dm 23 dicembre 2003

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