Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dpr 20 marzo 2003, n. 135

Dlgs 460/1997 - Onlus - Agevolazioni tributarie - Presupposti

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto 20 marzo 2003, n. 135

(Gazzetta ufficiale 14 giugno 2003 n. 136)

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicabilità

1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 2

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

 

1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

f) riduzione dei consumi energetici;

g) smaltimento dei rifiuti;

h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

Articolo 3

Modalità di svolgimento

1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

2. L'attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.

3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:

a) le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;

b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;

c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca;

d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 20 marzo 2003

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