Appalti e acquisti verdi

Documentazione Complementare

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Risposta della Commissione Ue alla Interrogazione parlamento Ue E-3372/02

Requisiti ambientali e normativa sugli appalti

Parlamento europeo

Risposta della Commissione Ue alla Interrogazione parlamento Ue E-3372/02

(Guue 8 maggio 2003 n. C 110 E)

Oggetto: Requisiti ambientali e normativa sugli appalti

(2003/C 110 E/232)

Interrogazione scritta E-3372/02di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(27 novembre 2002)

 

In un parere motivato la Commissione sostiene che l'appalto relativo ai servizi di autobus per il 2001 indetto dall'ente per il trasporto pubblico della regione di Kalmar viola la normativa sugli appalti. L'ente in parola aveva esortato le imprese che intendevano presentare un'offerta ad allegare un programma ambientale alla loro candidatura. Venivano inoltre posti requisiti relativi allo sviluppo delle competenze del personale. Secondo notizie di stampa, la Commissione contesta i criteri adottati dall'ente per il trasporto pubblico della regione di Kalmar in quanto essi riguardano le caratteristiche delle imprese di servizi di autobus e non soltanto i servizi oggetto dell'appalto.

Nella causa C-153/99, riguardante l'appalto del Comune di Helsinki di servizi di trasporto in autobus, la Corte di giustizia europea ha stabilito che un'autorità o un ente aggiudicatore può prendere in considerazione criteri ambientali.

Ha la Commissione tenuto conto della sentenza relativa alla causa C-153/99 prima di trasmettere il parere motivato alla Svezia?

 

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

 

A parere della Commissione i programmi ambientali degli offerenti possono essere utilizzati come criteri di selezione solo a condizione che tali programmi riguardino direttamente le capacità dell'impresa (ad esempio le attrezzature e il personale tecnico) di eseguire un appalto pubblico soggetto a prescrizioni di natura ambientale1 .

Il parere motivato a cui viene fatto riferimento nell'interrogazione riguarda effettivamente il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice in questione ha applicato il criterio dei programmi ambientali alla fase di aggiudicazione dell'appalto pubblico, sebbene ai termini della sentenza della Corte di giustizia 2 tale criterio possa essere impiegato soltanto nella fase di selezione degli offerenti.

La sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2002 relativa al caso C-513/99 (Stagecoach Finland), che la Commissione conosce bene, non ha cambiato il principio di separazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La Corte ha sempre affermato che i criteri di aggiudicazione vanno utilizzati solo per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e devono quindi riguardare l'oggetto dell'appalto e non le qualità/caratteristiche del fornitore in quanto tale. La sentenza effettivamente considera legittimi i criteri di aggiudicazione che riguardano il livello di emissione d'ossido d'azoto e la rumorosità dei bus, quindi le caratteristiche della flotta di veicoli e non le capacità dell'operatore.

La sentenza non ha pertanto effetti sulla motivazione della Commissione relativa alla procedura della gara d'appalto Kalmar Länstrafik AB. Di conseguenza la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato a questo proposito.

Note ufficiali

1. La Commissione ha adottato il 4.7.2001 una comunicazione interpretativa sulle possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, che indica come effettuare gli appalti pubblici a norma della legislazione comunitaria, GU C 333 del 28.11.2001.
2. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 20 settembre 1988 nel caso C-31/87 (Beentjes).
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