Risposta della Commissione Ue alle Interrogazioni parlamentari Ue E-2900/02 e P-3535/02
Finanziamenti disposti per l'eliminazione dei materiali a rischio Bse - Smaltimento delle carcasse di animali colpiti da Bse
Parlamento europeo
Risposta della Commissione Ue alle Interrogazioni parlamentari Ue E-2900/02 e P-3535/02
(Guue 8 maggio 2003 n. C 110 E)
Oggetto: Finanziamenti disposti per l'eliminazione dei materiali a rischio Bse e Smaltimento delle carcasse di animali colpiti da Bse
(2003/C 110 E/157)
Interrogazione scritta E-2972/02di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione
(22 ottobre 2002)
La crisi della Bse, che ha avuto conseguenze catastrofiche per l'agricoltura e i consumatori in tutta Europa, ha posto la necessità di sottoporre gli alimenti per animali a controlli severi e procedere all'eliminazione professionale delle loro carcasse.
Da allora sono stati avviati programmi ed iniziative su scala nazionale e a livello regionale, il cui scopo è di eliminare in modo appropriato i materiali a rischio Bse, cosicché in futuro possano essere evitate simili catastrofi.
In Alto Adige ad esempio esiste un servizio per l'eliminazione delle carcasse animali, unico in Italia, che da due anni si occupa dello smaltimento della totalità dei materiali a rischio Bse provenienti dai macelli e che porta avanti un programma di riconversione sovvenzionato dallo Stato al 100 %. Progetti del genere contribuiscono notevolmente a migliorare il comportamento degli allevatori. In effetti le carcasse degli animali vengono sotterrate o eliminate illegalmente sempre più di rado. Inoltre il ricorso a tale servizio fa sì che le carcasse provenienti dalle macellazioni resesi necessarie in caso di forte diminuzione del prezzo della carne, non finiscano più nella catena alimentare.
Gli aiuti al 100% notificati a Bruxelles nel 2000 sono tuttavia limitati ad una durata di 5 anni e la loro scadenza è prevista per il 2004.
Non ritiene anche la Commissione che sia necessario, proprio per proteggere i consumatori e l'ambiente, prorogare anche a dopo il 2004 la concessione di contributi al 100% per questo genere di servizi?
Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione(18 novembre 2002)
Le circostanze eccezionali della crisi provocata dall'encefalopatia spongiforme bovina (Bse) hanno indotto la Commissione ad approvare varie misure di aiuto allo scopo di ridurre i rischi per i consumatori e l'ambiente e attenuare al tempo stesso l'impatto finanziario nel settore delle carni e nei servizi di eliminazione delle carcasse. Tali misure vengono applicate solo per un periodo limitato, poiché a lungo termine va rispettato il principio secondo il quale "chi inquina paga", come disposto dall'articolo 174, paragrafo 2 del Trattato Ce.
Di recente, vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare delle misure per evitare distorsioni nella concorrenza conseguenti a tali forme di aiuto. Molti Stati membri hanno segnalato le gravi distorsioni della situazione attuale, in cui i macelli o gli allevatori di alcuni Stati membri o di alcune regioni ricevono assistenza per la distruzione dei residui della macellazione e dei capi morti e per i test relativi all'encefalopatia spongiforme trasmissibile (Tse) mentre altri non ricevono alcun indennizzo per tali spese.
Anche il Consiglio Agricoltura ha discusso la questione in molte occasioni.
La Direzione generale "Agricoltura" ha pertanto effettuato un'indagine presso gli Stati membri per raccogliere le informazioni pertinenti. Gli Stati membri sono stati anche invitati a partecipare ad un gruppo di lavoro sulle "Condizioni di concorrenza in agricoltura" dove si è discusso in merito al pericolo di distorsioni nella concorrenza a seguito di tali regimi di aiuto.
Sulla base di queste informazioni, la Commissione sta ora redigendo degli orientamenti comunitari sulla futura politica della Commissione riguardo agli aiuti di Stato per i test Tse, i capi morti e la distruzione dei residui della macellazione. Tali orientamenti entreranno presumibilmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
(2003/C 110 E/244)
Interrogazione scritta P-3535/02di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione
(4 dicembre 2002)
Può la Commissione far sapere se la tecnologia combinata di idrolisi alcalina e digestione anaerobica per la riduzione di residui di tessuti animali e il trattamento sicuro di materiali a rischio specifico è considerata come una tecnologia di provata efficacia (si pensi alle esperienze negli Stati Uniti e altrove), dato che l'incinerazione non garantisce la distruzione del prione della Bse, mentre è possibile garantirla con l'idrolisi alcalina?
Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione
(9 gennaio 2003)
I materiali considerati a rischio specifico devono essere smaltiti ai sensi del regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce una normativa sanitaria sui sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana. I metodi autorizzati di smaltimento comprendono l'incinerazione diretta, nonché l'incinerazione ovvero la co-incinerazione secondo uno dei procedimenti di cui all'allegato V del regolamento suindicato. La tecnologia combinata dell'idrolisi alcalina e della digestione anaerobica non figurano in tale elenco di metodi di procedimenti autorizzati.
I metodi autorizzati attualmente per lo smaltimento sicuro di materiali considerati a rischio specifico sono in linea con le raccomandazioni del Comitato comunitario di orientamento scientifico (SSC). Secondo tali raccomandazioni, l'incinerazione è ben classificata fra i metodi sicuri per distruggere il prione dell'encefalopatia spongiforme bovina (Bse).
Il regolamento 1774/2002 consente il ricorso a metodi alternativi di smaltimento previa consultazione del competente comitato scientifico e in base a una procedura che prevede l'intervento del Comitato permanente per la catena alimentare e per la salute animale. Per quanto riguarda il trattamento di residui di tessuti animali tramite idrolisi alcalina come procedura sicura di distruzione di materiali comportanti il rischio di Tse (encefalopatia spongiforme trasmissibile), il Comitato suindicato (SSC) ha adottato un parere, in occasione della sua riunione del maggio 2002, che è stato successivamente modificato in occasione della riunione dei giorni 7 e 8 novembre 2002, al fine di tener conto di altri dati di provenienza industriale.
In tale parere il Comitato SSC ha dichiarato in particolare quanto segue:
— sono necessari studi ulteriori prima di avere una sicurezza definitiva circa il processo suindicato con riferimento ai rischi di Tse;
— i sottoprodotti risultanti dal procedimento potrebbero comportare rischi di Bse/Tse e tali rischi possono diminuire in funzione della durata del procedimento stesso; dati ulteriori sarebbero comunque necessari per adottare una dichiarazione di tipo definitivo.
Il suindicato Comitato (SSC) considera che attualmente non sia opportuno scaricare direttamente residui liquidi del procedimento di idrolisi alcalina nelle canalizzazioni senza che questi siano sottoposti a un idoneo trattamento. La combinazione con la digestione anaerobica non viene considerata sicura in presenza di residui comportanti rischi di Tse, in quanto non è conosciuto il livello di purificazione del procedimento di digestione anaerobica (parere del Comitato SSC del 24-25 giugno 1999).
Tale Comitato segnala inoltre la possibile presenza di diossine a valle del procedimento di idrolisi alcalina, segnalando la necessità di analisi e dati ulteriori per verificare se durante tale procedimento vi sia formazione di diossine oltre ai livelli di base che possono sempe essere presenti.
Il parere del Comitato è disponibile sul sito web: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/index_it.html
In esito a quanto stabilito dal Comitato suindicato (SSC) la tecnologia combinata dell'idrolisi alcalina e della digestione anaerobica non può essere considerata come un processo sicuro per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Tuttavia la Commissione sta analizzando il parere modificato di tale Comitato al fine di verificare l'esigenza di dati ulteriori, per definire condizioni tassative per l'approvazione del procedimento, per garantire la protezione della salute delle persone e degli animali nel rispetto dell'ambiente e per tener conto delle carenze evidenziate nel parere suindicato.